- I programmi di intervento per i rapporti familiari dei detenuti e degli internati sono elaborati congiuntamente dalle direzioni degli istituti e dai centri di servizio sociale.
- Particolare attenzione è riservata alla crisi da allontanamento familiare, al mantenimento del rapporto con i figli minori e alla preparazione al rientro nella società.
- Il direttore può concedere colloqui aggiuntivi oltre quelli ordinari e autorizzare la permanenza nella stessa area per parte della giornata, incluso un pasto in comune.
- La norma è pillar del trattamento: attua gli artt. 28 e 18 L. 354/1975 e si fonda sull'art. 27 co. 3, sull'art. 29 (tutela della famiglia) e sull'art. 31 Cost. (protezione della famiglia e dell'infanzia).
Testo dell'articoloVigente
Art. 61 DPR 230/2000 — Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie è concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale.
2. 2. Particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di osservazione, il direttore dell'istituto può: a) concedere colloqui oltre quelli previsti dagli articoli 37 e 39 ; b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge.
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni generali
- Articolo 61 L. 184/1983: Sostituzione dell'art. 299 c.c.: cognome dell'adottato adulto
- Art. 61 Reg. (UE) 2024/1689 — Consenso informato a partecipare a prove in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 61 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 61 D.Lgs. 159/2011 — Progetto e piano di pagamento dei crediti
- Art. 61 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
In sintesi
Indice dei contenuti
Famiglia e rieducazione: un binomio costituzionalmente necessario
L'articolo 61 del DPR 230/2000 è la norma regolamentare che più direttamente traduce in obblighi operativi il principio, sancito dall'art. 28 della L. 354/1975, secondo cui i rapporti del detenuto con la famiglia devono essere favoriti e sostenuti dall'amministrazione penitenziaria. Non si tratta di una previsione scontata: per lungo tempo la prassi penitenziaria ha interpretato i legami familiari come un rischio per la sicurezza piuttosto che come una risorsa per il trattamento. L'art. 61 inverte questa logica, affermando che il mantenimento dei rapporti familiari è parte integrante del percorso rieducativo.
Il fondamento costituzionale è plurimo. L'art. 27, comma 3, Cost. impone la funzione rieducativa della pena; l'art. 29 Cost. tutela la famiglia come società naturale; l'art. 31 Cost. impegna la Repubblica a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù. La combinazione di questi principi produce un imperativo chiaro: la detenzione di un genitore non può spezzare il legame con i figli, e il sistema penitenziario deve farsi carico della continuità di queste relazioni.
La concertazione tra istituto e servizio sociale: il modello operativo
Il comma 1 delinea il modello organizzativo di riferimento: i programmi di intervento per la cura dei rapporti familiari non sono predisposti unilateralmente dalla direzione dell'istituto, ma concertati tra i rappresentanti delle direzioni e quelli dei centri di servizio sociale. Questa impostazione riflette la consapevolezza che il mantenimento dei legami familiari richiede competenze che vanno oltre la gestione interna dell'istituto: il servizio sociale ha strumenti, reti territoriali e professionalità specifiche per intervenire sulle crisi familiari e per accompagnare i familiari nel difficile percorso del supporto al congiunto detenuto.
Nella pratica, questa concertazione avviene attraverso le riunioni del gruppo di osservazione e trattamento (GOT), al quale partecipa di regola un assistente sociale del UEPE. L'UEPE ha il mandato istituzionale di seguire sia il detenuto durante la detenzione sia la famiglia nel territorio, garantendo quel raccordo tra dentro e fuori che la norma intende promuovere.
La crisi da allontanamento: un problema riconosciuto
Il comma 2 riconosce esplicitamente l'esistenza di una crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare e ne fa oggetto di «particolare attenzione». Il legislatore del 2000 recepisce le acquisizioni della psicologia e della criminologia clinica che hanno documentato come la detenzione non sia vissuta solo dal condannato ma dall'intero nucleo familiare, con effetti devastanti sui figli minori, sul coniuge o convivente rimasto in libertà, sui genitori anziani.
La crisi familiare da detenzione ha caratteristiche specifiche: l'improvvisa mancanza di un genitore o di un partner, spesso anche di un reddito familiare; la difficoltà di spiegare ai figli cosa stia accadendo; il senso di vergogna sociale; la fatica di mantenere i contatti con un istituto lontano. Ignorare questa crisi significa lasciare che si aggravi, con conseguenze negative sia sul percorso trattamentale del detenuto sia sul benessere dei minori coinvolti.
L'attenzione «speciale» richiesta dalla norma si concretizza in interventi specifici: colloqui di supporto con i familiari da parte del servizio sociale, interventi di mediazione familiare, collaborazione con i servizi sociali territoriali per il sostegno ai figli minori rimasti con un solo genitore o affidati a parenti.
I figli minori: una tutela rafforzata
Il comma 2 dedica particolare rilievo al «mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore». Il fondamento normativo è l'art. 31 della Costituzione e la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (ratificata dall'Italia con L. 176/1991), il cui art. 9 afferma il diritto del bambino a mantenere contatti regolari con entrambi i genitori, anche quando uno di essi sia detenuto, salvo che ciò non contrasti con l'interesse superiore del minore.
La tutela del rapporto con i figli minori si realizza attraverso: la possibilità di colloqui aggiuntivi (comma 2, lett. a); la concessione di «visite prolungate» nei locali attrezzati (comma 2, lett. b); il coinvolgimento del servizio sociale per il supporto ai minori nel territorio. Per i genitori con figli sotto i dieci anni, l'ordinamento prevede misure alternative particolarmente favorevoli ai sensi degli artt. 47-ter e 47-quinquies L. 354/1975.
Gli strumenti operativi: colloqui aggiuntivi e visite prolungate
Il comma 2 attribuisce al direttore dell'istituto due strumenti operativi per concretizzare il sostegno ai rapporti familiari, sulla base delle «specifiche indicazioni del gruppo di osservazione».
La lettera a) consente di concedere colloqui aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti dagli artt. 37 e 39 del medesimo regolamento. I colloqui supplementari non vanno incontro ai limiti numerici ordinari e possono essere autorizzati ogni volta che la situazione familiare lo giustifichi, secondo la valutazione del GOT.
La lettera b) introduce la possibilità di autorizzare la visita con il «permesso di trascorrere parte della giornata insieme» ai visitatori, in appositi locali o all'aperto, e di «consumare un pasto in compagnia». Questa previsione trasforma il colloquio da evento circoscritto in una forma di vita familiare condivisa, anche se temporanea: condividere un pasto ha una valenza simbolica e relazionale che la psicologia sociale ha ampiamente documentato come elemento di coesione e rinforzo del legame affettivo. Entrambe le misure devono essere compatibili con le «modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge» — il controllo a vista del personale rimane obbligatorio.
La preparazione al rientro: la famiglia come risorsa di reinserimento
Il comma 2 menziona anche l'obiettivo di «preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale». Il lavoro sulla famiglia è già orientato al momento del ritorno in libertà, che deve essere preparato con adeguato anticipo per non risultare traumatico e destabilizzante.
La preparazione al rientro comprende: il coinvolgimento dei familiari nel programma trattamentale; il raccordo tra il servizio sociale dell'istituto e i servizi territoriali del comune di residenza; il supporto alla famiglia nella ricerca di soluzioni abitative e lavorative; interventi di mediazione per ricostruire relazioni deteriorate dalla detenzione. La ricerca criminologica indica il supporto familiare al momento della scarcerazione come uno dei fattori più protettivi rispetto alla recidiva.
Il coordinamento con il magistrato di sorveglianza
Le decisioni adottate dal direttore in base all'art. 61 si inseriscono nel più ampio percorso trattamentale che il magistrato di sorveglianza controlla e orienta. Le relazioni periodiche dell'UEPE documentano la qualità dei rapporti familiari del detenuto e gli interventi di supporto attivati: questi elementi vengono valutati nelle procedure per le misure alternative, in particolare per l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/1975), per la semilibertà (art. 50 L. 354/1975) e per i permessi premio (art. 30-ter L. 354/1975).
Casi pratici
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Domande frequenti