Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Editoria Libraria

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Editoria Libraria

L’editoria libraria è un settore soggetto a picchi stagionali legati alle uscite editoriali, alle fiere del libro e alle campagne di lancio: la gestione dell’orario di lavoro è quindi un tema concreto e ricorrente per chi lavora nelle case editrici. Il CCNL definisce i limiti dell’orario normale, le condizioni dello straordinario e le maggiorazioni dovute, in applicazione del quadro legislativo del d.lgs. 66/2003.

In sintesi

Il CCNL Editoria Libraria fissa l’orario normale in 40 ore medie settimanali (art. 27 della Parte I), con una riduzione annua di 66 ore e 40 minuti per giornalieri e due turni. Lo straordinario feriale è maggiorato del 35%, il lavoro notturno (22-5) e festivo del 60%, senza cumulo (art. 2 delle Parti II e III). Il lavoro agile è riconosciuto dall’art. 26, lett. g); per le trasferte il CCNL prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (art. 40).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (lavoratori)
SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
Parti firmatarie (datori)
Assografici · AIE · ANES
Categorie
Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
Ambito
Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
Fonte
Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

Il quadro legale: limiti inderogabili

Il d.lgs. 66/2003 (attuazione delle direttive comunitarie sull’orario di lavoro) stabilisce i limiti che il CCNL non può derogare in peius. I punti fondamentali sono:

  • Orario normale: non superiore a 40 ore settimanali (art. 3, d.lgs. 66/2003). Il CCNL grafici ed editoriali fissa 40 ore medie settimanali e riduce l’orario di 66 ore e 40 minuti l’anno per giornalieri e due turni (art. 27).
  • Orario massimo: la durata media dell’orario di lavoro, incluso lo straordinario, non può superare 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi; il CCNL lo porta a sei mesi, estendibili a dodici con accordo aziendale per particolari esigenze organizzative (art. 27, dichiarazione a verbale n. 3).
  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7, d.lgs. 66/2003).
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica (art. 9, d.lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere articolazioni diverse.
  • Pausa: se l’orario supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa; il CCNL considera assolto l’obbligo se in azienda esiste un regime di pause, concordato o di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri (art. 27, dichiarazione a verbale n. 2).

La legge esclude dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive (art. 17, d.lgs. 66/2003; richiamato dalla dichiarazione a verbale n. 1 all’art. 27 del CCNL), salvo il diritto al riposo giornaliero e settimanale. Ai Quadri il CCNL applica la normativa degli impiegati di Gruppo A (Parte IV, art. 2) e non prevede per loro esclusioni autonome dai limiti orari.

L’orario contrattuale nel settore editoriale

L’orario normale è di 40 ore medie settimanali (art. 27 della Parte I). Di norma è distribuito su sei o cinque giorni, con orari giornalieri compresi tra 6 ore e 40 minuti e 8 ore; la giornata di lavoro è commisurata a 6 ore e 40 minuti e, se l’orario è su cinque giorni, il sesto giorno resta lavorativo a tutti gli effetti contrattuali. L’eventuale interruzione per la refezione deve essere compresa tra le 12 e le 14, avere carattere di continuità e durare almeno mezz’ora. Regimi diversi, giornalieri o settimanali, o turnazioni si attuano a livello aziendale previo esame con le R.S.U.

Per i giornalieri e i due turni l’orario è ridotto di 40 ore l’anno (Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983) e di ulteriori 26 ore e 40 minuti, cioè 66 ore e 40 minuti in tutto. Per i tre turni avvicendati il 1° e il 2° turno hanno 40 ore medie settimanali e il 3° turno 36, con maggiorazioni del 6% (1° e 2° turno) e del 26% (3° turno) sul salario contrattuale.

Per i picchi di lavoro il CCNL prevede due strumenti di flessibilità (art. 27, punti 4 e 5):

  • la flessibilità annua: per far fronte a variazioni di intensità dell’attività, anche in relazione a fiere espositive di settore ed eventi analoghi, l’orario può essere realizzato come media in un arco annuo, con settimane fino a 48 ore e settimane inferiori, previa comunicazione e valutazione con la R.S.U. Si paga sempre la retribuzione dell’orario normale; per le ore oltre l’orario contrattuale c’è una maggiorazione del 10% (orari diurni) o del 20% (orari notturni o giornate senza attività), e il riequilibrio va riprogrammato entro tre mesi;
  • la flessibilità tempestiva: per mutamenti improvvisi dei flussi di lavoro l’azienda, previa comunicazione alla R.S.U., può variare l’orario entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali con preavviso di due giorni, per 64 ore annue pro capite; maggiorazione del 30% (diurno) o del 40% (notturno o giornate senza attività), riequilibrio entro 3 mesi.

