Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 73 D.Lgs. 175/2024 – Assegnazione del ricorso
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'articolo 77, comma 1, il presidente della corte di giustizia tributaria potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinchè i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Dalla segreteria alla sezione giudicante. L'articolo 73 disciplina l'assegnazione del ricorso, momento in cui la causa, formato il fascicolo dalla segreteria ai sensi dell'articolo 71, viene attribuita all'organo che la tratterà. La regola è semplice: il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso a una delle sezioni. È un atto di organizzazione interna che precede l'esame preliminare dell'articolo 75 e la successiva fissazione della trattazione di cui all'articolo 78.
La norma contiene però un meccanismo di razionalizzazione del contenzioso seriale, fenomeno frequente in materia tributaria, dove spesso si ripropongono questioni identiche per una pluralità di contribuenti (si pensi a controversie su una medesima interpretazione normativa o su atti standardizzati). Al di fuori dei casi di riunione disciplinati dall'articolo 77, comma 1, il presidente può assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione, per essere trattati congiuntamente.
La ratio è duplice. Da un lato, concentrare presso un unico organo le cause omogenee favorisce la coerenza e l'uniformità delle decisioni, riducendo il rischio di contrasti interpretativi all'interno della stessa corte. Dall'altro, la trattazione congiunta consente economie di scala nell'attività di studio e decisione, in coerenza con l'esigenza di efficienza che permea il processo tributario. Questa assegnazione mirata va tenuta distinta dalla vera e propria riunione dei ricorsi dell'articolo 77, che richiede l'identità di oggetto o la connessione e produce effetti processuali più incisivi: l'articolo 73 opera infatti sul piano dell'organizzazione, indirizzando le cause omogenee verso la stessa sezione, mentre la riunione le fonde in un'unica trattazione formale.
Casi pratici
Caso 1: Contenzioso seriale su una stessa questione di diritto
Numerosi contribuenti propongono ricorsi che pongono la medesima identica questione di diritto, a carattere ripetitivo. Il presidente della corte, fuori dai casi di riunione, dispone che tali ricorsi siano assegnati alla stessa sezione, così da assicurarne la trattazione congiunta e l'uniformità delle decisioni.
Domande frequenti
Chi assegna il ricorso alla sezione?
Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso a una delle sezioni.
Cosa accade ai ricorsi su questioni identiche e ripetitive?
Il presidente può assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi su identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo siano assegnati alla medesima sezione, per essere trattati congiuntamente.
L'assegnazione mirata coincide con la riunione dei ricorsi?
No. L'assegnazione alla stessa sezione, prevista dall'articolo 73, opera al di fuori dei casi di riunione dell'articolo 77, comma 1, ed è un provvedimento organizzativo distinto dalla vera e propria riunione.
Perché concentrare i ricorsi seriali nella stessa sezione?
Per favorire la coerenza e l'uniformità delle decisioni su questioni identiche e per consentire economie nell'attività di studio e decisione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate