Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37-bis L. 184/1983 – Legge italiana applicabile al minore straniero in stato di abbandono
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 37-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, affronta una questione delicata e ricorrente: quale legge applicare al minore straniero che si trovi sul territorio italiano in situazione di abbandono. La norma stabilisce, in via generale, che a tale minore si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza. Si tratta di una disposizione di raccordo tra il diritto interno e le situazioni a carattere internazionale, che àncora la protezione del minore alla sua presenza nello Stato e alla condizione di abbandono, indipendentemente dalla cittadinanza.
La ratio: nessun minore senza tutela
Il fondamento dell'art. 37-bis risiede nel principio per cui nessun minore che si trovi in stato di abbandono può restare privo di protezione per il solo fatto di essere straniero. L'ordinamento italiano, di fronte a un minore privo di assistenza morale e materiale presente sul proprio territorio, assume la responsabilità della sua tutela applicando le proprie regole, senza subordinarla a indagini sulla legge nazionale del minore o sull'esistenza di forme di protezione nel Paese d'origine. È una scelta coerente con la centralità del superiore interesse del minore, principio che permea l'intera legge sull'adozione.
L'ambito applicativo: presenza nello Stato e stato di abbandono
Due sono i presupposti che attivano la norma. Il primo è la presenza fisica del minore nello Stato italiano: non rileva la regolarità del soggiorno, ma la collocazione materiale sul territorio. Il secondo è lo stato di abbandono, da intendersi come privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. Ricorrendo entrambi, scatta l'applicazione della legge italiana, con la conseguente attivazione degli strumenti di protezione previsti dall'ordinamento.
Il coordinamento con l'adozione internazionale
L'art. 37-bis va letto in stretto coordinamento con la disciplina dell'adozione internazionale, contenuta nella medesima legge n. 184 e nelle convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori. Mentre l'adozione internazionale regola l'ingresso in Italia di minori stranieri a fini adottivi attraverso procedure strutturate, l'art. 37-bis interviene sul minore straniero già presente in Italia e in stato di abbandono, assicurandone la tutela secondo il diritto interno. Le due dimensioni si integrano nel disegno complessivo di protezione dell'infanzia.
I provvedimenti applicabili
L'applicazione della legge italiana comporta che il minore straniero in stato di abbandono possa essere destinatario degli stessi strumenti previsti per il minore italiano: l'affidamento, la dichiarazione dello stato di adottabilità, l'adozione e i provvedimenti urgenti a sua tutela. Tipicamente è l'autorità giudiziaria minorile, una volta accertata la situazione, a disporre gli interventi necessari, valutando in concreto quale soluzione corrisponda al migliore interesse del minore.
Profili pratici e rapporti con altre norme
Nella prassi, l'art. 37-bis assume rilievo nelle situazioni di minori stranieri non accompagnati e di minori comunque privi di riferimenti familiari sul territorio. La disposizione si coordina con le norme sui minori stranieri non accompagnati, con la disciplina dell'immigrazione e con i principi costituzionali e internazionali sulla protezione dell'infanzia. Resta fermo che ogni decisione deve essere orientata, in via generale, alla ricerca della soluzione più idonea a garantire al minore un contesto di crescita stabile e protetto.
Criticità interpretative
Le maggiori criticità riguardano l'accertamento dello stato di abbandono in contesti caratterizzati da elementi di internazionalità, dove può essere complesso ricostruire la situazione familiare del minore e valutare la praticabilità di soluzioni nel Paese d'origine. La norma, ancorando la tutela alla legge italiana, semplifica il quadro evitando un rinvio alla legge straniera, ma impone all'autorità procedente un'attenta valutazione in concreto, sempre nel prisma del superiore interesse del minore.
Il superiore interesse del minore come criterio guida
L'intera disciplina richiamata dall'art. 37-bis è permeata dal principio del superiore interesse del minore, che costituisce il criterio guida di ogni decisione che lo riguardi. In via generale, ciò significa che l'applicazione della legge italiana non è fine a sé stessa, ma strumentale all'individuazione della soluzione più idonea ad assicurare al minore un contesto di crescita stabile, sicuro e rispettoso dei suoi diritti. L'autorità procedente deve quindi sempre rapportare le proprie determinazioni a questo parametro, che orienta la scelta tra i diversi strumenti di tutela disponibili e ne presidia la concreta attuazione.
Il raccordo con la tutela internazionale dell'infanzia
L'art. 37-bis si inserisce in un quadro di principi e fonti, anche di matrice internazionale, dedicati alla protezione dell'infanzia. Tali fonti affermano il diritto di ogni minore a crescere in un ambiente familiare idoneo e a ricevere protezione contro l'abbandono e l'incuria, a prescindere dalla nazionalità. La scelta del legislatore italiano di applicare la propria legge al minore straniero in stato di abbandono presente sul territorio è coerente con questa impostazione, perché assicura una protezione immediata ed effettiva, senza subordinarla a complesse indagini sulla legge straniera o sull'esistenza di tutele nel Paese d'origine.
Casi pratici
Caso 1: il minore straniero non accompagnato
Un minore di cittadinanza straniera viene rintracciato sul territorio italiano privo di genitori o parenti che possano assisterlo. Tizio, operatore dei servizi sociali, si chiede quale legge regoli la sua protezione. In via generale, l'art. 37-bis L. 184/1983 dispone l'applicazione della legge italiana: il minore può essere destinatario degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento interno, senza che occorra accertare la legge del suo Paese d'origine.
Caso 2: lo stato di abbandono in contesto internazionale
Caio, giudice minorile, deve valutare la posizione di un minore straniero i cui genitori risultano irreperibili e privo di altri riferimenti familiari in Italia. In linea generale, accertata la presenza sul territorio e lo stato di abbandono, trova applicazione la legge italiana, che consente di disporre l'affidamento e, ove ne ricorrano i presupposti, l'avvio del procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità, sempre orientando la decisione al superiore interesse del minore.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 37-bis della legge sull'adozione?
Prevede che al minore straniero che si trovi nello Stato italiano in situazione di abbandono si applichi la legge italiana in materia di adozione, affidamento e provvedimenti urgenti, a prescindere dalla cittadinanza.
Quali presupposti attivano l'applicazione della norma?
La presenza fisica del minore sul territorio italiano e lo stato di abbandono, inteso come privazione dell'assistenza morale e materiale dovuta dai genitori o dai parenti tenuti a provvedervi.
La regolarità del soggiorno è rilevante?
No. Ciò che rileva è la presenza materiale del minore nello Stato e la situazione di abbandono, non la regolarità del titolo di soggiorno.
Che rapporto c'è con l'adozione internazionale?
L'adozione internazionale regola l'ingresso in Italia di minori stranieri a fini adottivi; l'art. 37-bis tutela il minore straniero già presente in Italia e in stato di abbandono applicando la legge interna. Le due discipline si integrano.
Quali provvedimenti possono essere adottati?
Gli stessi previsti per il minore italiano: affidamento, dichiarazione dello stato di adottabilità, adozione e provvedimenti urgenti, disposti dall'autorità giudiziaria minorile nel superiore interesse del minore.
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