Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 L. 184/1983 – Effetti dell’adozione sullo stato dell’adottato

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

In sintesi

  • Con l'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti e ne assume e trasmette il cognome (art. 27 L. 184/1983).
  • L'adozione legittimante recide ogni rapporto con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
  • Nell'adozione da parte della moglie separata (art. 25, comma 5), l'adottato assume il cognome di lei.
  • L'effetto è la piena e definitiva integrazione del minore nella nuova famiglia.
  • Norma cardine dell'adozione di minori.
Indice dei contenuti

L'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, descrive il cuore dell'adozione cosiddetta legittimante o piena: l'effetto costitutivo che trasforma radicalmente lo stato giuridico del minore. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome; con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, fatti salvi i divieti matrimoniali. La norma realizza l'obiettivo di fondo della disciplina dell'adozione dei minori: assicurare al bambino privo di un ambiente familiare idoneo una nuova famiglia, all'interno della quale egli sia pienamente e definitivamente integrato come figlio.

L'acquisto dello stato di figlio

L'elemento centrale è l'acquisto dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti. L'adozione non crea un rapporto attenuato o parziale, ma instaura un vincolo equiparato in tutto a quello della filiazione. L'adottato diventa figlio degli adottanti a ogni effetto giuridico: gli spettano i diritti al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, i diritti successori e l'inserimento nel tessuto dei rapporti di parentela della nuova famiglia. Dopo la riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), che ha unificato lo stato di figlio, l'espressione 'stato di figlio nato nel matrimonio' va letta nel senso di una piena equiparazione dell'adottato a qualsiasi altro figlio degli adottanti.

L'assunzione e la trasmissione del cognome

L'adottato assume il cognome degli adottanti e, a sua volta, lo trasmette ai propri discendenti. Questo profilo non ha rilievo meramente formale: il cognome è segno dell'appartenenza alla famiglia e della continuità dei rapporti parentali. L'attribuzione del cognome degli adottanti riflette la natura sostitutiva dell'adozione legittimante, che colloca il minore nella nuova famiglia come se vi fosse nato. La trasmissione del cognome ai discendenti conferma il carattere stabile e generazionale del nuovo legame.

L'ipotesi dell'adozione da parte della moglie separata

Il comma in esame contempla una fattispecie particolare: l'adozione disposta nei confronti della moglie separata ai sensi dell'art. 25, comma 5, della stessa legge. In questo caso l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. La previsione tiene conto della situazione in cui, a causa della separazione, l'adozione è perfezionata da uno solo dei coniugi: la disciplina del cognome si adegua coerentemente alla concreta configurazione del rapporto adottivo, attribuendo al minore il cognome della famiglia della donna che lo adotta.

La cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine

Il secondo effetto fondamentale è la recisione dei legami giuridici con la famiglia di origine. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso i parenti di sangue: vengono meno i diritti e i doveri reciproci che caratterizzavano quel legame, dall'obbligo di mantenimento ai diritti successori. Questa rottura è la conseguenza necessaria della piena integrazione nella nuova famiglia e distingue nettamente l'adozione legittimante da altre forme di adozione, nelle quali i rapporti con la famiglia di origine possono in tutto o in parte permanere. L'adozione piena è dunque costitutiva di un nuovo status e, al tempo stesso, estintiva del precedente legame familiare.

La permanenza dei divieti matrimoniali

La cessazione dei rapporti con la famiglia di origine incontra un limite espresso: restano fermi i divieti matrimoniali. Pur essendo giuridicamente reciso il vincolo di parentela con i consanguinei, il legislatore conserva gli impedimenti al matrimonio fondati su quei rapporti di sangue. La scelta risponde a esigenze di tutela non riducibili alla mera dimensione patrimoniale: gli impedimenti matrimoniali tra consanguinei sopravvivono all'adozione perché radicati in ragioni che prescindono dallo status formale e attengono al dato biologico del legame di sangue.

La collocazione nel sistema dell'adozione dei minori

L'art. 27 va inquadrato nel più ampio procedimento delineato dalla legge n. 184 del 1983. L'adozione legittimante presuppone l'accertamento dello stato di abbandono del minore e la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento preadottivo e infine la pronuncia di adozione da parte del tribunale per i minorenni. L'art. 27 descrive il risultato di questo percorso: gli effetti che la sentenza di adozione produce sullo stato del minore. La norma rappresenta perciò il punto di approdo di un sistema costruito attorno al superiore interesse del minore, che mira a garantirgli non un legame qualsiasi, ma l'inserimento pieno, stabile ed esclusivo in una famiglia idonea, con i medesimi diritti e doveri di un figlio nato dagli adottanti.

La distinzione rispetto all'adozione in casi particolari

L'adozione legittimante descritta dall'art. 27 va distinta dall'adozione in casi particolari, prevista dalla stessa legge n. 184 del 1983 per situazioni in cui non ricorrano i presupposti dell'adozione piena. Mentre l'adozione legittimante recide ogni rapporto con la famiglia d'origine e instaura un nuovo status pieno ed esclusivo, l'adozione in casi particolari produce effetti più limitati e non comporta, di regola, la cessazione dei rapporti con la famiglia di provenienza. La differenza è netta e attiene alla natura stessa dei due istituti: l'una è sostitutiva e definitiva, l'altra è additiva e calibrata su esigenze specifiche. L'art. 27 si riferisce esclusivamente all'adozione piena dei minori in stato di abbandono, ed è in questa cornice che vanno colti i suoi effetti tipici.

Il carattere irreversibile del nuovo status

Un tratto qualificante dell'adozione legittimante è la stabilità e l'irreversibilità del nuovo stato di figlio. Una volta pronunciata l'adozione, il vincolo che si instaura tra adottato e adottanti è destinato a permanere e a equipararsi pienamente, sotto ogni profilo, alla filiazione. Questa stabilità è coerente con la finalità dell'istituto: offrire al minore non una collocazione provvisoria, ma una famiglia in senso pieno, sulla quale egli possa fare affidamento per il proprio sviluppo. Gli effetti descritti dall'art. 27, dunque, non delineano un rapporto modificabile a piacimento, ma un nuovo status familiare destinato a durare e a produrre tutte le conseguenze proprie della genitorialità.

Casi pratici

Caso 1: l'integrazione piena nella nuova famiglia

Tizio e Caia, coniugi, adottano un minore in stato di abbandono. Con la sentenza di adozione il bambino acquista lo stato di figlio della coppia, ne assume il cognome ed entra a far parte della loro rete di rapporti parentali. Acquista i diritti successori nei confronti degli adottanti e dei loro ascendenti, esattamente come un figlio biologico. I rapporti giuridici con la famiglia di origine cessano integralmente.

Caso 2: il divieto matrimoniale che sopravvive

Sempronio, adottato da una nuova famiglia, intende contrarre matrimonio con una persona che scopre essere sua sorella di sangue. Sebbene l'adozione abbia reciso ogni rapporto giuridico con la famiglia d'origine, l'art. 27 fa salvi i divieti matrimoniali: l'impedimento fondato sul legame di consanguineità permane nonostante l'adozione, e il matrimonio non può essere celebrato.

Domande frequenti

Quali effetti produce l'adozione legittimante sullo stato del minore?

Secondo l'art. 27 L. 184/1983, l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, ne assume e trasmette il cognome ed è pienamente integrato nella nuova famiglia con gli stessi diritti di un figlio biologico.

L'adozione recide i rapporti con la famiglia di origine?

Sì. Con l'adozione cessano i rapporti giuridici dell'adottato verso la famiglia d'origine, compresi diritti e doveri reciproci e i diritti successori. Restano fermi solo i divieti matrimoniali fondati sul legame di sangue.

Quale cognome assume l'adottato?

Assume il cognome degli adottanti e lo trasmette ai propri discendenti. In caso di adozione da parte della moglie separata (art. 25, comma 5), l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Perché restano i divieti matrimoniali con i parenti di sangue?

Perché tali impedimenti sono radicati nel dato biologico del legame di consanguineità, che prescinde dallo status formale. Per questo l'art. 27 li fa espressamente salvi anche dopo la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine.

L'adottato ha gli stessi diritti di un figlio biologico?

Sì. Acquistando lo stato di figlio degli adottanti, l'adottato è equiparato a ogni altro figlio: gli spettano mantenimento, educazione, istruzione e diritti successori, in coerenza con il principio di unicità dello stato di figlio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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