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Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che richiede l'affidamento in prova ex art. 94 DPR 309/1990 — dopo che l'ordine di esecuzione è stato eseguito — presenta domanda al direttore dell'istituto, che la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione.
  • Quando il condannato è libero si applica l'art. 656 c.p.p.; l'interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato e la sua eventuale mancata esecuzione volontaria è valutata dal tribunale di sorveglianza.
  • Si applicano in quanto compatibili le disposizioni sull'affidamento ordinario ex artt. 96, 97 e 98 del regolamento.
  • Se il programma di recupero si conclude positivamente durante la prova, il magistrato di sorveglianza ridetermina le prescrizioni; per pene residue superiori a tre anni trasmette il provvedimento al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-bis della L. 354/1975.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 99 DPR 230/2000 — Affidamento in prova in casi particolari

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione.

2. Quando l'interessato è libero, si applica l' articolo 656 del codice di procedura penale . L'interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell'interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli 96, 97 e 98.

4. Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento è stato concesso, si è concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o dall'ente che ne cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza, acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale competente, ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 51-bis della legge, trasmettendo al tribunale di sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.

Commento

L'articolo 99 del DPR 230/2000 disciplina le modalità procedurali dell'affidamento in prova in casi particolari, misura prevista dall'art. 94 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti, di seguito TU Stup.) in favore dei condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti. Si tratta di una misura alternativa alla detenzione a carattere spiccatamente terapeutico: il suo fine primario non è sanzionatorio ma di recupero, in attuazione della funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, co. 3, della Costituzione. L'art. 99 attua l'art. 94 TU Stup. sul piano procedurale, integrandolo con le disposizioni sull'affidamento ordinario previste dagli artt. 94-98 del medesimo DPR 230/2000.

La misura di riferimento: l'art. 94 del DPR 309/1990

L'art. 94 del TU Stup. consente al condannato per qualsiasi reato la cui condanna sia in corso di esecuzione, che sia tossicodipendente o alcoldipendente, di richiedere l'affidamento in prova in alternativa alla detenzione, purché intenda sottoporsi a un programma terapeutico di recupero concordato con un servizio pubblico per le dipendenze (SerT/SerD) o con una struttura accreditata privata. La misura prescinde dal tipo di reato per il quale la pena è stata inflitta — a differenza dell'affidamento ordinario ex art. 47 della L. 354/1975, che esclude alcune tipologie di reato — proprio perché la dipendenza dalla sostanza è elemento distintivo e la finalità è il recupero dalla dipendenza stessa. I limiti di pena per accedere alla misura sono più ampi rispetto all'affidamento ordinario.

Il procedimento per il condannato già in esecuzione

Il comma 1 dell'art. 99 regola la situazione più comune: il condannato ha già iniziato a scontare la pena e dall'interno dell'istituto chiede di essere ammesso all'affidamento in prova per seguire un programma terapeutico. La domanda si presenta al direttore dell'istituto, che ha l'obbligo di trasmetterla «senza ritardo» all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione. La trasmissione immediata è essenziale: in materia di dipendenze, i tempi di attesa possono vanificare la motivazione del soggetto a intraprendere il percorso terapeutico, e l'interruzione del percorso di recupero già avviato in istituto può causare danni gravi. Il PM trasmette poi al tribunale di sorveglianza competente per la decisione sulla misura.

Il procedimento per il condannato libero

Il comma 2 disciplina l'ipotesi in cui il condannato non sia ancora in esecuzione della pena: in tal caso si applica l'art. 656 c.p.p., che regola il procedimento di esecuzione delle pene detentive. L'interessato può presentare istanza di misura alternativa prima di fare ingresso in istituto, purché sia in corso l'esecuzione del programma terapeutico concordato. La norma stabilisce che il condannato «è tenuto a eseguire immediatamente il programma terapeutico concordato»: non è sufficiente presentare un programma sulla carta, occorre che il programma sia già in corso al momento della richiesta o venga avviato immediatamente. La mancata esecuzione «dipendente dalla volontà dell'interessato» — cioè il sabotaggio deliberato del programma — viene valutata negativamente dal tribunale di sorveglianza, sia ai fini della concessione sia ai fini della revoca della misura eventualmente già concessa.

Il richiamo agli artt. 96, 97 e 98 del regolamento

Il comma 3 dell'art. 99 opera un rinvio «in quanto compatibili» alle disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale previste dagli artt. 96, 97 e 98 del DPR 230/2000. Questo rinvio ha rilevanza pratica immediata: le modalità di svolgimento della prova (le prescrizioni, i rapporti con il centro di servizio sociale, gli obblighi di comunicazione, la revoca), disciplinate per l'affidamento ordinario dagli artt. 96-98, si applicano anche all'affidamento terapeutico, nelle parti compatibili con la sua peculiarità. La compatibilità va valutata caso per caso: alcune prescrizioni tipiche dell'affidamento ordinario (ad esempio l'obbligo di mantenimento di un'occupazione lavorativa) potrebbero dover essere adattate per un soggetto in trattamento residenziale intensivo che non può ancora lavorare.

