Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 23 DPR 230/2000 – Modalità dell’ingresso in istituto

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24, qualora dagli accertamenti sanitari o altrimenti, risulti che una persona condannata si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale , la direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando la persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli atti alla autorità giudiziaria procedente.

3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata anche al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.

4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti e nel più breve tempo possibile, la direzione dell'istituto richiede al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente cartella personale.

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5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 , e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all' articolo 275-bis del codice di procedura penale . Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all'autorità giudiziaria competente.

))

6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalità o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalità fornite siano false, e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalità, il soggetto è identificato sotto la provvisoria denominazione di "sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

7. Nel corso del colloquio il soggetto è invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale.

8. Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonché quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale.

9. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona è data notizia all'autorità giudiziaria che procede.

10. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli assistenti volontari di cui all'articolo 78 della legge, dei rappresentanti della comunità esterna autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge, nonché quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento.

In sintesi

  • All'ingresso in istituto il detenuto o internato è sottoposto a perquisizione personale, rilievo delle impronte digitali e visita medica entro il giorno successivo, con immediata possibilità di avvisare un familiare (art. 29 L. 354/1975).
  • Un esperto dell'osservazione e trattamento svolge un colloquio iniziale per valutare la capacità del soggetto di affrontare la restrizione, con segnalazione degli eventuali rischi agli organi giudiziari e ai servizi sanitari competenti.
  • Il direttore o un operatore designato informa il detenuto sui diritti e doveri, sulle misure alternative e sui benefici penitenziari, consegnando la carta dei diritti e raccogliendo il consenso all'eventuale braccialetto elettronico.
  • Chi si rifiuta di fornire le generalità o fornisce dati falsi è registrato come «sconosciuto» con ricorso a fotografia e connotati fisici, con rapporto all'autorità giudiziaria.
  • Gli oggetti non consentiti sono ritirati, depositati e se non conservabili venduti o inviati a persona designata dal detenuto, con redazione di verbale.
  • La direzione segnala immediatamente al centro di servizio sociale i problemi personali e familiari urgenti riferiti dal detenuto nel corso del colloquio di ingresso.
Indice dei contenuti

L'articolo 23 del DPR 230/2000 disciplina la fase più delicata dell'intera esperienza detentiva: il momento dell'ingresso in istituto. Questo passaggio - dalla libertà alla restrizione - è carico di implicazioni pratiche, psicologiche e giuridiche. Il regolamento vi dedica una disciplina minuziosa, che attua in via principale gli artt. 29 e 32 della L. 354/1975 e si raccorda con numerose altre norme della legge penitenziaria, costruendo un sistema di garanzie procedurali che deve bilanciare le esigenze di sicurezza con il rispetto della dignità del soggetto che fa ingresso nella struttura.

Il fondamento costituzionale e il senso della procedura di ingresso

L'art. 13 della Costituzione tutela la libertà personale come inviolabile, ammettendone la restrizione solo nei casi e modi previsti dalla legge con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Il momento dell'ingresso in carcere rappresenta l'atto materiale di esecuzione di quella restrizione: la procedura disciplinata dall'art. 23 del regolamento deve quindi essere rigorosa per ragioni di sicurezza, ma anche rispettosa delle garanzie previste dalla legge. L'art. 27, comma 3, Cost. ricorda che la pena ha una funzione rieducativa: un ingresso in istituto traumatico, privo di informazioni e di garanzie, contrasterebbe già ab initio con questa funzione. L'art. 3 Cost. esige che la dignità della persona sia rispettata indipendentemente dalla condizione giuridica.

La ratio della procedura è duplice: da un lato, consentire all'amministrazione di acquisire tutte le informazioni necessarie per la gestione sicura e corretta del soggetto; dall'altro, garantire al detenuto o internato una prima informazione completa sui propri diritti e doveri, evitando che l'ingresso in carcere si riduca a una esperienza puramente coercitiva priva di qualsiasi comunicazione.

La perquisizione, le impronte e la visita medica

Il comma 1 stabilisce le prime operazioni obbligatorie all'ingresso. La perquisizione personale avviene in attuazione dell'art. 34 L. 354/1975 e dell'art. 74 del presente regolamento: ha finalità di sicurezza e deve svolgersi nel rispetto della dignità del soggetto. Il rilievo delle impronte digitali serve all'identificazione certa e alla connessione con eventuali precedenti detenzioni registrate nel sistema del DAP.

La visita medica entro il giorno successivo è una garanzia fondamentale. Essa consente di rilevare immediatamente condizioni di salute incompatibili con la detenzione ordinaria (art. 146 e 147 c.p.), di documentare eventuali lesioni preesistenti (a tutela tanto del detenuto quanto dell'amministrazione), di segnalare dipendenze e condizioni psichiatriche che richiedono intervento immediato. Il comma 2 prevede specificamente che se dagli accertamenti sanitari emergono condizioni riconducibili alle cause di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (artt. 146 e 147, n. 2 e 3 c.p.), la direzione trasmette gli atti senza ritardo al magistrato e al tribunale di sorveglianza.

Il colloquio con l'esperto dell'osservazione: valutazione del rischio e prime misure

Il comma 3 istituisce il colloquio con l'esperto dell'osservazione e trattamento - figura che nell'ordinamento penitenziario include educatori, assistenti sociali, psicologi - all'atto stesso dell'ingresso. Questo colloquio ha uno scopo specifico: verificare se il soggetto sia in grado di affrontare adeguatamente lo stato di restrizione e, in caso di criticità, con quali cautele. Il risultato viene comunicato a tutti gli operatori del gruppo di osservazione e trattamento (art. 29 del regolamento) e agli organi giudiziari in caso di profili di rischio.

Particolare rilevanza ha la segnalazione al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto per chi ha problemi di dipendenza da sostanze. L'ingresso in carcere rappresenta spesso un momento di forte crisi per il tossicodipendente: la segnalazione immediata consente di attivare prontamente i programmi di sostegno e terapia, riducendo il rischio di episodi critici nelle prime ore di detenzione.

Il colloquio del direttore: informazione sui diritti e consenso al braccialetto elettronico

Il comma 5 - nella versione in vigore - disciplina il colloquio del direttore (o di un operatore designato) con il detenuto. Questo colloquio serve a:

  • acquisire le informazioni necessarie per le iscrizioni nel registro e per compilare la cartella personale;
  • informare il detenuto sui propri diritti e doveri ex art. 32 L. 354/1975;
  • consegnare la carta dei diritti e dei doveri prevista dall'art. 69 del regolamento;
  • fornire informazioni sulle misure alternative e sui benefici penitenziari;
  • raccogliere il consenso all'utilizzo del braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.) per l'eventuale detenzione domiciliare, con trasmissione immediata all'autorità giudiziaria.

Quest'ultimo punto ha assunto crescente importanza a seguito della progressiva valorizzazione delle misure alternative alla detenzione: il consenso prestato all'ingresso consente all'autorità giudiziaria di attivare rapidamente la misura ove ne sussistano i presupposti, senza attendere una richiesta successiva del difensore.

L'identificazione del soggetto che rifiuta le generalità e la gestione degli oggetti

Il comma 6 affronta il caso - non infrequente nella prassi - del soggetto che rifiuta di fornire le proprie generalità o fornisce dati falsi. La soluzione adottata è pragmatica: registrazione come «sconosciuto» con fotografia e descrizione dettagliata dei connotati fisici, e rapporto immediato all'autorità giudiziaria. Questo sistema consente di procedere alla detenzione in modo formalmente corretto anche in mancanza di identificazione certa, mantenendo il presidio di controllo giudiziario.

I commi 8 e 9 disciplinano la gestione degli oggetti personali: quelli non consentiti in cella sono ritirati e depositati. Se non conservabili, possono essere venduti a beneficio del detenuto o inviati a persona da lui designata. La redazione del verbale è obbligatoria e tutela il detenuto da eventuali contestazioni successive sulla proprietà o sullo stato degli oggetti.

Il rapporto con la L. 354/1975 e il sistema del trattamento

L'art. 23 del regolamento attua principalmente gli artt. 29 (diritto di avvisare un familiare), 32 (informazioni sui diritti all'ingresso) e 13 (visita medica) della L. 354/1975. Il comma 10 chiarisce che i contatti degli operatori penitenziari, degli assistenti volontari, dei rappresentanti della comunità esterna e degli operatori socio-sanitari con i detenuti all'ingresso non sono equiparabili ai «colloqui» ex art. 18 L. 354/1975 e art. 37 del regolamento: si tratta di contatti funzionali all'attività istituzionale, non di incontri con persone esterne di carattere familiare o personale.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve avvenire la visita medica all'ingresso in carcere?

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, la visita medica deve avvenire entro il giorno successivo all'ingresso. Non si tratta di un termine ordinatorio ma di una garanzia sostanziale, che serve anche a rilevare condizioni di salute incompatibili con la detenzione ordinaria e a documentare lo stato fisico del soggetto.

Cosa succede se il detenuto rifiuta di firmare il verbale del colloquio di ingresso?

Il rifiuto di sottoscrivere il verbale non impedisce la validità delle operazioni svolte. La direzione annota il rifiuto nel verbale stesso, che resta comunque documento ufficiale delle operazioni compiute. L'assenza di firma non pregiudica la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Il detenuto ha diritto di avvisare subito un familiare del proprio ingresso in carcere?

Sì. L'art. 23, comma 1 rinvia all'art. 29 L. 354/1975, che attribuisce al detenuto o internato la facoltà di avvisare i familiari del proprio ingresso in istituto. Questa facoltà deve essere esercitata all'atto stesso dell'ingresso.

Cosa prevede il regolamento per un detenuto con problemi di tossicodipendenza?

Il comma 3 dell'art. 23 impone che, se il detenuto ha problemi di tossicodipendenza, venga segnalato al Servizio tossicodipendenze operante nell'istituto. Questo consente l'attivazione immediata dei programmi di supporto e terapia, cruciali nelle prime ore di detenzione.

Cosa accade agli oggetti personali del detenuto che non possono essere tenuti in cella?

Ai sensi del comma 8, gli oggetti non consentiti sono ritirati e depositati. Se non possono essere conservati sono venduti a beneficio del detenuto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Di tutte le operazioni viene redatto verbale, a garanzia del detenuto e dell'amministrazione.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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