Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 41 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive aree di appartenenza dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita, se più favorevole, l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, e con le modalità da essa stabilite in luogo dei compensi previsti dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, nonché di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività.

3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2, nei casi stabiliti dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In sintesi

  • Al personale degli uffici di segreteria spetta il trattamento economico previsto per le rispettive aree dal contratto collettivo del Ministero dell'economia e delle finanze.
  • È attribuita, se più favorevole, la specifica indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, in sostituzione dei compensi e delle indennità di produttività previsti da altre disposizioni.
  • L'attribuzione dell'indennità, nei casi stabiliti dalla legge, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Trattamento retributivo del personale delle segreterie tributarie: la regola del favor. L'articolo 41 disciplina il trattamento economico del personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, applicando la regola del più favorevole tra due regimi: quello ordinario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da un lato, e la specifica indennità introdotta dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, dall'altro.

La logica del comma 2 è chiara: il personale che svolge funzioni di supporto alla giurisdizione merita un riconoscimento economico differenziale rispetto ai colleghi che svolgono funzioni puramente amministrative in senso stretto. L'indennità prevista dalla legge del 1988 è stata concepita proprio per valorizzare il lavoro di supporto giudiziario. La sua attribuzione «se più favorevole» al trattamento ordinario assicura che il personale non sia mai svantaggiato rispetto al regime contrattuale generale.

L'indennità sostituisce, non si somma, ai compensi previsti da altre disposizioni: i compensi di produttività previsti da norme degli anni Ottanta vengono quindi assorbiti nell'indennità speciale, evitando cumuli e semplificando il quadro retributivo. Il decreto ministeriale richiesto dal comma 3 per l'attribuzione dell'indennità nei casi stabiliti dalla legge del 1988 garantisce che l'applicazione avvenga in modo uniforme e verificabile su scala nazionale.

Casi pratici

Caso 1: Applicazione del trattamento più favorevole

Un funzionario della segreteria di una corte di giustizia tributaria di secondo grado riceve il trattamento economico ordinario previsto dal contratto collettivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di verifica annuale, l'ufficio amministrativo accerta che l'indennità speciale prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, risulterebbe più favorevole. Il Ministro adotta il relativo decreto e il dipendente beneficia dell'indennità in sostituzione dei compensi ordinari di produttività, conformemente all'articolo 41.

Domande frequenti

Quale trattamento economico spetta al personale di segreteria delle corti tributarie?

Il trattamento previsto per la rispettiva area del contratto collettivo del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero, se più favorevole, l'indennità speciale prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.

L'indennità speciale si cumula con i compensi di produttività?

No, viene attribuita in luogo - e non in aggiunta - ai compensi previsti da altre disposizioni richiamate nell'articolo, tra cui quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Come viene attribuita l'indennità speciale?

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi stabiliti dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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