Testo dell'articoloVigente
Art. 11 DPR 230/2000 – Vitto giornaliero
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.
2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.
3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.
4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformità del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 11 del DPR 230/2000 disciplina in modo puntuale la somministrazione del vitto giornaliero all'interno degli istituti penitenziari, traducendo in precetti operativi il principio enunciato dall'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario). Quest'ultima disposizione stabilisce che i detenuti e gli internati hanno diritto a un vitto di qualità sufficiente, in quantità adeguata, preparato con rispetto delle norme igieniche. L'art. 11 del regolamento dà attuazione concreta a tale previsione, articolandola sul piano degli orari, della cadenza dei pasti e delle modalità di determinazione delle tabelle alimentari.
Il diritto al vitto come espressione della tutela della salute
La previsione di tre pasti giornalieri per gli adulti e quattro per i minorenni non è una mera scelta organizzativa: essa esprime la volontà dell'ordinamento di salvaguardare la salute psicofisica di chi si trova privato della libertà. Il fondamento costituzionale è ravvisabile nell'art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, nonché nell'art. 27, terzo comma, Cost., secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Un vitto inadeguato, nella sua quantità o qualità, si tradurrebbe in una forma di trattamento degradante incompatibile con la dignità della persona.
La dottrina ha da tempo evidenziato come le condizioni materiali di detenzione - tra cui l'alimentazione - costituiscano uno degli indicatori più significativi per valutare il rispetto del divieto di pene inumane e degradanti. Sul piano sovranazionale, l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è interpretato in senso estensivo dal punto di vista delle condizioni materiali di vita in carcere, includendo tra i parametri di valutazione anche la qualità e la sufficienza del vitto.
La struttura degli orari e l'organizzazione dei pasti
Il comma 2 dell'art. 11 affida al regolamento interno di ciascun istituto la determinazione degli orari dei pasti, vincolando però tale scelta a criteri precisi: il primo pasto deve essere somministrato non lontano dalla sveglia; tra il primo e il secondo devono intercorrere circa cinque ore; tra il secondo e il terzo circa sei ore. Questa cadenza risponde a criteri fisiologici consolidati e garantisce che le funzioni nutrizionali siano distribuite in modo equilibrato durante la giornata.
La disposizione rivela una tecnica normativa tipica del regolamento penitenziario: la legge fissa il principio (diritto al vitto adeguato), il regolamento ne precisa le modalità attuative generali, e il regolamento interno di istituto riempie gli spazi di discrezionalità organizzativa rimasti aperti. Questa struttura a cascata garantisce sia l'uniformità dei livelli minimi di tutela su tutto il territorio nazionale, sia la flessibilità necessaria ad adattare l'organizzazione alla specificità di ciascun istituto.
Le tabelle vittuarie e il ruolo del Ministero
Il comma 4 introduce le tabelle vittuarie come strumento centrale di garanzia qualitativa e nutrizionale. Esse sono approvate con decreto ministeriale, su parere dell'Istituto superiore della nutrizione - oggi confluito nell'Istituto Superiore di Sanità - e devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Questo obbligo periodico di revisione risponde alla necessità di adeguare i parametri alimentari alle evoluzioni delle conoscenze nutrizionali e alle mutate condizioni demografiche della popolazione detenuta.
Le tabelle costituiscono un parametro oggettivo di riferimento sia per l'amministrazione penitenziaria, che deve garantirne il rispetto, sia per i detenuti e i loro difensori, che possono far valere eventuali inadempimenti nelle sedi appropriate. Il mancato rispetto delle tabelle vittuarie può rilevare non solo sul piano amministrativo-disciplinare interno, ma anche quale elemento di valutazione in sede di reclamo giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza.
Il rispetto delle prescrizioni religiose e l'identità culturale
Un aspetto di particolare rilievo è la previsione, nel medesimo comma 4, dell'obbligo di tenere conto, «in quanto possibile», delle prescrizioni alimentari proprie delle diverse fedi religiose. Questa clausola risponde al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., letto in combinato con l'art. 19 Cost. sulla libertà religiosa. Il detenuto non deve essere costretto a scegliere tra il rispetto della propria fede e la necessità di nutrirsi adeguatamente.
