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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Gli atti del processo tributario devono essere chiari, sintetici e sottoscritti con firma digitale; la mancata firma digitale dei provvedimenti del giudice ne comporta la nullità, e la prolissità incide sulle spese.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 63 D.Lgs. 175/2024 – Degli atti in generale

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 129, comma 3, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 61, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

Commento

Chiarezza, sinteticità e firma digitale. L'articolo 63 fissa i requisiti generali di forma degli atti del processo tributario. Il primo principio, di forte valore pratico, impone che atti, verbali e provvedimenti siano redatti in modo chiaro e sintetico. Non si tratta di una raccomandazione di stile: il principio di sinteticità ha conseguenze concrete sul piano delle spese, poiché l'articolo 59, comma 9, prevede che nella liquidazione si tenga conto del rispetto della chiarezza e sinteticità degli atti di parte. È un invito a evitare ricorsi prolissi e ripetitivi, a beneficio della comprensibilità della lite e dell'efficienza del giudizio.

Il secondo pilastro è la firma digitale. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche del processo telematico (richiamate dall'articolo 129, comma 3), tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari, delle segreterie, nonché gli atti delle parti e dei difensori, sono sottoscritti con firma digitale. La sottoscrizione digitale è dunque la regola, coerente con la natura interamente telematica del processo delineata dall'articolo 61.

Il comma 3 collega la forma alle spese, stabilendo che la loro liquidazione tenga conto della violazione, da parte dei difensori, delle regole del processo telematico e del principio di sinteticità, fermo l'obbligo di regolarizzazione entro il termine perentorio fissato dal giudice. Il comma 4 detta la conseguenza più grave: la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario ne determina la nullità. La firma digitale del giudice non è dunque una mera formalità tecnica ma elemento essenziale di validità del provvedimento, a garanzia della sua provenienza e autenticità.

Casi pratici

Caso 1: Sentenza priva di firma digitale

Un collegio deposita una sentenza che, per un disguido, risulta priva della sottoscrizione con firma digitale del giudice. Trattandosi di provvedimento giudiziario del giudice tributario, la mancata firma digitale ne determina la nullità, a tutela della certezza sulla provenienza dell'atto.

Domande frequenti

Come devono essere redatti gli atti del processo tributario?

In modo chiaro e sintetico. Il principio vale per gli atti delle parti, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali, e incide anche sulla liquidazione delle spese.

Gli atti vanno firmati digitalmente?

Sì. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

Cosa accade se un provvedimento del giudice non è firmato digitalmente?

La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario ne determina la nullità.

La prolissità degli atti ha conseguenze?

Sì: la liquidazione delle spese tiene conto della violazione del principio di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e delle regole del processo telematico.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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