Testo dell'articoloVigente
Art. 85 D.Lgs. 175/2024 – Contenuto della sentenza
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere: a) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono; b) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; c) le richieste delle parti; d) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto; e) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
Stesso numero, altri codici
- Art. 85 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza del mercato
- Art. 85 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
- Art. 85 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
- Art. 85 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 85 D.Lgs. 42/2004 — Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
- Art. 85 CAD — Articolo abrogato
Commento
L'anatomia della sentenza tributaria. L'articolo 85 elenca gli elementi essenziali che la pronuncia deve contenere. L'intestazione in nome del popolo italiano e alla Repubblica ne afferma la natura di atto giurisdizionale; seguono l'indicazione del collegio, delle parti e dei difensori, la concisa esposizione dello svolgimento del processo, le richieste delle parti e, cuore della decisione, la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto a sostegno dell'accoglimento o del rigetto.
Particolarmente significativo è il riferimento, accanto alle questioni di merito, ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto impugnato. La formula riflette la struttura del processo tributario, che è insieme giudizio sul rapporto d'imposta e sindacato sulla legittimità dell'atto: il giudice deve dunque motivare sia sulla fondatezza della pretesa sia sui vizi formali dedotti. Chiude la sequenza il dispositivo, ossia il comando concreto.
Il comma 3 completa il quadro con due requisiti di provenienza: la data della deliberazione, che àncora la sentenza al momento decisorio dell'articolo 84, e la doppia sottoscrizione del presidente e dell'estensore, a garanzia della collegialità e della paternità del provvedimento. La sentenza così confezionata sarà resa pubblica con il deposito telematico previsto dall'articolo 86 e potrà essere notificata dalle parti ai sensi dell'articolo 87.
Casi pratici
Caso 1: Motivazione sul vizio dedotto
Un contribuente impugna un avviso lamentando sia l'infondatezza della pretesa sia un vizio di nullità dell'atto. La corte, redigendo la sentenza, dedica la succinta esposizione dei motivi a entrambi i profili, come richiede l'articolo 85, e chiude con un dispositivo che accoglie il ricorso.
Domande frequenti
In nome di chi è pronunciata la sentenza?
In nome del popolo italiano; è inoltre intestata alla Repubblica italiana.
Cosa deve contenere obbligatoriamente la sentenza?
Composizione del collegio, parti e difensori, esposizione concisa dello svolgimento del processo, richieste delle parti, succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto e il dispositivo.
La sentenza si occupa anche dei vizi formali dell'atto?
Sì: i motivi devono riguardare sia le questioni di merito sia quelle attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.
Chi firma la sentenza?
Il presidente e l'estensore la sottoscrivono; la sentenza indica anche la data della deliberazione.
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