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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le pubbliche amministrazioni devono gestire i procedimenti mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i progetti in termini di costi e benefici.
  • I sistemi di gestione dei flussi documentali devono mirare al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi, secondo criteri di economicità, efficacia e pubblicità.
  • Il sistema di gestione dei flussi documentali include obbligatoriamente il sistema di gestione informatica dei documenti.
  • Le amministrazioni definiscono, in modo autonomo e coordinato per le aree organizzative omogenee, come attribuire i documenti ai fascicoli e ai procedimenti, redigendo piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti.
  • Il piano di classificazione si applica anche ai documenti non soggetti a registrazione di protocollo, garantendo la copertura integrale dell'archivio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 64 DPR 445/2000 — Sistema di gestione dei flussi documentali

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Commento

Inquadramento: la gestione documentale come infrastruttura del procedimento

L'articolo 64 del DPR 445/2000 disciplina il sistema di gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una norma di organizzazione interna, che non riguarda direttamente il rapporto tra PA e cittadino, ma incide su di esso in modo decisivo: un sistema documentale efficiente è la precondizione perché i procedimenti amministrativi si svolgano nei termini, le istanze vengano correttamente tracciate, i documenti non vadano perduti e la PA possa rendere conto delle proprie attività.

La norma è stata concepita all'alba dell'era digitale delle amministrazioni pubbliche italiane, e molti dei suoi contenuti sono stati poi sviluppati e superati dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, CAD), dalle linee guida AgID e dal Regolamento UE eIDAS. Il riferimento all'«Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» (AIPA) — oggi confluita nell'AgID — è da aggiornarsi di conseguenza. Ciò detto, l'art. 64 conserva il suo valore come norma-quadro che enuncia i principi fondamentali: economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Sistemi informativi automatizzati e valutazione costi-benefici: comma 1

Il comma 1 impone alle PA di gestire i procedimenti amministrativi «mediante sistemi informativi automatizzati», valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici. La disposizione riflette una visione manageriale della PA: l'informatizzazione non è un fine in sé, ma uno strumento da adottare quando — e nei limiti in cui — produce vantaggi superiori ai costi. Questo obbligo di valutazione razionale esclude sia l'inerzia tecnologica (non informatizzare per pigrizia) sia l'investimento dissennato (informatizzare a qualunque costo).

Le indicazioni per la valutazione erano fornite dall'AIPA, oggi sostituta dall'AgID, che ha emanato linee guida tecniche e organizzative per l'adozione dei sistemi di gestione documentale da parte delle amministrazioni pubbliche.

Finalità del sistema: comma 2

Il comma 2 individua le finalità del sistema di gestione dei flussi documentali: il miglioramento dei servizi e il potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni. Le parole chiave della norma sono i criteri che devono guidare il sistema:

  • Economicità: il sistema deve essere gestito in modo efficiente, senza sprechi;
  • Efficacia: il sistema deve produrre i risultati attesi, ossia una gestione documentale che supporti effettivamente l'azione amministrativa;
  • Pubblicità: il sistema deve essere compatibile con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, favorendo l'accesso agli atti e la tracciabilità.

Questi tre criteri sono strettamente connessi ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e riflettono anche i principi della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Inclusione del sistema di gestione informatica dei documenti: comma 3

Il comma 3 chiarisce che il sistema di gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti. Questa precisazione era importante all'epoca dell'emanazione del DPR 445/2000, quando i due sistemi potevano essere separati o parzialmente sovrapposti: la norma stabilisce che la gestione informatica dei documenti è una componente necessaria e non opzionale del sistema complessivo di gestione dei flussi.

Oggi, con la piena digitalizzazione dei procedimenti imposta dal CAD, questa distinzione è in gran parte superata: la gestione informatica dei documenti è la modalità ordinaria e prevalente.

Piani di classificazione d'archivio: comma 4

Il comma 4 introduce un obbligo organizzativo importante: le amministrazioni devono determinare, in modo autonomo e coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli e ai procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio. Il piano di classificazione — anche detto «titolario» — è lo schema sistematico che organizza i documenti per categorie tematiche e funzionali, consentendo di ritrovare e collegare i documenti appartenenti allo stesso procedimento o alla stessa materia.

Un elemento qualificante della norma è che il piano di classificazione si applica a tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo. Questo è un aspetto spesso sottovalutato: esistono documenti interni che non vengono protocollati (note informali, bozze, corrispondenza interna) ma che devono comunque essere classificati e archiviati secondo criteri uniformi, per garantire la completezza e la rintracciabilità dell'archivio.

Il contesto attuale: CAD e linee guida AgID

Come accennato, l'art. 64 DPR 445/2000 è stato in larga parte sviluppato e integrato dal CAD e dalle linee guida AgID. In particolare, le linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (adottate ai sensi dell'art. 71 CAD) costituiscono oggi il riferimento tecnico-operativo primario per le PA nella progettazione e gestione dei sistemi documentali. L'art. 64 mantiene il suo valore come norma-cornice che enuncia i principi, mentre le modalità tecniche specifiche sono affidate alla regolazione secondaria di settore.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per sistema di gestione dei flussi documentali?

È il sistema — informatico o misto — con cui una PA organizza, traccia e gestisce tutti i documenti e i procedimenti che la riguardano. Comprende la protocollazione, la classificazione, l'assegnazione ai fascicoli e la conservazione dei documenti.

Che cosa è il piano di classificazione d'archivio (titolario)?

È lo schema sistematico che organizza tutti i documenti della PA per categorie tematiche e funzionali. Consente di attribuire ogni documento al fascicolo di procedimento giusto e di ritrovarlo facilmente. Deve coprire tutti i documenti, anche quelli non protocollati.

La PA è obbligata a informatizzare la gestione documentale?

Sì. L'art. 64 DPR 445/2000 obbliga le PA a gestire i procedimenti mediante sistemi informativi automatizzati. Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) ha rafforzato questo obbligo, rendendo la gestione informatica dei documenti la modalità ordinaria.

I documenti interni non protocollati devono essere classificati?

Sì. Il comma 4 dell'art. 64 estende l'obbligo di classificazione a tutti i documenti dell'archivio, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo. La copertura del piano di classificazione deve essere integrale.

Dove posso trovare le regole tecniche aggiornate per la gestione documentale delle PA?

Le norme tecniche di riferimento sono oggi le linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005). Sono disponibili sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (agid.gov.it).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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