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La guida
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Editoria Libraria
L’editoria libraria è un settore soggetto a picchi stagionali legati alle uscite editoriali, alle fiere del libro e alle campagne di lancio: la gestione dell’orario di lavoro è quindi un tema concreto e ricorrente per chi lavora nelle case editrici. Il CCNL definisce i limiti dell’orario normale, le condizioni dello straordinario e le maggiorazioni dovute, in applicazione del quadro legislativo del d.lgs. 66/2003.
Il CCNL Editoria Libraria fissa l’orario normale in 40 ore medie settimanali (art. 27 della Parte I), con una riduzione annua di 66 ore e 40 minuti per giornalieri e due turni. Lo straordinario feriale è maggiorato del 35%, il lavoro notturno (22-5) e festivo del 60%, senza cumulo (art. 2 delle Parti II e III). Il lavoro agile è riconosciuto dall’art. 26, lett. g); per le trasferte il CCNL prevede il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (art. 40).
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Il quadro legale: limiti inderogabili
Il d.lgs. 66/2003 (attuazione delle direttive comunitarie sull’orario di lavoro) stabilisce i limiti che il CCNL non può derogare in peius. I punti fondamentali sono:
- Orario normale: non superiore a 40 ore settimanali (art. 3, d.lgs. 66/2003). Il CCNL grafici ed editoriali fissa 40 ore medie settimanali e riduce l’orario di 66 ore e 40 minuti l’anno per giornalieri e due turni (art. 27).
- Orario massimo: la durata media dell’orario di lavoro, incluso lo straordinario, non può superare 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi; il CCNL lo porta a sei mesi, estendibili a dodici con accordo aziendale per particolari esigenze organizzative (art. 27, dichiarazione a verbale n. 3).
- Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7, d.lgs. 66/2003).
- Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica (art. 9, d.lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere articolazioni diverse.
- Pausa: se l’orario supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa; il CCNL considera assolto l’obbligo se in azienda esiste un regime di pause, concordato o di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri (art. 27, dichiarazione a verbale n. 2).
La legge esclude dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive (art. 17, d.lgs. 66/2003; richiamato dalla dichiarazione a verbale n. 1 all’art. 27 del CCNL), salvo il diritto al riposo giornaliero e settimanale. Ai Quadri il CCNL applica la normativa degli impiegati di Gruppo A (Parte IV, art. 2) e non prevede per loro esclusioni autonome dai limiti orari.
L’orario contrattuale nel settore editoriale
L’orario normale è di 40 ore medie settimanali (art. 27 della Parte I). Di norma è distribuito su sei o cinque giorni, con orari giornalieri compresi tra 6 ore e 40 minuti e 8 ore; la giornata di lavoro è commisurata a 6 ore e 40 minuti e, se l’orario è su cinque giorni, il sesto giorno resta lavorativo a tutti gli effetti contrattuali. L’eventuale interruzione per la refezione deve essere compresa tra le 12 e le 14, avere carattere di continuità e durare almeno mezz’ora. Regimi diversi, giornalieri o settimanali, o turnazioni si attuano a livello aziendale previo esame con le R.S.U.
Per i giornalieri e i due turni l’orario è ridotto di 40 ore l’anno (Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983) e di ulteriori 26 ore e 40 minuti, cioè 66 ore e 40 minuti in tutto. Per i tre turni avvicendati il 1° e il 2° turno hanno 40 ore medie settimanali e il 3° turno 36, con maggiorazioni del 6% (1° e 2° turno) e del 26% (3° turno) sul salario contrattuale.
Per i picchi di lavoro il CCNL prevede due strumenti di flessibilità (art. 27, punti 4 e 5):
- la flessibilità annua: per far fronte a variazioni di intensità dell’attività, anche in relazione a fiere espositive di settore ed eventi analoghi, l’orario può essere realizzato come media in un arco annuo, con settimane fino a 48 ore e settimane inferiori, previa comunicazione e valutazione con la R.S.U. Si paga sempre la retribuzione dell’orario normale; per le ore oltre l’orario contrattuale c’è una maggiorazione del 10% (orari diurni) o del 20% (orari notturni o giornate senza attività), e il riequilibrio va riprogrammato entro tre mesi;
- la flessibilità tempestiva: per mutamenti improvvisi dei flussi di lavoro l’azienda, previa comunicazione alla R.S.U., può variare l’orario entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali con preavviso di due giorni, per 64 ore annue pro capite; maggiorazione del 30% (diurno) o del 40% (notturno o giornate senza attività), riequilibrio entro 3 mesi.
Il lavoro straordinario: definizione e limiti
È straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale contrattuale. Nel CCNL grafici ed editoriali il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà: l’azienda ne dà comunicazione preventiva alla R.S.U. e, possibilmente, preavvisa i lavoratori il giorno prima, ripartendolo il più uniformemente possibile. Il principio non si applica alle esigenze indifferibili di durata temporanea: il recupero di ritardi non strutturali che impedirebbero di completare nei tempi dovuti commesse con scadenza (la cui inosservanza causa danni o penali), la manutenzione non ordinaria degli impianti, gli adempimenti legati a scadenze fiscali o amministrative. In questi casi l’azienda può ricorrere allo straordinario dandone contestuale comunicazione alla R.S.U., salvo comprovati impedimenti del lavoratore (art. 2 delle Parti II e III).
