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Buoni pasto e mensa nel CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): diritto e regime fiscale
Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.
Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.
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Le forme del servizio pasto a confronto
Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.
| Forma | In che cosa consiste | Regime fiscale |
|---|---|---|
| Mensa aziendale / convenzioni | Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi | Non concorre al reddito (esente, senza limite) |
| Buono pasto cartaceo | Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata | Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Buono pasto elettronico | Ticket su card/app | Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile |
| Indennità sostitutiva di mensa | Somma in denaro al posto del servizio | Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione |
Buoni pasto: cartacei ed elettronici
Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.
Le soglie di esenzione
Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.
Le regole d’uso
I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Un diritto contrattuale
Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.
Un diritto contrattuale, non di legge
È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.
Casi pratici
Domande frequenti
Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nei settori d'ufficio e dei servizi, come quello delle emittenti radiotelevisive private, il buono pasto e tra i benefit piu diffusi. Conviene chiarire subito un punto: non si tratta di un diritto automatico previsto dalla legge, ma di un istituto che nasce dalla contrattazione, collettiva o aziendale. La legge interviene invece sul versante fiscale, stabilendo entro quali limiti il beneficio non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, TUIR).
Da dove nasce il diritto
Il diritto al buono pasto e il suo importo discendono dal CCNL applicato o da un accordo aziendale. Sono questi a stabilire chi ne ha titolo, in quali giornate, con quale collegamento all'orario e alla pausa pranzo. In assenza di una previsione contrattuale o aziendale, il datore non e obbligato a riconoscere il buono: per questo la prima verifica e sempre sul testo del contratto applicato.
Le forme del servizio pasto
Il servizio sostitutivo della mensa puo assumere piu forme: la mensa aziendale gestita dal datore o da terzi, le convenzioni con esercizi di ristorazione, il buono pasto cartaceo e il buono pasto elettronico. A ciascuna forma corrisponde un trattamento fiscale diverso, ed e proprio questa differenziazione a rendere importante distinguere bene gli strumenti.
Il regime fiscale dei buoni pasto
L'art. 51 TUIR prevede che i buoni pasto non concorrano al reddito entro una soglia giornaliera di esenzione, fissata in misura diversa per il formato cartaceo e per quello elettronico, piu favorevole per quest'ultimo. La parte di valore eccedente la soglia e invece imponibile e assoggettata a contribuzione. Trattandosi di importi che la legge puo aggiornare nel tempo, per i valori puntuali e opportuno fare riferimento alla normativa fiscale e alle circolari aggiornate.
Mensa e convenzioni: l'esenzione piena
Diversamente dai buoni, la somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni dirette non concorre al reddito senza limite di importo. E un regime piu favorevole, che spiega perche molte aziende strutturino il servizio come mensa o convenzione anziche come buono, quando l'organizzazione lo consente.
Un solo beneficio al giorno
Di norma spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto per ciascuna giornata di lavoro: non e ammesso cumulare, ad esempio, mensa e buono pasto per la stessa giornata. La spettanza e tipicamente collegata alla presenza effettiva e all'articolazione dell'orario che prevede la pausa pranzo, secondo quanto stabilito dal contratto.
Indicazioni pratiche
Per il lavoratore conviene verificare nel CCNL o nell'accordo aziendale le condizioni di spettanza e controllare in busta paga il corretto trattamento dell'eventuale eccedenza imponibile. Per il datore, e utile coordinare la scelta dello strumento, mensa, convenzione o buono, con il regime fiscale piu adatto, tenendo presente che le soglie di esenzione vanno aggiornate secondo la normativa vigente.
Domande frequenti
Il buono pasto e un diritto di legge?
No. Nasce dal CCNL o dall'accordo aziendale, che ne stabiliscono spettanza e importo. La legge ne disciplina solo il trattamento fiscale.
Fino a quanto e esente il buono pasto?
E esente entro una soglia giornaliera fissata dall'art. 51 TUIR, diversa tra cartaceo ed elettronico (piu alta per l'elettronico). L'eccedenza e imponibile; per gli importi aggiornati si rinvia alla normativa vigente.
La mensa aziendale e tassata?
No: la somministrazione di vitto tramite mensa o convenzioni dirette non concorre al reddito, senza limite di importo.
Si possono cumulare mensa e buono pasto nello stesso giorno?
Di norma no: spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto per ciascuna giornata lavorativa.
Dove verifico se mi spetta il buono pasto?
Nel CCNL applicato o nell'accordo aziendale, che individuano le condizioni di spettanza, le giornate e l'importo del beneficio.