In sintesi
L'adozione richiede la dichiarazione di adottabilità e il consenso personale del minore che ha compiuto quattordici anni; i minori da dodici anni devono essere sentiti; quelli più piccoli in base alla capacità di discernimento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 L. 184/1983 – Adottabilità e consenso del minore
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La centralità del minore nel procedimento adottivo. L'articolo 7 enuncia la condizione di base per l'adozione: il minore deve essere stato dichiarato in stato di adottabilità secondo la procedura degli articoli successivi. Questa previsione distingue nettamente l'adozione legittimante dalla cosiddetta «adozione nei casi particolari» disciplinata dall'art. 44, che non presuppone la dichiarazione di adottabilità.
Il comma 2 attribuisce al minore che ha compiuto quattordici anni un diritto di veto vero e proprio: senza il suo consenso personale l'adozione non può essere pronunciata. Il consenso può essere manifestato in qualsiasi momento del procedimento e, se già dato, può essere revocato fino alla pronuncia definitiva. Questa norma riflette il principio, ormai consolidato nel diritto internazionale dei minori, secondo cui l'adottando è soggetto del procedimento, non semplice oggetto delle decisioni degli adulti.
Per i minori di età compresa tra dodici e quattordici anni la partecipazione è garantita mediante l'ascolto personale obbligatorio. Al di sotto dei dodici anni, l'ascolto è valutato in relazione alla capacità di discernimento del singolo bambino. In entrambi i casi il giudice è tenuto a tenere conto delle opinioni espresse, nell'ambito del giudizio complessivo sull'interesse del minore.
Casi pratici
Caso 1: Revoca del consenso da parte del minore quattordicenne
Il minore Caio, che aveva inizialmente prestato il consenso all'adozione durante il procedimento, dopo aver compiuto quattordici anni decide di revocare il proprio consenso prima della pronuncia definitiva. Il tribunale prende atto della revoca e l'adozione non può essere pronunciata.
Domande frequenti
Un minore di quattordici anni può rifiutare l'adozione?
Sì. Il minore che ha compiuto quattordici anni deve prestare personalmente il proprio consenso all'adozione; senza tale consenso l'adozione non può essere pronunciata.
Fino a quando il minore può revocare il consenso all'adozione?
Il consenso può essere revocato fino alla pronuncia definitiva dell'adozione.
I minori tra dodici e quattordici anni devono essere sentiti?
Sì, devono essere personalmente sentiti. I minori sotto i dodici anni devono essere sentiti in considerazione della loro capacità di discernimento.
Cosa si intende per «stato di adottabilità»?
È la condizione giuridica dichiarata dal tribunale per i minorenni quando il minore si trova in stato di abbandono ai sensi dell'art. 8, privato di assistenza morale e materiale.
Vedi anche