In sintesi
Finché è in corso in Italia un procedimento adottivo su un determinato minore, nessun provvedimento adottivo straniero relativo allo stesso minore può essere reso esecutivo nel territorio italiano.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 L. 184/1983 – Divieto di doppia procedura adottiva sullo stesso minore
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
- Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
- Art. 42 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
- Art. 42 CAD — Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche am...
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il principio di esclusività del procedimento adottivo in corso. L'articolo 42 enuncia una regola di prevalenza del procedimento adottivo italiano: quando è già pendente davanti al tribunale per i minorenni italiano un procedimento che coinvolge un determinato minore, il riconoscimento di un provvedimento adottivo straniero relativo allo stesso minore è sospeso e il provvedimento straniero non può essere reso esecutivo.
La ratio della norma è impedire la sovrapposizione di due procedimenti paralleli — uno italiano e uno straniero — sullo stesso minore, con il rischio di pronunce contraddittorie e, soprattutto, di pregiudizi per il superiore interesse del minore stesso. La norma garantisce che il giudice italiano che sta già valutando la situazione del minore mantenga la propria giurisdizione sino alla conclusione del procedimento, evitando che l'introduzione di un provvedimento straniero posteriore possa vanificarne gli effetti o interferire con la tutela già in atto.
Il principio si colloca nel solco della generale tendenza dell'ordinamento a preservare la coerenza dei procedimenti minorili e a scongiurare situazioni di forum shopping: nessuno può scegliere di sottoporre la medesima questione relativa allo stesso minore a due autorità diverse e ottenere l'efficacia del provvedimento straniero finché il giudice italiano non ha concluso il proprio esame. La disposizione si applica indipendentemente dalla nazionalità degli adottanti (stranieri o italiani residenti all'estero) e dalla provenienza del provvedimento straniero.
Casi pratici
Caso 1: Sopraggiunge un provvedimento straniero durante il procedimento italiano
Il tribunale per i minorenni ha avviato il procedimento di adozione di un minore affidato preadottivamente a una coppia di italiani residenti all'estero. Nel corso del procedimento, un'autorità straniera pronuncia un proprio provvedimento di adozione sullo stesso minore. In applicazione dell'articolo 42, tale provvedimento straniero non può essere reso esecutivo in Italia finché il procedimento nazionale è pendente. Il tribunale italiano porta a termine l'iter e pronuncia la propria sentenza sull'adozione.
Domande frequenti
Se un tribunale italiano sta già esaminando l'adozione di un minore, un provvedimento adottivo straniero sullo stesso minore può essere eseguito in Italia?
No. L'articolo 42 stabilisce che, finché è in corso in Italia un procedimento di adozione riguardante quel minore, non può essere reso esecutivo alcun provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da un'autorità straniera.
La norma si applica solo se gli adottanti sono stranieri?
No. L'articolo 42 si applica sia quando il minore è affidato a stranieri sia quando è affidato a cittadini italiani che risiedono all'estero: il criterio rilevante è la pendenza di un procedimento adottivo italiano, non la nazionalità degli adottanti.
Cosa succede al provvedimento straniero dopo la conclusione del procedimento italiano?
L'articolo 42 disciplina solo il divieto di rendere esecutivo il provvedimento straniero durante la pendenza del procedimento italiano, senza precisare le sorti del provvedimento straniero a procedimento concluso. La valutazione successiva seguirà le regole generali sul riconoscimento delle adozioni straniere, in particolare gli articoli 35 e 36.
Vedi anche