Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 89 D.Lgs. 175/2024 – Interruzione del processo

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 57.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

In sintesi

  • Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno o perde la capacità di stare in giudizio una parte diversa dall'ufficio (o il suo rappresentante), o cessa tale rappresentanza.
  • È interrotto anche per morte, radiazione o sospensione dall'albo di uno dei difensori incaricati ai sensi dell'articolo 57.
  • L'interruzione opera al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente o nel caso del difensore; negli altri casi al momento in cui l'evento è dichiarato in udienza o per iscritto.
  • Se l'evento riguarda la parte e si verifica nel termine per proporre ricorso, il termine è prorogato di sei mesi dalla data dell'evento.

Quando viene meno una parte o il difensore. L'articolo 89 tutela il diritto di difesa di fronte agli eventi che colpiscono la parte privata o il suo patrocinatore. Il processo si interrompe se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno per morte o altre cause una parte diversa dall'ufficio, o se questa perde la capacità di stare in giudizio, ovvero se cessa la rappresentanza del legale rappresentante. La stessa sorte segue la morte, radiazione o sospensione dall'albo del difensore incaricato ai sensi dell'articolo 57.

Il momento in cui scatta l'interruzione varia secondo le situazioni. Se la parte sta in giudizio personalmente, o nel caso del difensore, l'interruzione si ha automaticamente al momento dell'evento. Negli altri casi, invece, opera dal momento in cui l'evento è dichiarato in pubblica udienza oppure comunicato per iscritto dal difensore della parte cui l'evento si riferisce: il sistema bilancia così la tutela della parte colpita con l'esigenza di certezza per le controparti.

Il comma 3 prevede una soglia di salvaguardia: se l'evento si verifica dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie nella trattazione camerale, o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, non produce effetto e il processo prosegue. Il comma 4 protegge infine chi è colpito dall'evento durante il termine per ricorrere, prorogandolo di sei mesi dalla data dell'evento e applicando la sospensione feriale dei termini. L'interruzione è poi dichiarata secondo l'articolo 90, produce gli effetti dell'articolo 91 e il processo riprende nelle forme dell'articolo 92.

Casi pratici

Caso 1: Decesso del ricorrente in corso di causa

Dopo aver proposto ricorso e mentre il giudizio è pendente, il ricorrente che sta in giudizio personalmente viene a mancare. L'interruzione opera al momento dell'evento; gli eredi potranno far riprendere il processo presentando istanza di trattazione nei termini previsti dall'articolo 92.

Domande frequenti

Quali eventi interrompono il processo?

Il venir meno o la perdita di capacità di stare in giudizio di una parte diversa dall'ufficio o del suo rappresentante, la cessazione della rappresentanza, e la morte, radiazione o sospensione dall'albo del difensore incaricato.

Da quando opera l'interruzione?

Al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente o nel caso del difensore; negli altri casi quando l'evento è dichiarato in udienza o comunicato per iscritto dal difensore.

Cosa succede se l'evento è tardivo rispetto alla decisione?

Se si verifica dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie nella trattazione camerale o dopo la chiusura della discussione, non produce effetto e il processo prosegue.

L'evento incide sul termine per ricorrere?

Sì: se l'evento riguarda la parte e cade durante il termine per proporre il ricorso, il termine è prorogato di sei mesi dalla data dell'evento, con applicazione della sospensione feriale.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.