Testo dell'articoloVigente
Art. 39-bis L. 184/1983 – Competenze di regioni e province autonome nell’adozione internazionale
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento; c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.
Commento
Il ruolo delle regioni e province autonome nel sistema dell'adozione internazionale. L'articolo 39-bis definisce le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del sistema delle adozioni internazionali, in ossequio al principio di leale collaborazione tra i livelli di governo e al riparto costituzionale delle competenze in materia di politiche sociali.
Il comma 1 attribuisce alle regioni tre compiti fondamentali: sviluppare reti di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge, vigilare sul funzionamento delle strutture che operano nel territorio per l'adozione internazionale — al fine di garantire livelli adeguati di intervento — e promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi sociali, favorendo forme stabili di collegamento tra questi soggetti e gli organi giudiziari minorili.
Il comma 2 introduce una facoltà importante: le regioni e le province autonome possono istituire un proprio servizio pubblico per l'adozione internazionale, purché sia in possesso dei requisiti richiesti agli enti autorizzati privati dall'articolo 39-ter. Questo servizio può svolgere, per le coppie che ne facciano richiesta al momento della domanda, le stesse attività operative affidate agli enti autorizzati dall'articolo 31, comma 3. Si tratta di una scelta di politica legislativa che consente di affiancare al circuito privato degli enti autorizzati un'opzione pubblica regionale, ampliando le possibilità di accesso alle procedure adottive.
Il comma 3 riserva alla legge regionale o provinciale la disciplina istitutiva e organizzativa di tali servizi, nel rispetto dei principi della legge nazionale; le funzioni amministrative correlate sono delegate alle regioni e province autonome.
Casi pratici
Caso 1: Regione che istituisce il proprio servizio per l'adozione internazionale
Una regione, esercitando la facoltà prevista dall'articolo 39-bis, comma 2, approva una legge regionale che istituisce un servizio pubblico per l'adozione internazionale dotato dei requisiti di cui all'articolo 39-ter. Una coppia di aspiranti adottanti, al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità, sceglie di affidarsi a questo servizio regionale anziché a un ente autorizzato privato. Il servizio svolge tutte le attività operative previste dall'articolo 31, comma 3, assistendo la coppia in ogni fase della procedura.
Domande frequenti
Che ruolo hanno le regioni nell'adozione internazionale?
Le regioni concorrono a sviluppare reti di servizi per l'adozione internazionale, vigilano sulle strutture operative del territorio e promuovono protocolli e convenzioni tra enti autorizzati, servizi sociali e organi giudiziari minorili.
Una regione può avere un proprio ente pubblico per l'adozione internazionale?
Sì. Il comma 2 consente alle regioni e alle province autonome di istituire un servizio regionale per l'adozione internazionale, a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 39-ter per gli enti autorizzati privati.
Come viene istituito il servizio regionale per l'adozione internazionale?
Con legge regionale o provinciale, in attuazione dei principi della legge nazionale. Le funzioni amministrative relative a tali servizi sono delegate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le coppie che si rivolgono al servizio regionale seguono le stesse procedure degli enti autorizzati privati?
Sì. Il servizio regionale, se istituito, svolge le medesime attività previste dall'articolo 31, comma 3 per gli enti autorizzati privati, per le coppie che ne facciano richiesta al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale.
Vedi anche