La conclusione positiva del programma di recupero e la rideterminazione delle prescrizioni

Il comma 4 disciplina una situazione particolarmente delicata: durante il periodo di prova, il programma terapeutico si conclude positivamente, cioè il condannato ha superato la fase acuta della dipendenza, ha completato il percorso terapeutico stabilito. Cosa succede al rapporto di affidamento che era stato strutturato intorno a quel programma? La norma dà una risposta chiara: il magistrato di sorveglianza, acquisita una dettagliata relazione del centro di servizio sociale competente, «ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento della prova». Non si tratta di revocare la misura per sopravvenuto venir meno di uno dei presupposti, ma di riadattarla alla nuova condizione del condannato. Il percorso di affidamento continua, ma con prescrizioni calibrate su chi ha già completato il programma terapeutico e si trova in una fase di consolidamento del recupero e reinserimento sociale.

Tuttavia, il comma 4 introduce un'eccezione importante: «solo nel caso in cui il periodo residuo della pena è superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 51-bis della legge». L'art. 51-bis della L. 354/1975 regola le modifiche in senso peggiorativo delle misure alternative durante la loro esecuzione e richiede, per i casi più gravi, l'intervento collegiale del tribunale di sorveglianza. La soglia dei tre anni è una garanzia procedurale: per pene residue inferiori, il magistrato monocratico decide agevolmente; per pene residue lunghe, la decisione sulla rideterminazione viene portata all'organo collegiale.

Il significato costituzionale della misura

L'affidamento in prova terapeutico è uno degli strumenti più eloquenti della tensione costituzionale tra istanza punitiva e funzione rieducativa. La dipendenza da sostanze stupefacenti o dall'alcol è una condizione patologica riconosciuta dalla medicina: punire un soggetto dipendente senza affrontare la dipendenza significherebbe azzerare qualsiasi prospettiva di reinserimento e condannarlo alla recidiva. L'art. 27, co. 3, Cost. — che impone che le pene tendano alla rieducazione — non tollera un sistema che rinchiuda il tossicodipendente senza curarsi della causa prima della sua deriva criminale. La misura dell'art. 94 TU Stup., attuata dall'art. 99 del regolamento, è la risposta dell'ordinamento a questa esigenza costituzionale: il recupero dalla dipendenza è al tempo stesso fine terapeutico e condizione per un reinserimento sociale stabile.

Domande frequenti

Chi può accedere all'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR 309/1990?

Il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che intende sottoporsi a un programma terapeutico concordato con un SerD (servizio pubblico per le dipendenze) o con una struttura privata accreditata. La misura prescinde dalla tipologia del reato commesso ed è accessibile a condizioni più ampie rispetto all'affidamento ordinario ex art. 47 della L. 354/1975.

Dove si presenta la domanda di affidamento terapeutico se il condannato è già detenuto?

La domanda si presenta al direttore dell'istituto penitenziario, che è tenuto a trasmetterla senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione. Il PM provvede poi a trasmetterla al tribunale di sorveglianza, competente a decidere sulla concessione della misura.

Cosa succede se il condannato non esegue il programma terapeutico concordato?

Se la mancata esecuzione è volontaria, essa viene valutata negativamente dal tribunale di sorveglianza, sia ai fini della concessione della misura sia ai fini della eventuale revoca. La norma distingue la mancata esecuzione volontaria da quella dipendente da cause esterne: solo la prima produce effetti negativi nella valutazione.

Cosa succede se il programma terapeutico si conclude positivamente durante l'affidamento?

Il magistrato di sorveglianza, acquisita la relazione del centro di servizio sociale, ridetermina le prescrizioni dell'affidamento adattandole alla nuova condizione del condannato. Per pene residue superiori a tre anni, il magistrato trasmette il provvedimento al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 51-bis della L. 354/1975.

Le regole dell'affidamento ordinario si applicano anche all'affidamento terapeutico?

Sì, ma solo in quanto compatibili. L'art. 99, co. 3, del DPR 230/2000 richiama espressamente le disposizioni degli artt. 96, 97 e 98 del medesimo regolamento sull'affidamento ordinario: modalità di svolgimento della prova, prescrizioni, obblighi di comunicazione e revoca si applicano all'affidamento terapeutico nelle parti che non siano incompatibili con le sue specificità terapeutiche.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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