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La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso mercati, aziende conferenti, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

In sintesi

La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. Per le missioni l’art. 88 del CCNL prevede il rimborso delle spese di viaggio e una diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera complessiva di fatto; il testo non disciplina invece un’indennità di reperibilità.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL artt. 86-88 (trasferte e missioni)
Fonte
Testo del CCNL 2024-2027 pubblicato dalla Flai-Cgil (PDF)

Le voci in sintesi

Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Diaria di missione (art. 88 CCNL) Missione temporanea fuori dalla residenza: diaria non inferiore al doppio della retribuzione giornaliera complessiva di fatto, ridotta di un terzo senza pernottamento e del 10% oltre il mese; in alternativa rimborso a piè di lista di vitto e alloggio Esente fino alle soglie di legge se la trasferta è fuori Comune; la parte eccedente è imponibile
Indennità di trasferta degli autisti (art. 88 CCNL) Autisti di autocarri in servizio extraurbano, per le ore oltre l’orario normale: dal 50% (9ª-10ª ora) al 190% (9ª-24ª ora) della retribuzione globale giornaliera, comprensiva di straordinario e maggiorazione notturna Da valutare caso per caso con l’art. 51 TUIR
Lavoratori fuori residenza (art. 87 CCNL) Assunti per lavori fuori della residenza con pernottamento sul posto: anticipo di 4 giornate di retribuzione minima e indennità vitto e alloggio pari al 25% della retribuzione complessiva giornaliera, se l’impresa non provvede direttamente Da valutare caso per caso con l’art. 51 TUIR
Maggiorazione per lavoro notturno in turni regolari Ore dalle 22 alle 6 prestate in turni avvicendati Imponibile; 15% della paga oraria (art. 48 CCNL)
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Il testo del CCNL non contiene importi in cifra per le trasferte: la diaria è parametrata alla retribuzione giornaliera (minimo mensile ÷ 26, più scatti). Il CCNL non prevede un’indennità di reperibilità: se l’azienda la riconosce, deriva dal contratto individuale o da accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale sono invece fissate dalla legge e valgono per tutti i settori. Per le trasferte brevi in località vicine il CCNL rimborsa la spesa effettiva di viaggio e di soggiorno.

Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

Dentro o fuori il Comune

La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

Trasferta e trasferimento

La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

Documentare per non perdere l’esenzione

Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

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Casi pratici

Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
Caia — spostamento nello stesso Comune
Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

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Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta entrano nel calcolo del TFR?
Per l’art. 95 del CCNL sono escluse dalla base del TFR le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo; quando hanno carattere continuativo entrano nel TFR per il 50%. I rimborsi spese sono esclusi.
Quanto spetta per una missione fuori sede?
Per le missioni la diaria è almeno il doppio della retribuzione giornaliera complessiva di fatto (art. 88 del CCNL); non ci sono altri importi in cifra e il CCNL non prevede un’indennità di reperibilità. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

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Contenuto divulgativo aggiornato al testo del CCNL 2024-2027 (artt. 86-88 e 95) e alle regole generali di legge. Eventuali importi aziendali derivano dal contratto individuale o dagli accordi aziendali applicabili.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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