- Nel periodo che precede la dimissione — possibilmente a partire da sei mesi prima — il condannato beneficia di un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi familiari, lavorativi e ambientali che affronterà in libertà.
- Il programma prevede incontri per discutere le questioni pratiche connesse al reinserimento e per individuare le possibilità concrete di superamento delle difficoltà.
- L'interessato può essere trasferito, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza per facilitare il reinserimento, salvo motivate ragioni contrarie.
- La definizione e l'esecuzione del programma richiedono la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 DPR 230/2000 — Trattamento del dimittendo
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine, particolare cura è dedicata a discutere con loro le varie questioni che si prospettano e ad esaminare le possibilità che si offrono per il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino motivate ragioni contrarie.
2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale, dei servizi territoriali competenti e del volontariato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 88 Reg. (UE) 2024/1689 — Esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali
- Art. 88 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi
- Art. 88 D.Lgs. 159/2011 — Termini per il rilascio della comunicazione antimafia
- Art. 88 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili
- Art. 88 D.Lgs. 42/2004 — Attività di ricerca
- Art. 88 CAD — Articolo abrogato
Commento
Il dimittendo: una transizione critica nel percorso penitenziario
L'articolo 88 del DPR 230/2000 disciplina il trattamento del condannato nelle ultime fasi della detenzione, dando attuazione al principio di gradualità del reinserimento che permea la L. 354/1975 e che trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 27, comma 3, Cost. Il «dimittendo» — termine tecnico per indicare colui che si appresta a essere dimesso dall'istituto — si trova in una fase particolarmente delicata della vita detentiva: l'approssimarsi della libertà non è solo un momento di sollievo, ma anche una fonte di ansie e incertezze legate al ritorno a una vita esterna che spesso il condannato non ha frequentato per anni.
La ricerca criminologica ha documentato come il periodo immediatamente successivo alla scarcerazione sia ad alto rischio di recidiva: la mancanza di reti sociali, di alloggio, di lavoro e di supporto economico crea condizioni favorevoli alla commissione di nuovi reati. L'art. 88 risponde a questa consapevolezza prevedendo un intervento preventivo specifico, orientato non alla punizione ma alla preparazione concreta al reinserimento.
Il programma pre-dimissione: contenuto e tempistica
Il comma 1 fissa un orizzonte temporale preciso: il programma di trattamento del dimittendo dovrebbe iniziare «possibilmente a partire da sei mesi prima» della dimissione. L'avverbio «possibilmente» non riduce la cogenza della previsione, ma riconosce che la tempistica può essere condizionata dalle risorse disponibili e dalla situazione del singolo istituto. Sei mesi è però un riferimento normativo che impegna l'amministrazione a non attendere l'ultima settimana per attivare gli interventi necessari.
Il contenuto del programma è descritto in termini funzionali: è «orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente» che il condannato incontrerà al momento della dimissione. Questo significa che il programma deve essere individualizzato — non una sequenza di colloqui standardizzati — e deve riguardare questioni concrete: l'alloggio, i rapporti con la famiglia, la ricerca di occupazione, le eventuali procedure giudiziarie pendenti, i debiti, il reinserimento nel tessuto sociale di provenienza.
Il trasferimento in un istituto prossimo alla residenza
Una delle previsioni più significative del comma 1 riguarda la possibilità di trasferire il condannato, a sua domanda, in un istituto più vicino al luogo di residenza. La ratio è evidente: avvicinarsi al proprio territorio facilita i contatti con la famiglia, consente l'avvio di relazioni lavorative concrete e rende più efficace l'intervento dei servizi sociali locali. Il trasferimento è subordinato all'assenza di «motivate ragioni contrarie» — esigenze di sicurezza, indisponibilità di posti, controindicazioni trattamentali — ma la formulazione normativa esprime una preferenza per il trasferimento quando le condizioni lo consentano.
Questa previsione si raccorda con il diritto del detenuto di essere assegnato a un istituto prossimo alla residenza della famiglia, sancito dall'art. 42 L. 354/1975, e contribuisce a rendere concreto il diritto al mantenimento dei legami familiari tutelato dall'art. 29 Cost.
La rete di sostegno: servizio sociale, servizi territoriali e volontariato
Il comma 2 è di fondamentale importanza perché chiarisce che il programma del dimittendo non è una questione interna all'istituto, ma richiede la costruzione di una rete di sostegno esterna articolata su tre pilastri: il centro di servizio sociale (UEPE), i servizi territoriali competenti (servizi sociali comunali, centri per l'impiego, ASL, servizi per le dipendenze) e il volontariato.
L'inclusione esplicita del volontariato è significativa: il legislatore riconosce che le organizzazioni della società civile — cooperative sociali, associazioni di reinserimento, comunità ecclesiali — svolgono un ruolo insostituibile nell'accoglienza e nell'accompagnamento dei detenuti nel percorso post-carcerario. Il volontariato può offrire risorse di alloggio temporaneo, supporto psicologico, orientamento lavorativo e inclusione sociale che le istituzioni pubbliche faticano a garantire con continuità.
Il raccordo tra l'istituto penitenziario e la rete esterna deve cominciare mesi prima della dimissione, non il giorno della scarcerazione: solo così si può costruire un piano concreto e verificabile, non una semplice dichiarazione di intenti. Questo approccio di sistema dà attuazione all'art. 46 della L. 354/1975, che disciplina gli interventi post-penitenziari, ed è coerente con il principio secondo cui la pena ha una funzione rieducativa che si estende oltre i confini dell'istituto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando deve iniziare il programma di trattamento del dimittendo?
L'art. 88, comma 1, DPR 230/2000 prevede che il programma inizi possibilmente a partire da sei mesi prima della dimissione. Si tratta di un riferimento normativo che impegna l'amministrazione ad attivarsi con congruo anticipo, anche se la tempistica può adattarsi alle circostanze del singolo caso.
Il detenuto prossimo alla dimissione può chiedere di essere trasferito vicino a casa?
Sì. Il comma 1 dell'art. 88 prevede espressamente la possibilità di trasferire il condannato, a domanda, in un istituto prossimo al luogo di residenza per facilitare il reinserimento. Il trasferimento può essere negato solo in presenza di motivate ragioni contrarie (esigenze di sicurezza, indisponibilità di posti, ecc.).
Chi si occupa del programma per il dimittendo?
Il programma coinvolge più soggetti: la direzione dell'istituto e l'équipe trattamentale, il centro di servizio sociale (UEPE), i servizi territoriali competenti (servizi sociali, centri per l'impiego, ASL) e le organizzazioni di volontariato. Il comma 2 dell'art. 88 richiede espressamente questa collaborazione multi-attoriale.
Il programma del dimittendo è obbligatorio per tutti i condannati?
L'art. 88 si rivolge ai condannati e agli internati in modo generale, senza distinzione per tipo di reato o durata della pena. L'obbligo di predisporre il programma è a carico della direzione, ma la partecipazione attiva del detenuto è essenziale per la sua efficacia.
L'art. 88 DPR 230/2000 ha una base nella legge penitenziaria?
Sì. La norma regolamentare dà attuazione all'art. 46 della L. 354/1975, che disciplina gli interventi post-penitenziari, e all'art. 27, comma 3, della Costituzione, che impone alla pena di tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.
Vedi anche