Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 D.Lgs. 175/2024 – Deliberazioni

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.

In sintesi

  • L'art. 33 disciplina le deliberazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
  • Quorum: almeno quattro componenti presenti.
  • Deliberazioni a maggioranza e voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
  • Scrutinio segreto se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
Indice dei contenuti

L'art. 33 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175) disciplina le modalita' di deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno dei giudici tributari. La norma stabilisce le regole sul quorum, sulle maggioranze e sulle modalita' di voto, definendo l'assetto procedurale attraverso il quale l'organo forma le proprie decisioni. Si tratta di disposizioni essenziali per il corretto funzionamento di un organismo cui spettano funzioni delicate, attinenti allo status e alla carriera dei giudici tributari.

Il Consiglio di presidenza come organo di autogoverno

Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e' l'organo che assicura l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria, esercitando funzioni analoghe a quelle che, in altri ambiti, competono agli organi di autogoverno delle magistrature. Ad esso sono attribuite competenze in materia di nomine, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei giudici tributari. La regolamentazione delle sue modalita' deliberative riveste percio' un'importanza centrale, poiché incide sulla legittimita' e sull'efficacia degli atti adottati.

Il quorum strutturale: almeno quattro componenti

Il primo comma fissa il quorum strutturale, ossia il numero minimo di componenti necessario perché il Consiglio possa validamente deliberare: la presenza di almeno quattro componenti. Il quorum strutturale e' presupposto di validita' della seduta deliberativa e garantisce che le decisioni siano assunte da un numero adeguato di componenti, in modo da assicurare un sufficiente grado di rappresentativita' e ponderazione. In assenza del quorum, le deliberazioni eventualmente adottate sarebbero viziate per difetto di un requisito essenziale di funzionamento dell'organo.

La regola generale: maggioranza e voto palese

Il secondo comma stabilisce che le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese. La regola della maggioranza esprime il principio collegiale, in forza del quale la volonta' dell'organo si forma attraverso il concorso della maggioranza dei votanti. Il voto palese, a sua volta, costituisce la modalita' ordinaria di espressione del voto, in coerenza con esigenze di trasparenza e responsabilita' dei componenti. La norma aggiunge che, in caso di parita', prevale il voto del presidente: il cosiddetto voto prevalente o di qualita', che consente di superare le situazioni di stallo e di assicurare comunque l'adozione di una decisione.

Le eccezioni: lo scrutinio segreto

Il terzo comma introduce due ipotesi in cui si deroga al voto palese, prevedendo lo scrutinio segreto. La prima ricorre quando le deliberazioni riguardano persone: in tali casi, la segretezza del voto tutela la liberta' di giudizio dei componenti e la riservatezza delle valutazioni su soggetti determinati, evitando condizionamenti e garantendo serenita' nelle decisioni che incidono su posizioni individuali. La seconda ipotesi e' rimessa alla richiesta di almeno due componenti presenti: la norma riconosce a una minoranza qualificata il potere di attivare lo scrutinio segreto, a presidio della liberta' di voto anche in materie diverse da quelle riguardanti persone.

La ratio delle modalita' di voto

L'articolazione tra voto palese e scrutinio segreto risponde a un equilibrio tra valori contrapposti. Il voto palese valorizza la trasparenza e la responsabilita', consentendo di conoscere la posizione assunta da ciascun componente. Lo scrutinio segreto, viceversa, tutela la liberta' e l'indipendenza del giudizio, particolarmente quando le decisioni riguardano persone o quando una minoranza ne avverta l'esigenza. La compresenza delle due modalita', con l'individuazione precisa dei casi di scrutinio segreto, riflette la cura del legislatore nel bilanciare trasparenza e riservatezza all'interno di un organo che adotta decisioni sensibili.

Quorum strutturale e quorum funzionale

La disciplina dell'art. 33 consente di distinguere due nozioni spesso confuse ma concettualmente diverse: il quorum strutturale e il quorum funzionale. Il quorum strutturale, fissato dal primo comma nella presenza di almeno quattro componenti, attiene alla valida costituzione della seduta: senza di esso l'organo non e' legittimamente riunito e non può deliberare. Il quorum funzionale, ricavabile dal secondo comma, attiene invece alla maggioranza necessaria per l'approvazione della singola deliberazione. I due requisiti operano su piani distinti: il primo riguarda la legittimita' della seduta nel suo insieme, il secondo l'esito della votazione. La previsione del voto prevalente del presidente in caso di parita' incide sul quorum funzionale, assicurando che, una volta validamente costituita la seduta, si pervenga comunque a una decisione anche in situazioni di equilibrio tra i votanti.

Il voto di qualita' del presidente

La regola secondo cui, in caso di parita', prevale il voto del presidente merita un approfondimento. Si tratta del cosiddetto voto di qualita' o voto prevalente, istituto comune a numerosi organi collegiali, la cui funzione e' di evitare lo stallo decisionale. In un collegio composto da un numero pari di votanti, o comunque in presenza di una spaccatura, la parita' renderebbe impossibile l'adozione della deliberazione; il voto prevalente del presidente scioglie il nodo, attribuendo a chi presiede l'organo un ruolo dirimente. Questa soluzione valorizza la funzione di direzione propria del presidente, ma resta circoscritta alle ipotesi di parita', operando come meccanismo residuale e non come strumento ordinario di formazione della volonta' collegiale, che resta governata dal principio di maggioranza.

Collocazione nel Testo unico e funzione di garanzia

L'art. 33 si inserisce nella parte del Testo unico dedicata all'organizzazione e al funzionamento degli organi di autogoverno della giustizia tributaria. La precisa regolamentazione delle deliberazioni concorre a garantire la legittimita' degli atti del Consiglio e, di riflesso, l'indipendenza della magistratura tributaria. Regole chiare su quorum, maggioranze e modalita' di voto costituiscono infatti presidi di legalita' e di buon andamento, assicurando che le decisioni dell'organo si formino secondo procedure trasparenti e prevedibili, in coerenza con i principi che governano l'azione degli organi collegiali pubblici.

Casi pratici

Caso 1: deliberazione su una questione organizzativa

Il Consiglio di presidenza, riunito con quattro componenti, delibera a voto palese su una questione di carattere generale. La proposta ottiene la maggioranza dei voti e viene approvata. Il quorum strutturale e la regola della maggioranza risultano rispettati, in conformita' all'art. 33.

Caso 2: scrutinio segreto richiesto dalla minoranza

Durante una seduta, due componenti presenti chiedono che la votazione su un determinato punto avvenga a scrutinio segreto. In forza dell'art. 33, la richiesta proveniente da almeno due componenti impone la modalita' segreta, a tutela della liberta' di voto, e la deliberazione viene assunta con tale forma.

Domande frequenti

Con quanti componenti delibera il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria?

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno quattro componenti, quorum strutturale necessario per la validita' della seduta deliberativa.

Come sono adottate le deliberazioni?

Sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parita' prevale il voto del presidente, secondo il principio del voto di qualita'.

Quando si vota a scrutinio segreto?

Si procede a scrutinio segreto quando le deliberazioni riguardano persone oppure su richiesta di almeno due componenti presenti.

Perche' e' previsto lo scrutinio segreto per le decisioni che riguardano persone?

Per tutelare la liberta' di giudizio dei componenti e la riservatezza delle valutazioni su soggetti determinati, evitando condizionamenti nelle decisioni che incidono su posizioni individuali.

Cosa accade in caso di parita' nel voto palese?

In caso di parita' prevale il voto del presidente, meccanismo che consente di superare lo stallo e assicurare comunque l'adozione della deliberazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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