Testo dell'articoloVigente
Art. 82 L. 184/1983 – Esenzioni fiscali e copertura finanziaria
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici. Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 82 Cod. Amb. — acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
- Art. 82 D.Lgs. 159/2011 — Oggetto
- Art. 82 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 82 D.Lgs. 42/2004 — Azione di restituzione a favore dell'Italia
- Art. 82 CAD — Articolo abrogato
- Art. 82 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri di
Commento
Accessibilità economica dei procedimenti a tutela dei minori. L'articolo 82 chiude la legge n. 184/1983 con una disposizione di notevole rilevanza pratica: azzerare i costi fiscali e amministrativi dei procedimenti in materia di affidamento e adozione, affinché le ragioni economiche non costituiscano mai un ostacolo all'accesso alla giustizia minorile.
L'esenzione è ampia e comprende non solo gli atti del procedimento principale ma anche quelli relativi all'esecuzione dei provvedimenti: ciò significa che ogni attività successiva alla pronuncia del tribunale – trascrizioni, annotazioni, comunicazioni – non genera costi aggiuntivi per le famiglie.
La copertura finanziaria, indicata in 100.000.000 di lire annue con riferimento allo stato di previsione del 1983, riflette la struttura normativa dell'epoca; i valori attuali sono ovviamente diversi, ma il principio di gratuità resta pienamente vigente.
Questa scelta legislativa si coordina con la ratio generale della legge: l'indigenza non deve mai diventare causa di separazione del minore dalla propria famiglia o di ostacolo all'adozione, e dunque nemmeno i costi procedurali possono frapporsi tra il minore e la tutela che la legge gli garantisce.
Casi pratici
Caso 1: Trascrizione della sentenza di adozione senza spese
Tizio e Caia hanno ottenuto la sentenza definitiva di adozione del minore Luca. Per la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile e per l'annotazione a margine dell'atto di nascita, ai sensi dell'art. 82 non devono corrispondere imposte di bollo né diritti di cancelleria, essendo tutti gli atti inerenti alla procedura esenti da qualsiasi tassa o spesa.
Domande frequenti
I procedimenti di adozione sono gratuiti?
Sì: l'art. 82 esenta da imposte di bollo, registro e ogni altra spesa o tassa tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle procedure della legge riguardanti minori.
L'esenzione si applica anche alla fase esecutiva?
Sì: sono esenti anche gli atti e i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice.
L'esenzione riguarda anche i documenti richiesti da privati?
La norma si riferisce agli atti «relativi alle procedure previste dalla presente legge» e alla loro esecuzione, quindi copre tutti gli atti endoprocedimentali e post-processuali.
Vedi anche