Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 D.Lgs. 175/2024 – Commissione di concorso

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, che la presiedono, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e di legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.

8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente testo unico, le disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

In sintesi

  • La commissione è nominata con decreto ministeriale entro il quindicesimo giorno prima della prova scritta; è presieduta da un presidente di corte tributaria di primo o secondo grado.
  • È composta da venti magistrati con almeno quindici anni di anzianità, quattro professori universitari (di cui due di diritto tributario), due avvocati iscritti all'albo speciale per le magistrature superiori e due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità.
  • Non possono far parte della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato attività di docenza nelle scuole di preparazione ai concorsi per magistratura.
  • Se i candidati alla prova orale superano trecento, il presidente forma due sottocommissioni; i componenti sono esonerati dalle funzioni giudiziarie per tutta la durata della commissione.

La commissione esaminatrice: composizione e garanzie di imparzialità. L'articolo 8 del D.Lgs. 175/2024 disciplina in modo analitico la composizione e il funzionamento della commissione di concorso per magistrato tributario, perseguendo due obiettivi complementari: la competenza tecnica e l'indipendenza dei commissari. La composizione mista - magistrati, professori universitari, avvocati e commercialisti - rispecchia la multidisciplinarità della prova orale prevista dall'articolo 5.

Un divieto specifico colpisce chi abbia svolto, nei dieci anni precedenti, attività di docenza in scuole di preparazione ai concorsi per magistratura (tributaria, ordinaria, amministrativa, contabile): si tratta di una misura anti-conflitto d'interessi, volta a evitare che la commissione esaminatrice possa essere condizionata da pregressi rapporti formativi con i candidati. I commissari già in attività giudiziaria o giurisdizionale sono esonerati da tali funzioni dal momento dell'insediamento fino alla formazione della graduatoria finale.

Per la gestione di concorsi con elevato afflusso di candidati, il legislatore ha introdotto la possibilità di formare sottocommissioni: quando i candidati ammessi alla prova orale superano trecento, il presidente forma due sottocommissioni - dopo aver valutato in seduta plenaria almeno venti candidati. Ciascuna sottocommissione si suddivide a sua volta in tre collegi per la valutazione degli scritti, garantendo l'omogeneità dei criteri di valutazione, che vengono definiti collegialmente prima dell'inizio delle prove. I criteri per la valutazione della prova scritta sono definiti nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860.

Casi pratici

Caso 1: Il professore che non può fare il commissario

Un professore universitario di diritto tributario ha insegnato in una scuola di preparazione al concorso per magistratura tributaria fino a tre anni prima del bando. Poiché nei dieci anni precedenti ha svolto attività di docenza in tali scuole, non può essere nominato componente della commissione esaminatrice: il divieto è assoluto e non ammette eccezioni, indipendentemente dall'entità o dalla continuità dell'attività svolta.

Domande frequenti

Quando viene nominata la commissione esaminatrice?

Con decreto ministeriale entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Chi non può far parte della commissione?

Coloro che, nei dieci anni precedenti la nomina, hanno prestato attività di docenza - a qualsiasi titolo - nelle scuole di preparazione ai concorsi per magistratura tributaria, ordinaria, amministrativa o contabile. Inoltre, chi ha fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti non può essere nominato d'ufficio.

Cosa succede se i candidati alla prova orale sono più di trecento?

Il presidente forma due sottocommissioni, dopo aver valutato in seduta plenaria almeno venti candidati. Ciascuna sottocommissione si divide ulteriormente in tre collegi per la valutazione degli elaborati scritti.

I magistrati commissari possono continuare a svolgere le loro funzioni?

No: sono esonerati dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali dall'insediamento fino alla formazione della graduatoria finale.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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