Il sintagma «in quanto possibile» introduce un elemento di ragionevolezza organizzativa: l'amministrazione non è tenuta a garantire in ogni caso e per ogni singola prescrizione religiosa un pasto personalizzato, ma deve adoperarsi concretamente per approntare opzioni alimentari compatibili con le principali tradizioni religiose presenti nella popolazione detenuta. Nella prassi, ciò si traduce sovente nella predisposizione di menù alternativi privi di carne di maiale, di pasti halal o kosher, nonché di diete vegetariane o vegane.
Tutele per i minorenni e le categorie vulnerabili
Il comma 3 prevede una disciplina differenziata per i detenuti minorenni, ai quali vengono somministrati quattro pasti giornalieri, «opportunamente intervallati». Questa disposizione riconosce le specifiche esigenze nutrizionali dei soggetti in fase di sviluppo, in linea con i principi dell'art. 31 Cost. sulla protezione dell'infanzia e con le indicazioni delle Regole penitenziarie europee per i minorenni.
Oltre ai minorenni, la prassi penitenziaria prevede regimi alimentari differenziati per le detenute gestanti o madri con bambino al seguito (contemplate dall'art. 11 L. 354/1975 che fa riferimento alle donne con figli nelle sezioni nido), nonché per coloro che versano in condizioni di salute particolari. In questi casi il vitto adeguato si intreccia con le prescrizioni mediche, creando un campo in cui la tutela sanitaria ex art. 32 Cost. si sovrappone alla disciplina generale del vitto.
Rimedi e tutela del detenuto in caso di inadempimento
Quando la somministrazione del vitto è insufficiente, non conforme alle tabelle vittuarie o priva di alternative compatibili con le proprie esigenze religiose o sanitarie, il detenuto dispone di diversi strumenti di tutela. In primo luogo, può rivolgersi alla direzione dell'istituto con un'istanza informale. In secondo luogo, può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35 e 35-bis L. 354/1975, che dispone di poteri sia di accertamento sia prescrittivi nei confronti dell'amministrazione. Il magistrato di sorveglianza può, all'esito del procedimento, impartire ordini specifici all'amministrazione penitenziaria.
Sul piano del risarcimento del danno, la giurisprudenza civile ha riconosciuto in più occasioni che le condizioni materiali di detenzione degradanti - incluso un vitto sistematicamente inadeguato - possono fondare un'azione risarcitoria. Il detenuto che abbia subito un danno alla salute riconducibile all'inadeguatezza del vitto può agire nei confronti del Ministero della giustizia per il ristoro del danno biologico.
Domande frequenti
Quanti pasti spettano al giorno a un detenuto adulto?
L'art. 11, comma 1, DPR 230/2000 garantisce tre pasti giornalieri a detenuti e internati adulti. Per i minorenni il comma 3 prevede quattro pasti opportunamente intervallati.
Chi approva le tabelle vittuarie che definiscono la qualità del vitto in carcere?
Le tabelle sono approvate con decreto ministeriale su parere dell'Istituto superiore della nutrizione e devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni, secondo quanto stabilisce il comma 4 dell'art. 11 DPR 230/2000.
Il detenuto di fede musulmana ha diritto a un pasto halal?
Il comma 4 dell'art. 11 impone di tenere conto, «In quanto possibile», delle prescrizioni religiose. L'amministrazione deve adoperarsi concretamente per fornire un'alternativa compatibile, ma il vincolo organizzativo può giustificare soluzioni pratiche diverse.
Cosa può fare un detenuto se il vitto è insufficiente o non conforme alle tabelle?
Può presentare istanza alla direzione, e se questa è insoddisfacente proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 35 e 35-bis L. 354/1975. In caso di danno alla salute, è esperibile anche un'azione civile risarcitoria.
Gli orari dei pasti sono uguali in tutti gli istituti?
No. Il comma 2 affida al regolamento interno di ciascun istituto la determinazione degli orari, ma entro i vincoli fissati dalla norma: il primo pasto non lontano dalla sveglia, circa cinque ore tra primo e secondo, circa sei ore tra secondo e terzo.