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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Dopo l'adozione internazionale, la Commissione può trasmettere ai genitori adottivi solo informazioni sanitarie; l'accesso alle informazioni sulle origini biologiche è regolato dalla disciplina generale sull'adozione, applicabile anche all'adottato internazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 L. 184/1983 – Informazioni sull’origine del minore adottato internazionalmente

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici
e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Commento

La riservatezza sulle origini e il diritto alla salute nell'adozione internazionale. L'articolo 37 regola la gestione delle informazioni personali e sanitarie del minore adottato nell'ambito di un'adozione internazionale, bilanciando due esigenze contrapposte: la riservatezza sulle origini biologiche, fondamentale per la costruzione dell'identità adottiva, e il diritto alla salute, che può rendere necessario comunicare ai genitori adottivi notizie rilevanti sulle condizioni fisiche dell'adottato.

Il comma 1 traccia un confine preciso: la Commissione per le adozioni internazionali, dopo la pronuncia dell'adozione, può trasmettere ai genitori adottivi — eventualmente tramite il tribunale per i minorenni — soltanto le informazioni che abbiano rilevanza per lo stato di salute dell'adottato. Nessuna altra notizia sull'identità dei genitori biologici o sulle circostanze dell'abbandono può essere veicolata attraverso questo canale.

Il comma 2 individua i soggetti custodi delle informazioni: il tribunale per i minorenni che ha adottato i provvedimenti ai sensi degli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni sull'origine del minore, sull'identità dei genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria. La conservazione è finalizzata a rendere possibile, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, l'eventuale accesso futuro da parte dell'adottato. Il comma 3 rinvia, per l'accesso alle informazioni diverse da quelle sanitarie, alla disciplina generale sull'adozione di minori italiani, che — come previsto dall'articolo 28 della medesima legge — consente all'adottato di accedere alle proprie origini al compimento dei venticinque anni o, in presenza di gravi motivi attinenti alla salute psico-fisica, al raggiungimento della maggiore età.

Casi pratici

Caso 1: Comunicazione di informazioni sanitarie post-adozione

Dopo la conclusione di un'adozione internazionale, il Paese di origine del minore trasmette alla Commissione per le adozioni internazionali nuove informazioni sull'anamnesi sanitaria del bambino, rilevanti per la sua cura. La Commissione, in applicazione dell'articolo 37, comma 1, comunica ai genitori adottivi — tramite il tribunale per i minorenni — esclusivamente le informazioni pertinenti allo stato di salute, senza divulgare altri dati sull'identità dei genitori biologici.

Domande frequenti

Quali informazioni può ricevere la famiglia adottiva dopo la conclusione dell'adozione internazionale?

Solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato, comunicate dalla Commissione per le adozioni internazionali eventualmente tramite il tribunale per i minorenni. Non è consentita la comunicazione di dati sull'identità dei genitori biologici o su altre circostanze personali.

Chi conserva le informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente?

Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti ai sensi degli articoli 35 e 36 e la Commissione per le adozioni internazionali conservano le informazioni sull'origine del minore, sull'identità dei genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria.

L'adottato internazionalmente può in futuro accedere alle informazioni sulle proprie origini?

Sì. Per le informazioni diverse da quelle sanitarie si applicano le disposizioni generali sull'adozione di minori italiani, che consentono l'accesso alle origini al compimento dei venticinque anni o, per gravi motivi di salute psico-fisica, già al raggiungimento della maggiore età.

La Commissione può trasmettere ai genitori adottivi informazioni sull'identità dei genitori biologici dopo l'adozione?

No. Il comma 1 limita espressamente la possibile comunicazione alle sole informazioni rilevanti per lo stato di salute dell'adottato. Notizie sull'identità dei genitori biologici non possono essere trasmesse ai genitori adottivi attraverso questo canale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.