Il lavoro straordinario: definizione e limiti

È straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale contrattuale. Nel CCNL grafici ed editoriali il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà: l’azienda ne dà comunicazione preventiva alla R.S.U. e, possibilmente, preavvisa i lavoratori il giorno prima, ripartendolo il più uniformemente possibile. Il principio non si applica alle esigenze indifferibili di durata temporanea: il recupero di ritardi non strutturali che impedirebbero di completare nei tempi dovuti commesse con scadenza (la cui inosservanza causa danni o penali), la manutenzione non ordinaria degli impianti, gli adempimenti legati a scadenze fiscali o amministrative. In questi casi l’azienda può ricorrere allo straordinario dandone contestuale comunicazione alla R.S.U., salvo comprovati impedimenti del lavoratore (art. 2 delle Parti II e III).

Il CCNL rinvia al limite di legge, che il d.lgs. 66/2003 (art. 5) fissa in 250 ore annue in assenza di diversa disciplina collettiva; per gli operai, nelle causali indifferibili sopra elencate, le prestazioni possono essere richieste entro 70 ore annue pro capite (art. 2 Parte II). Superato il limite, lo straordinario è comunque retribuito con le maggiorazioni previste, ma l’eventuale violazione del limite può esporre il datore a sanzioni amministrative.

Maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno

Il CCNL grafici ed editoriali (art. 2 delle Parti II e III) fissa queste maggiorazioni sulla retribuzione oraria. Il lavoro notturno è quello svolto consecutivamente tra le 22 e le 5 (per i turnisti, ai fini della maggiorazione di turno, coincide con il 3° turno); è festivo quello della domenica:

Straordinario, notturno e festivo – CCNL grafici ed editoriali, art. 2 delle Parti II e III
Tipologia Descrizione Maggiorazione
Straordinario feriale Ore oltre l’orario normale medio settimanale (per chi lavora a turni, oltre l’orario del turno) 35%
Lavoro notturno Ore svolte consecutivamente tra le 22 e le 5 60%
Lavoro festivo Ore svolte la domenica e nelle festività elencate dall’art. 5 (oltre al trattamento della festività) 60%
Straordinario non collegato con l’orario normale, diurno Prestazione isolata, con un minimo di 2 ore di retribuzione 35%
Straordinario non collegato con l’orario normale, notturno Prestazione isolata, con un minimo di 3 ore di retribuzione 60%
Straordinario notturno o festivo Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore 60% (non 35% + 60%)

Per calcolare il compenso la retribuzione oraria degli impiegati si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170 (156 per l’orario del turno notturno; art. 3 Parte III). Il testo del 2021 non prevede una banca delle ore né un diritto del lavoratore a scegliere il riposo compensativo al posto del pagamento (l’ipotesi di rinnovo del 2023 introduce il «Conto individuale del tempo», adottabile in azienda previo accordo con R.S.U. o OO.SS. territoriali, dove accantonare ROL non utilizzati, crediti di banca ore e riposi compensativi): il riposo compensativo riguarda il lavoro domenicale in turni (art. 27, punto 3) e il recupero delle ore di flessibilità, che se non recuperate sono pagate come straordinario con una maggiorazione superiore del 5% a quella dello straordinario spettante (art. 27, punto 5).

Il lavoro agile (smart working) nell’editoria libraria

Il CCNL riconosce il lavoro agile all’art. 26, lett. g): prestazione di lavoro subordinato svolta in tutto o in parte fuori dalla sede abituale, anche con strumenti telematici; il dipendente conserva i diritti sindacali e resta tenuto alle istruzioni aziendali e alla segretezza delle informazioni. La l. 81/2017 ne disciplina il framework: il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato, non un contratto autonomo, e il lavoratore mantiene tutti i diritti normativi ed economici dei colleghi in sede.

Gli elementi essenziali dell’accordo individuale di lavoro agile:

  • le giornate o le fasce orarie di lavoro fuori sede;
  • i luoghi consentiti per la prestazione in modalità agile;
  • i dispositivi utilizzabili e la policy aziendale sull’uso degli strumenti;
  • le modalità di disconnessione: il diritto alla disconnessione è tutelato dalla l. 81/2017 (art. 19) e deve essere esplicitato nell’accordo;
  • le modalità di controllo della prestazione, nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Per i lavoratori in smart working, lo straordinario è comunque possibile: la prestazione fuori dall’orario concordato nell’accordo di lavoro agile è straordinario e va retribuita con le maggiorazioni contrattuali. Tuttavia, in assenza di tracciatura oraria, i confini possono essere difficili da definire: è consigliabile che gli accordi aziendali disciplinino espressamente la gestione degli straordinari in remoto.

Fiere del libro e trasferte: un caso specifico del settore

Le trasferte per fiere del libro (Fiera Internazionale di Francoforte, Salone Internazionale del Libro di Torino, London Book Fair, ecc.) sono un appuntamento ricorrente per i dipendenti delle case editrici, in particolare per i responsabili dei diritti, i direttori editoriali e i commerciali.

