Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 40 DPR 230/2000 – Uso di apparecchi radio e di altri strumenti
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.
2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalità di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 40 del DPR 230/2000 disciplina l'accesso dei detenuti e degli internati agli strumenti di ricezione e comunicazione individuale: la radio, il personal computer e i lettori di supporti audio portatili. Benché apparentemente tecnica, questa disposizione tocca temi di grande rilievo sul piano dei diritti: il diritto all'informazione, l'accesso alla cultura, il sostegno al percorso formativo e lavorativo all'interno dell'istituto, e più in generale la possibilità di mantenere un legame con il mondo esterno attraverso i mezzi di comunicazione.
La radio come strumento di diritto all'informazione
Il comma 1 stabilisce che a tutti i detenuti e internati è consentito - non meramente tollerato - l'uso di un apparecchio radio personale. Non è necessaria alcuna autorizzazione del direttore: si tratta di un diritto riconosciuto in via generale, che può essere limitato solo per ragioni di ordine e sicurezza, nei modi previsti dall'art. 41 del regolamento (prescrizioni sulla convivenza). La radio è tradizionalmente il principale strumento attraverso cui il detenuto mantiene un contatto informativo con la società esterna: notizie, programmi culturali, musica. In una condizione di forte isolamento sociale qual è la detenzione, anche questo collegamento ha una valenza significativa per il benessere psicologico.
Il diritto all'informazione - tutelato in via generale dall'art. 21 Cost. - non cessa con l'ingresso in carcere: il detenuto conserva il diritto di ricevere informazioni e di accedere ai mezzi di comunicazione nei limiti compatibili con la sicurezza dell'istituto. La radio rappresenta lo strumento meno problematico sotto questo profilo, poiché è uno strumento puramente ricettivo e non consente comunicazioni in uscita.
Personal computer e lettori audio: l'autorizzazione discrezionale del direttore
Per il personal computer e per i lettori di nastri e compact disc, il regime è diverso: l'uso è subordinato all'autorizzazione del direttore e può essere concesso solo per motivi di lavoro o di studio. La discrezionalità del direttore non è illimitata: deve essere esercitata in modo coerente con la finalità della norma, che è quella di sostenere le attività formative e lavorative del detenuto. Un rifiuto privo di motivazione o arbitrario sarebbe censurabile attraverso il reclamo al magistrato di sorveglianza.
La menzione dei «motivi di lavoro o di studio» è fondamentale. Il personal computer è ormai strumento indispensabile per la formazione professionale e per molte attività lavorative: escluderne l'accesso equivarrebbe, nella realtà contemporanea, a rendere particolarmente difficile la preparazione al reinserimento lavorativo dopo la scarcerazione. L'art. 27, comma 3, Cost. - che impone alla pena una funzione rieducativa - costituisce il referente costituzionale che orienta l'interpretazione di questa disposizione verso la massima apertura possibile, compatibilmente con le esigenze di sicurezza.
Le prescrizioni ministeriali: caratteristiche tecniche e consumi energetici
Il comma 2 rinvia ad apposite prescrizioni ministeriali per la definizione delle caratteristiche tecniche degli apparecchi (ad esempio limitazioni ai modelli con funzionalità di trasmissione o connessione a internet), delle modalità di uso e dell'eventuale spesa per il consumo di energia elettrica. Questo rinvio ha una funzione pratica importante: consente di aggiornare le prescrizioni tecniche in modo flessibile, senza necessità di intervenire sulla norma regolamentare, man mano che l'evoluzione tecnologica introduce nuovi strumenti o nuove potenzialità di quelli esistenti.
Il profilo della spesa energetica - il contributo «convenzionale» che il detenuto può essere chiamato a versare per il consumo elettrico dei propri apparecchi - è significativo: conferma che l'uso degli strumenti è inteso come un diritto del detenuto, ma comporta anche una responsabilità personale nella gestione delle risorse dell'istituto.
Rapporto con la L. 354/1975 e il sistema del trattamento
La norma si inserisce nel sistema più ampio del trattamento penitenziario disegnato dalla L. 354/1975. L'accesso agli strumenti informativi e culturali si raccorda con l'art. 15 L. 354/1975, che include tra gli elementi del trattamento l'istruzione, la formazione professionale e le attività culturali, ricreative e sportive. Il personal computer è diventato uno strumento trasversale a quasi tutti questi ambiti: studio a distanza, formazione professionale certificata, redazione di testi, mantenimento delle competenze digitali indispensabili per il reinserimento lavorativo.
Va ricordato che la connessione internet dal personal computer non è disciplinata dall'art. 40 ma da norme specifiche: l'accesso alla rete è in linea di principio escluso dalla detenzione ordinaria, salvo autorizzazioni specifiche per ragioni di studio o trattamento, in quanto richiederebbe verifiche di sicurezza più stringenti rispetto all'uso di un PC non connesso.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un detenuto può usare la radio in cella senza chiedere permesso al direttore?
Sì. L'art. 40, comma 1, attribuisce a tutti i detenuti e internati il diritto di usare un apparecchio radio personale, senza necessità di autorizzazione del direttore. L'uso può essere limitato solo per ragioni di ordine e sicurezza interna dell'istituto.
Il personal computer in cella è un diritto o una concessione?
È una concessione discrezionale: l'uso del personal computer richiede l'autorizzazione del direttore ed è consentito solo per motivi di lavoro o di studio documentati. Il direttore non può tuttavia rifiutare in modo arbitrario o immotivato, pena la censurabilità del diniego davanti al magistrato di sorveglianza.
Un detenuto può usare un personal computer connesso a internet?
L'art. 40 non disciplina l'accesso a internet, che è oggetto di normativa specifica. In linea generale, la connessione a internet dalla cella non è consentita nella detenzione ordinaria, salvo autorizzazioni particolari per ragioni di studio o trattamento adeguatamente valutate dalla direzione.
Chi stabilisce quali apparecchi sono ammessi e come si paga l'energia elettrica?
Il comma 2 dell'art. 40 rinvia ad apposite prescrizioni ministeriali per la definizione delle caratteristiche tecniche ammesse, delle modalità di uso e dell'eventuale contributo convenzionale per il consumo energetico. Queste prescrizioni possono essere aggiornate senza modificare la norma regolamentare.
Quale norma della L. 354/1975 attua l'art. 40 del regolamento?
L'art. 40 si raccorda principalmente con l'art. 15 L. 354/1975, che include l'istruzione, la formazione professionale e le attività culturali e ricreative tra gli elementi del trattamento penitenziario. Il fondamento costituzionale è l'art. 27, co. 3 Cost. (funzione rieducativa della pena) e l'art. 21 Cost. (diritto all'informazione).