- La quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e gli altri prelievi previsti dall'art. 145 c.p. si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione del detenuto lavoratore.
- Le controversie sull'attribuzione e sulla liquidazione delle spese di mantenimento spettano al giudice dell'esecuzione, mentre i reclami sull'ordine dei prelievi ex art. 145 c.p. sono decisi dal magistrato di sorveglianza.
- La norma attua l'art. 23 L. 354/1975 (remunerazione del lavoro penitenziario) e si coordina con l'art. 145 c.p. in materia di destinazione dei proventi del lavoro del condannato.
- La ripartizione delle competenze tra giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza garantisce un doppio livello di tutela per il detenuto lavoratore in caso di contestazioni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 56 DPR 230/2000 — Prelievi sulla remunerazione
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma, numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della remunerazione.
2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all' articolo 145 del codice penale decide il magistrato di sorveglianza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 56 D.Lgs. 504/1995 — Particolari modalità di pagamento dell'accisa
- Articolo 56 L. 184/1983: Competenza e modalità di espressione del consenso
- Art. 56 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di buone pratiche
- Art. 56 Cod. Amb. — attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
- Art. 56 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti pendenti
- Art. 56 D.Lgs. 209/2005 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 56 del DPR 230/2000 si occupa di un aspetto tecnico ma economicamente rilevante per il detenuto che svolge attività lavorativa all'interno dell'istituto: i prelievi sulla remunerazione. Quando un condannato lavora in carcere, il compenso che percepisce non gli viene corrisposto integralmente, ma è soggetto a una serie di prelievi obbligatori disciplinati da diverse fonti normative.
Il fondamento nella legge penitenziaria: l'art. 23 L. 354/1975
L'art. 23 della L. 354/1975 stabilisce che il lavoro penitenziario è remunerato e che la remunerazione è calcolata in misura pari ai due terzi del trattamento previsto dai contratti collettivi. Questa previsione intende garantire che il lavoro in carcere abbia un valore reale per il condannato, incentivandone la partecipazione e preparandolo al reinserimento lavorativo post-detentivo, in linea con la funzione rieducativa sancita dall'art. 27 co. 3 Cost.
Tuttavia, la remunerazione non è disponibile in misura integrale. L'art. 145 del codice penale prevede che il prodotto del lavoro del condannato sia destinato a determinate finalità secondo un ordine preciso: al risarcimento dei danni derivanti dal reato, al mantenimento della famiglia del condannato, al pagamento delle spese processuali e delle altre spese di giustizia, e — per quanto qui rileva — al rimborso delle spese di mantenimento in carcere.
Il meccanismo dei prelievi e il momento della liquidazione
L'art. 56 DPR 230/2000 disciplina il momento e il meccanismo operativo dei prelievi. Essi si effettuano «in occasione di ogni liquidazione della remunerazione», il che significa che ad ogni pagamento (generalmente mensile) la quota spettante all'istituto a titolo di rimborso delle spese di mantenimento viene trattenuta direttamente, senza che il detenuto la riceva e debba poi restituirla. Lo stesso vale per i prelievi previsti dai numeri 1) e 3) del secondo comma dell'art. 145 c.p.
Questo meccanismo di trattenuta automatica semplifica la gestione contabile e riduce il rischio di controversie su importi già corrisposti e poi da recuperare. Per il detenuto, l'effetto pratico è che la somma accreditata sul suo peculio è già al netto dei prelievi obbligatori.
La ripartizione delle competenze tra giudice dell'esecuzione e magistrato di sorveglianza
Il secondo comma introduce una distinzione fondamentale in materia di competenza per i conflitti che possano insorgere:
Questa ripartizione riflette le rispettive funzioni: il giudice dell'esecuzione è preposto alla fase esecutiva del processo, il magistrato di sorveglianza è il giudice della fase esecutiva della pena. I prelievi sulla remunerazione si collocano all'intersezione tra le due funzioni, e la norma risolve l'eventuale sovrapposizione attribuendo ciascun tipo di controversia all'organo più adatto a conoscerla.
Il collegamento con l'art. 3 Cost. e la funzione del peculio
La disciplina dei prelievi sulla remunerazione tocca indirettamente il principio di uguaglianza e dignità sancito dall'art. 3 Cost. Il detenuto lavoratore ha diritto a una remunerazione equa e a sapere con esattezza quale parte di essa viene trattenuta e perché. La trasparenza del meccanismo — prelievi automatici a ogni liquidazione, secondo un ordine stabilito dalla legge — tutela il detenuto da prelievi arbitrari o non giustificati.
Quanto rimane dopo i prelievi obbligatori va a formare il peculio del detenuto, la somma che egli può utilizzare per le spese personali all'interno dell'istituto o che gli viene restituita all'atto della scarcerazione. Il peculio rappresenta l'embrione di una piccola autonomia economica che può essere importante nel percorso di reinserimento: chi esce dal carcere con qualche risparmio ha più chances di non ricadere immediatamente in situazioni di emarginazione che possono alimentare la recidiva.
Domande frequenti