Durante le fiere si verifica frequentemente:

  • lavoro prolungato oltre le 8 ore giornaliere per coprire le fasce di apertura dello stand e gli incontri serali;
  • lavoro in giorni festivi (le fiere si svolgono spesso anche il sabato e la domenica);
  • orari non standard condizionati da fusi orari diversi (incontri con editori asiatici o americani).

Per le fiere il CCNL cita espressamente la partecipazione a «fiere espositive di settore» tra le ragioni che consentono la flessibilità annua dell’orario (fino a 48 ore settimanali, art. 27 punto 4), con le maggiorazioni del 10% e del 20% viste sopra. Per le trasferte l’art. 40 della Parte I riconosce il rimborso delle spese effettive di viaggio, di vitto e alloggio nei limiti della normalità e delle altre spese vive necessarie alla missione; indennità forfettarie o altre modalità di recupero sono materia di accordi aziendali.

Casi pratici

Tizio — Redattore, straordinario non autorizzato per chiusura manoscritto
Tizio è editor in una casa editrice di saggistica. Il venerdì pomeriggio l’autore consegna le correzioni all’ultimo momento; Tizio si trattiene in ufficio fino alle 21:00 per rispettare la scadenza di stampa del lunedì mattina. Lavora tre ore oltre l’orario normale senza aver chiesto formalmente autorizzazione preventiva. L’azienda può sostenere che lo straordinario non è riconoscibile per mancanza di autorizzazione. Tuttavia, se il datore (o il responsabile) era a conoscenza dell’urgenza — e la scadenza era nota —, il lavoro straordinario si considera implicitamente autorizzato: il datore non può beneficiare della prestazione e non retribuirla. Tizio è consigliato di documentare l’orario effettivo (e-mail inviate, badge) e di richiedere il riconoscimento delle ore in busta paga o come ROL.
Caia — Rights manager, lavoro in smart working e diritto alla disconnessione
Caia lavora tre giorni a settimana in smart working. Il suo accordo individuale prevede la disponibilità dalle 9:00 alle 18:00 nei giorni in remoto. Il direttore commerciale la contatta regolarmente via WhatsApp dopo le 20:00 per aggiornamenti su trattative con agenti esteri. Caia può invocare il diritto alla disconnessione tutelato dall’art. 19 della l. 81/2017 e dall’accordo individuale. Se l’azienda non ha disciplinato la disconnessione nell’accordo, Caia è invitata a richiedere per iscritto l’integrazione dell’accordo di lavoro agile con una clausola specifica. Le risposte fuori orario costituiscono comunque prestazione lavorativa straordinaria.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è l’orario normale di lavoro nel CCNL Editoria Libraria?
Il CCNL prevede 40 ore medie settimanali (art. 27), in linea con il limite dell’art. 3 del d.lgs. 66/2003, ridotte di 66 ore e 40 minuti l’anno per giornalieri e due turni; sono previste flessibilità annua e tempestiva. Ai Quadri si applica la normativa degli impiegati di Gruppo A; la legge esclude dai limiti solo il personale con funzioni direttive.
Come viene retribuito lo straordinario nel settore editoriale librario?
Lo straordinario feriale è pagato con la maggiorazione del 35% sulla retribuzione oraria; il lavoro notturno (22-5) e festivo con il 60%, senza cumulo (art. 2 delle Parti II e III). Per gli impiegati la retribuzione oraria è la mensile divisa per 170. Il CCNL non prevede la scelta del riposo compensativo al posto del pagamento.
Un redattore può rifiutare di fare straordinario?
Il CCNL ispira lo straordinario al principio della non obbligatorietà, che però non si applica alle esigenze indifferibili di durata temporanea (commesse con scadenza, manutenzione non ordinaria, scadenze fiscali o amministrative), salvi comprovati impedimenti del lavoratore. In ogni caso non si può superare il limite di legge (250 ore annue in assenza di diversa disciplina collettiva).
Lo smart working è previsto per i dipendenti delle case editrici?
Sì. Il CCNL lo riconosce (art. 26, lett. g) e il lavoro agile si svolge con accordo individuale scritto ai sensi della l. 81/2017. Il dipendente mantiene gli stessi diritti retributivi e normativi; il diritto alla disconnessione deve essere esplicitato nell’accordo.
Come vengono gestiti gli straordinari alle fiere del libro?
Le trasferte per fiere del libro comportano spesso lavoro prolungato e festivo. Il CCNL prevede la flessibilità annua anche per le fiere di settore (fino a 48 ore settimanali, maggiorazione del 10% o 20% per le ore oltre l’orario contrattuale) e le maggiorazioni del 35% (straordinario) e del 60% (notturno e festivo); le trasferte danno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (art. 40).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per i limiti orari di legge si rinvia al d.lgs. 66/2003; orario e maggiorazioni sono quelli del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (art. 27 della Parte I; art. 2 delle Parti II e III), riletto sul testo integrale; il testo del rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato per intero. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

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