Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 D.Lgs. 175/2024 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.

In sintesi

  • La sentenza tributaria e resa pubblica mediante deposito telematico in segreteria entro 30 giorni dalla deliberazione.
  • Il segretario attesta il deposito con firma digitale e data.
  • La comunicazione alle parti costituite avviene entro 3 giorni dal deposito.
  • Il deposito segna la pubblicazione e incide sui termini di impugnazione.
  • La disciplina e interamente improntata al processo tributario telematico.
Indice dei contenuti

L'articolo 86 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 disciplina la pubblicazione e la comunicazione della sentenza nel nuovo Testo unico della giustizia tributaria. La norma stabilisce che la sentenza e resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione; che il segretario attesta l'avvenuto deposito apponendovi la propria firma digitale e la data; e che ne da comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito. Si tratta di una disposizione cruciale, perche fissa il momento in cui la decisione viene a esistenza giuridica esterna e da cui dipendono adempimenti e termini processuali.

Deliberazione, deposito e pubblicazione

Occorre distinguere tre momenti. La deliberazione e l'attivita interna del collegio che decide la controversia; la redazione e la stesura del provvedimento; la pubblicazione e l'atto con cui la sentenza diventa conoscibile e produce i suoi effetti. L'art. 86 individua nel deposito telematico in segreteria il momento della pubblicazione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla deliberazione. Solo con il deposito la sentenza esce dalla sfera interna del collegio e assume rilevanza per le parti e per l'ordinamento.

Il deposito telematico come perno del sistema

La scelta del deposito telematico riflette la piena digitalizzazione del processo tributario. La sentenza, nel suo testo integrale originale, e immessa nel sistema informatico della segreteria; il segretario ne attesta il deposito con firma digitale e data, garantendone autenticita, integrita e collocazione temporale certa. La firma digitale assolve qui la funzione che, nel modello cartaceo, era propria dell'attestazione manuale: certificare che quel determinato testo e stato pubblicato in quella data, con tutte le conseguenze che ne derivano.

La comunicazione alle parti entro tre giorni

Avvenuto il deposito, il segretario ne da comunicazione alle parti costituite entro tre giorni. Questa comunicazione - che e cosa diversa dalla notificazione a istanza di parte - ha la funzione di informare tempestivamente i soggetti del processo dell'intervenuta pubblicazione, consentendo loro di prendere visione della decisione e di valutarne l'impugnazione. La previsione di un termine breve e coerente con l'esigenza di certezza e celerita che caratterizza il contenzioso tributario.

Pubblicazione e decorrenza dei termini di impugnazione

Il momento della pubblicazione assume rilievo decisivo per il computo dei termini di impugnazione. Nel sistema processuale, la decorrenza del termine cosiddetto lungo per impugnare e ancorata alla pubblicazione della sentenza, mentre il termine breve decorre dalla notificazione a istanza di parte. La corretta individuazione della data di deposito - resa certa dall'attestazione del segretario - e percio fondamentale per stabilire entro quando la decisione puo essere gravata, e ogni incertezza su tale data puo riflettersi sulla tempestivita dell'impugnazione.

Garanzie di integrita e accessibilita

L'attestazione del deposito con firma digitale e data realizza un duplice obiettivo: garantire l'integrita del testo pubblicato, immodificabile dopo il deposito, e assicurare la certezza della data, presupposto del corretto funzionamento dei termini. La conservazione telematica del provvedimento ne consente inoltre l'agevole reperibilita da parte delle segreterie e delle parti, in linea con i principi di trasparenza e accessibilita degli atti giurisdizionali.

Rilievo pratico per le parti e i difensori

Per il difensore tributario, l'art. 86 impone di monitorare con attenzione l'avvenuto deposito e la relativa comunicazione, perche da quel momento si attivano le valutazioni sull'impugnazione e decorrono i termini. La verifica della data di deposito risultante dall'attestazione del segretario e un passaggio imprescindibile nella gestione della fase successiva alla decisione. Una corretta lettura del meccanismo previsto dalla norma consente di evitare decadenze e di esercitare tempestivamente i mezzi di impugnazione a tutela del contribuente o dell'ente impositore.

Distinzione tra comunicazione e notificazione

E essenziale tenere distinte la comunicazione del deposito, che il segretario effettua d'ufficio entro tre giorni, e la notificazione della sentenza a istanza di parte. La prima ha funzione informativa e non fa decorrere il termine breve di impugnazione; la seconda e atto di parte e attiva quel termine. Confondere i due istituti puo condurre a errori nel calcolo dei termini e, di conseguenza, a decadenze. La norma, nel prevedere la comunicazione di segreteria, persegue la finalita di rendere tempestivamente edotte le parti dell'esistenza della decisione, lasciando alla loro iniziativa l'eventuale notificazione finalizzata ad abbreviare i tempi per l'impugnazione.

Il processo tributario telematico

L'art. 86 e pienamente calato nella dimensione telematica del processo tributario. Il deposito informatico, la firma digitale del segretario e la conservazione elettronica del provvedimento sono gli elementi di un sistema che mira a coniugare certezza, integrita e accessibilita degli atti. La data di deposito risultante dal sistema assume valore dirimente per il computo dei termini, e la firma digitale ne garantisce l'autenticita. Questa impostazione riduce i margini di incertezza tipici del modello cartaceo e rende piu agevole, per le parti e per i difensori, la verifica dei presupposti per l'esercizio dei mezzi di impugnazione.

Funzione di certezza e affidamento delle parti

La disciplina della pubblicazione e della comunicazione della sentenza assolve una funzione di certezza che va a vantaggio di tutte le parti del processo. La fissazione di un momento preciso - il deposito - da cui far decorrere effetti e termini elimina incertezze e tutela l'affidamento dei soggetti coinvolti, che possono fare sicuro riferimento alla data attestata dal segretario. Tale certezza e particolarmente preziosa nel contenzioso tributario, dove la corretta gestione dei termini e essenziale per non incorrere in decadenze. L'art. 86, scandendo con precisione le fasi di pubblicazione e comunicazione, fornisce alle parti un quadro chiaro entro cui esercitare i propri diritti processuali.

Casi pratici

Caso 1: deposito e comunicazione

Una corte di giustizia tributaria delibera una decisione. Entro trenta giorni il provvedimento e depositato telematicamente in segreteria; Tizio, segretario, ne attesta il deposito con firma digitale e data e, entro tre giorni, ne da comunicazione alle parti costituite, che cosi vengono informate dell'intervenuta pubblicazione.

Caso 2: calcolo dei termini di impugnazione

Caio, difensore di un contribuente, riceve la comunicazione di deposito della sentenza. Per valutare l'impugnazione verifica la data di deposito attestata dal segretario, dalla quale decorre il termine lungo, distinguendola dall'eventuale notificazione a istanza di parte da cui decorrerebbe il termine breve, cosi da non incorrere in decadenze.

Domande frequenti

Quando si considera pubblicata la sentenza tributaria?

Con il deposito telematico del testo integrale nella segreteria della corte, da effettuarsi entro trenta giorni dalla deliberazione; il deposito segna la pubblicazione.

Come attesta il segretario l'avvenuto deposito?

Apponendo la propria firma digitale e la data, cosi garantendo autenticita, integrita del testo e certezza della collocazione temporale del provvedimento.

Entro quanto le parti vengono informate del deposito?

Il segretario da comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito, consentendo loro di prendere visione della decisione e valutarne l'impugnazione.

La comunicazione del segretario fa decorrere il termine breve per impugnare?

No. La comunicazione informa dell'avvenuto deposito; il termine breve decorre dalla notificazione a istanza di parte, mentre il termine lungo e ancorato alla pubblicazione.

Perche e importante la data di deposito?

Perche da essa dipende la decorrenza dei termini di impugnazione, in particolare del termine lungo; l'attestazione del segretario ne assicura la certezza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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