Il CCNL rinvia al limite di legge, che il d.lgs. 66/2003 (art. 5) fissa in 250 ore annue in assenza di diversa disciplina collettiva; per gli operai, nelle causali indifferibili sopra elencate, le prestazioni possono essere richieste entro 70 ore annue pro capite (art. 2 Parte II). Superato il limite, lo straordinario è comunque retribuito con le maggiorazioni previste, ma l’eventuale violazione del limite può esporre il datore a sanzioni amministrative.
Maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno
Il CCNL grafici ed editoriali (art. 2 delle Parti II e III) fissa queste maggiorazioni sulla retribuzione oraria. Il lavoro notturno è quello svolto consecutivamente tra le 22 e le 5 (per i turnisti, ai fini della maggiorazione di turno, coincide con il 3° turno); è festivo quello della domenica:
| Tipologia | Descrizione | Maggiorazione |
|---|---|---|
| Straordinario feriale | Ore oltre l’orario normale medio settimanale (per chi lavora a turni, oltre l’orario del turno) | 35% |
| Lavoro notturno | Ore svolte consecutivamente tra le 22 e le 5 | 60% |
| Lavoro festivo | Ore svolte la domenica e nelle festività elencate dall’art. 5 (oltre al trattamento della festività) | 60% |
| Straordinario non collegato con l’orario normale, diurno | Prestazione isolata, con un minimo di 2 ore di retribuzione | 35% |
| Straordinario non collegato con l’orario normale, notturno | Prestazione isolata, con un minimo di 3 ore di retribuzione | 60% |
| Straordinario notturno o festivo | Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore | 60% (non 35% + 60%) |
Per calcolare il compenso la retribuzione oraria degli impiegati si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170 (156 per l’orario del turno notturno; art. 3 Parte III). Il testo del 2021 non prevede una banca delle ore né un diritto del lavoratore a scegliere il riposo compensativo al posto del pagamento (l’ipotesi di rinnovo del 2023 introduce il «Conto individuale del tempo», adottabile in azienda previo accordo con R.S.U. o OO.SS. territoriali, dove accantonare ROL non utilizzati, crediti di banca ore e riposi compensativi): il riposo compensativo riguarda il lavoro domenicale in turni (art. 27, punto 3) e il recupero delle ore di flessibilità, che se non recuperate sono pagate come straordinario con una maggiorazione superiore del 5% a quella dello straordinario spettante (art. 27, punto 5).
Il lavoro agile (smart working) nell’editoria libraria
Il CCNL riconosce il lavoro agile all’art. 26, lett. g): prestazione di lavoro subordinato svolta in tutto o in parte fuori dalla sede abituale, anche con strumenti telematici; il dipendente conserva i diritti sindacali e resta tenuto alle istruzioni aziendali e alla segretezza delle informazioni. La l. 81/2017 ne disciplina il framework: il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato, non un contratto autonomo, e il lavoratore mantiene tutti i diritti normativi ed economici dei colleghi in sede.
Gli elementi essenziali dell’accordo individuale di lavoro agile:
- le giornate o le fasce orarie di lavoro fuori sede;
- i luoghi consentiti per la prestazione in modalità agile;
- i dispositivi utilizzabili e la policy aziendale sull’uso degli strumenti;
- le modalità di disconnessione: il diritto alla disconnessione è tutelato dalla l. 81/2017 (art. 19) e deve essere esplicitato nell’accordo;
- le modalità di controllo della prestazione, nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Per i lavoratori in smart working, lo straordinario è comunque possibile: la prestazione fuori dall’orario concordato nell’accordo di lavoro agile è straordinario e va retribuita con le maggiorazioni contrattuali. Tuttavia, in assenza di tracciatura oraria, i confini possono essere difficili da definire: è consigliabile che gli accordi aziendali disciplinino espressamente la gestione degli straordinari in remoto.
Fiere del libro e trasferte: un caso specifico del settore
Le trasferte per fiere del libro (Fiera Internazionale di Francoforte, Salone Internazionale del Libro di Torino, London Book Fair, ecc.) sono un appuntamento ricorrente per i dipendenti delle case editrici, in particolare per i responsabili dei diritti, i direttori editoriali e i commerciali.
Durante le fiere si verifica frequentemente:
- lavoro prolungato oltre le 8 ore giornaliere per coprire le fasce di apertura dello stand e gli incontri serali;
- lavoro in giorni festivi (le fiere si svolgono spesso anche il sabato e la domenica);
- orari non standard condizionati da fusi orari diversi (incontri con editori asiatici o americani).
Per le fiere il CCNL cita espressamente la partecipazione a «fiere espositive di settore» tra le ragioni che consentono la flessibilità annua dell’orario (fino a 48 ore settimanali, art. 27 punto 4), con le maggiorazioni del 10% e del 20% viste sopra. Per le trasferte l’art. 40 della Parte I riconosce il rimborso delle spese effettive di viaggio, di vitto e alloggio nei limiti della normalità e delle altre spese vive necessarie alla missione; indennità forfettarie o altre modalità di recupero sono materia di accordi aziendali.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è l’orario normale di lavoro nel CCNL Editoria Libraria?
Come viene retribuito lo straordinario nel settore editoriale librario?
Un redattore può rifiutare di fare straordinario?
Lo smart working è previsto per i dipendenti delle case editrici?
Come vengono gestiti gli straordinari alle fiere del libro?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per i limiti orari di legge si rinvia al d.lgs. 66/2003; orario e maggiorazioni sono quelli del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (art. 27 della Parte I; art. 2 delle Parti II e III), riletto sul testo integrale; il testo del rinnovo del 19 dicembre 2023 non è stato consultato per intero. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).