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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'adottante deve redigere e trasmettere al giudice tutelare l'inventario dei beni del minore entro trenta giorni dalla sentenza di adozione, pena la possibile privazione dell'amministrazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 49 L. 184/1983 – Inventario dei beni dell’adottato

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni

Commento

La tutela patrimoniale del minore adottato. L'articolo 49 introduce un meccanismo di garanzia a protezione del patrimonio del minore che entra a far parte della famiglia adottiva: l'adottante deve redigere un inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di adozione. Il termine è perentorio e la sua inosservanza produce conseguenze giuridiche significative.

La norma si collega strettamente all'articolo 48, che attribuisce all'adottante la responsabilità genitoriale sull'adottato e l'amministrazione dei beni di quest'ultimo, con il vincolo di investire in modo fruttifero le rendite eccedenti le spese di mantenimento, istruzione ed educazione. L'inventario rappresenta la fotografia patrimoniale iniziale, indispensabile per un controllo successivo sull'operato dell'adottante-amministratore.

Il richiamo alle disposizioni della sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile estende all'adottante il medesimo regime di vigilanza previsto per il tutore, con tutte le garanzie formali che ne derivano. La sanzione dell'eventuale privazione dell'amministrazione, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice tutelare, garantisce una risposta proporzionata e calibrata al caso concreto, ferma restando la responsabilità risarcitoria autonoma per i danni subiti dall'adottato.

Casi pratici

Caso 1: Inventario tardivo e intervento del giudice tutelare

Tizio adotta il minore Caio, titolare di un conto corrente e di alcune quote di una piccola società familiare. Trascorsi i trenta giorni dalla comunicazione della sentenza senza che Tizio abbia trasmesso l'inventario, il giudice tutelare, informato dal cancelliere, avvia le verifiche del caso e valuta se privare Tizio dell'amministrazione dei beni di Caio, salvo che Tizio fornisca adeguata giustificazione e regolarizzi immediatamente la sua posizione.

Domande frequenti

Entro quanto tempo l'adottante deve presentare l'inventario dei beni?

Entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione, come stabilito espressamente dall'articolo 49, comma 1.

Cosa succede se l'adottante non redige l'inventario nei termini?

Il giudice tutelare può privarlo dell'amministrazione dei beni dell'adottato; resta comunque fermo l'obbligo di risarcire i danni causati dall'omissione.

E se l'inventario viene redatto in modo infedele?

Anche l'infedeltà dell'inventario può comportare la privazione dell'amministrazione dei beni da parte del giudice tutelare, oltre all'obbligo risarcitorio.

A quali norme del codice civile rinvia l'articolo 49?

Rinvia alla sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, che disciplina l'inventario nella tutela dei minori.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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