Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

Contratto a tempo determinato nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): causali e durata

Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

In sintesi

Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
Riferimenti
D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

I limiti in sintesi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Durata, causali e limiti

La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

Durata e causali

La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

Proroghe e rinnovi

Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

Conversione e precedenza

Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

Diritto di precedenza e conversione

Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

Casi pratici

Tizio — quinta proroga
Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

Domande frequenti

Il contratto a termine deve indicare una causale?
Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
Quante proroghe sono ammesse?
Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

In sintesi

  • Il contratto a termine e regolato dagli artt. 19-29 del D.Lgs. 81/2015, come modificati dal Decreto Dignita.
  • La durata massima ordinaria e di ventiquattro mesi; oltre i dodici mesi e necessaria una causale (compresa quella individuata dalla contrattazione collettiva).
  • Sono ammesse fino a quattro proroghe nell'arco dei ventiquattro mesi e vanno rispettati gli intervalli tra un contratto e l'altro (stop and go).
  • Il superamento dei limiti di durata, proroghe o causali comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
  • Matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, da esercitare nei termini di legge.
Indice dei contenuti

Il contratto a tempo determinato e lo strumento con cui l'impresa fronteggia esigenze temporanee senza assumere a tempo indeterminato. Nel comparto chimico-farmaceutico, ad alta intensita di competenze, esso e frequente per coprire picchi produttivi, progetti a termine e sostituzioni. La disciplina e quella generale degli artt. 19-29 del D.Lgs. 81/2015, profondamente incisa dal cosiddetto Decreto Dignita, che ha reintrodotto le causali e irrigidito i limiti, affidando alla contrattazione collettiva un ruolo di integrazione.

Durata e regime delle causali

Il contratto a termine ha una durata massima ordinaria di ventiquattro mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi tra le stesse parti per mansioni di pari livello. Entro i primi dodici mesi il contratto puo essere stipulato senza causale (acausale). Oltre i dodici mesi, e in occasione di rinnovo, occorre una causale: esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attivita, esigenze di sostituzione, ovvero le specifiche esigenze individuate dai contratti collettivi. Il rinvio alla contrattazione collettiva e qui decisivo, perche il CCNL puo tipizzare causali ulteriori coerenti con le caratteristiche del settore.

Proroghe e rinnovi

Il contratto puo essere prorogato fino a quattro volte nell'arco dei ventiquattro mesi; la quinta proroga, o il superamento del termine massimo, determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Va distinta la proroga, che prosegue il medesimo contratto senza soluzione di continuita, dal rinnovo, che instaura un nuovo contratto dopo la scadenza: il rinnovo richiede sempre la causale e il rispetto degli intervalli temporali.

Gli intervalli di stop and go

Tra un contratto a termine e il successivo con lo stesso lavoratore deve intercorrere un intervallo minimo, piu lungo per i contratti di durata superiore e piu breve per quelli di durata inferiore alla soglia di legge. L'inosservanza dell'intervallo comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato. Questi intervalli evitano l'elusione dei limiti complessivi mediante la successione ravvicinata di rapporti formalmente distinti.

Limiti quantitativi e diritto di precedenza

Il numero dei contratti a termine attivabili e contingentato in percentuale rispetto agli assunti a tempo indeterminato, secondo la misura fissata dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore che ha prestato attivita a termine oltre una certa durata matura inoltre un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate dal datore: e un diritto che va esercitato dal lavoratore entro i termini di legge e di cui il datore deve dare informazione.

La conversione come sanzione

Il filo conduttore della disciplina e la conversione: ogniqualvolta vengano violati i limiti di durata, il numero massimo di proroghe, l'obbligo di causale o gli intervalli, la sanzione e la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, con effetto dalla violazione. A cio si aggiungono, nei casi previsti, profili indennitari. Per questo la corretta gestione del termine, delle causali e delle proroghe e un presidio essenziale per l'impresa farmaceutica.

Tutele e parita di trattamento

Al lavoratore a termine si applica il principio di non discriminazione rispetto al comparabile a tempo indeterminato: stessa retribuzione a parita di mansioni, stessi istituti, stessa formazione necessaria, stessa sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il termine incide sulla durata del rapporto, non sul livello delle tutele riconosciute durante il suo svolgimento.

Domande frequenti

Quanto puo durare un contratto a termine nel farmaceutico?

La durata massima ordinaria e di ventiquattro mesi, comprensiva di proroghe e rinnovi tra le stesse parti per mansioni di pari livello.

Quando serve la causale?

Entro i primi dodici mesi il contratto e acausale. Oltre i dodici mesi e in caso di rinnovo occorre una causale: esigenze temporanee oggettive, sostituzione o causali individuate dal CCNL.

Quante proroghe sono ammesse?

Fino a quattro proroghe nell'arco dei ventiquattro mesi. La quinta proroga o il superamento del termine massimo comporta la conversione a tempo indeterminato.

Cosa sono gli intervalli di stop and go?

Sono gli intervalli minimi che devono intercorrere tra un contratto a termine e il successivo con lo stesso lavoratore. La loro inosservanza determina la conversione del secondo contratto.

Il lavoratore a termine ha diritto di precedenza?

Si. Superata una certa durata complessiva, matura un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, da esercitare nei termini di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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