Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico dei giudici tributari
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia tributaria, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.
3. La liquidazione dei compensi e i relativi pagamenti sono disposti dal competente dirigente dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria individuato con il decreto di cui all'articolo 43, comma 1.
4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
5. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.
6. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.
In sintesi
La remunerazione dei giudici tributari del ruolo unico: struttura e limiti. L'articolo 19 del D.Lgs. 175/2024 disciplina il trattamento economico dei giudici tributari del ruolo unico - ovvero di coloro che non sono magistrati tributari di professione ma componenti provenienti dall'ordinamento previgente - stabilendo un modello retributivo misto, composto da una quota fissa mensile e da una quota variabile legata alla produttività. I magistrati tributari di nuova generazione, invece, ricevono il trattamento economico dei magistrati ordinari, in base all'articolo 20.
Il compenso aggiuntivo per ricorso definito risponde a una logica incentivante: remunera il giudice in proporzione all'attività giurisdizionale effettivamente svolta, distinguendo per tipologia di funzione (componente del collegio, relatore, presidente) e considerando l'apporto alla deliberazione e alla redazione della sentenza. Per i residenti in comuni diversi da quello della corte, il compenso aggiuntivo tiene anche conto delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, mentre chi partecipa da remoto non matura alcun diritto a rimborso o missione (comma 6): una disposizione introdotta in coerenza con la digitalizzazione del processo tributario. La liquidazione dei compensi è curata dal dirigente della segreteria della corte, come individuato con il decreto di cui all'articolo 43.
Il limite massimo di euro 72.000 lordi annui (comma 5) è inderogabile e si applica alla somma di tutti i compensi (fisso, aggiuntivo e liquidazione). La cumulabilità con i trattamenti pensionistici - espressamente sancita dal comma 4 - era già prevista nell'ordinamento previgente ed è ora confermata nel Testo Unico.
Casi pratici
Caso 1: Il giudice pensionato e il cumulo dei compensi
Un magistrato ordinario collocato a riposo è nominato componente di una corte tributaria di primo grado. Percepisce la propria pensione e, in aggiunta, il compenso fisso mensile e quello aggiuntivo per i ricorsi definiti previsti dall'articolo 19. I due trattamenti sono cumulabili per espressa disposizione di legge; tuttavia la somma complessiva dei compensi dell'articolo 19 non può in alcun caso superare euro 72.000 lordi annui.
Domande frequenti
Come è composto il compenso dei giudici tributari del ruolo unico?
Da un compenso fisso mensile e da un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, entrambi determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Qual è il tetto massimo dei compensi annui?
Euro 72.000 lordi annui, inderogabilmente, compresa la somma di tutti i compensi previsti dai commi 1, 2 e 3.
I compensi sono cumulabili con la pensione?
Sì: il comma 4 stabilisce espressamente che i compensi sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Chi partecipa all'udienza da remoto ha diritto al rimborso spese?
No: il comma 6 esclude espressamente qualsiasi trattamento di missione e rimborso spese per i giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause.