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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Con l'adozione il minore acquista lo stato di figlio degli adottanti, assume il loro cognome e recide i rapporti giuridici con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 L. 184/1983 – Effetti dell’adozione sullo stato dell’adottato

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Commento

La rottura con la famiglia d'origine e l'ingresso nella nuova famiglia. L'articolo 27 enuncia gli effetti sostanziali dell'adozione cosiddetta «legittimante»: l'adottato acquista uno stato personale pienamente equivalente a quello del figlio biologico degli adottanti e recide i legami giuridici con la famiglia di origine. È il principio cardine dell'adozione piena disciplinata dalla legge 184/1983, che si distingue dall'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, nella quale la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine non è automatica.

L'acquisizione dello «stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti» è la formulazione tecnica con cui la legge equipara pienamente l'adottato ai figli biologici degli adottanti sotto ogni profilo: successorio, alimentare, di cognome, di parentela. Il cognome degli adottanti viene assunto dall'adottato e da lui trasmesso ai propri discendenti, come avviene per qualsiasi figlio. Se l'adozione è disposta nei confronti della sola moglie separata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

La cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine è totale sul piano giuridico, ma non travolge i divieti matrimoniali: anche dopo l'adozione, permangono i divieti fondati sui legami biologici, a presidio dei valori fondamentali dell'ordinamento. Questa eccezione ricorda che l'adozione cancella i legami giuridici ma non può ignorare la realtà biologica ai fini della disciplina matrimoniale.

Casi pratici

Caso 1: Assunzione del cognome degli adottanti

Il minore Caio, adottato dai coniugi Tizio e Sempronia con sentenza definitiva, acquista per effetto dell'articolo 27 lo stato di figlio nato nel matrimonio di Tizio e Sempronia. L'ufficiale dello stato civile annota l'adozione a margine dell'atto di nascita e il nuovo certificato di stato civile riporta esclusivamente il cognome degli adottanti. I rapporti giuridici di Caio con la propria famiglia biologica di origine cessano, fermo restando il divieto di contrarre matrimonio con eventuali consanguinei.

Domande frequenti

Quale stato personale acquista il minore adottato?

L'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, con piena equiparazione ai figli biologici sotto ogni profilo giuridico.

Cosa accade al cognome dell'adottato?

L'adottato assume il cognome degli adottanti e lo trasmette ai propri discendenti.

Dopo l'adozione, il minore mantiene rapporti giuridici con la famiglia d'origine?

No. Con l'adozione cessano tutti i rapporti giuridici dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali fondati sui legami biologici.

Restano i divieti matrimoniali con la famiglia d'origine dopo l'adozione?

Sì. L'articolo 27 fa espressamente salvi i divieti matrimoniali derivanti dal legame biologico, che permangono nonostante la cessazione degli altri rapporti giuridici con la famiglia d'origine.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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