Testo dell'articoloVigente
Art. 6 L. 184/1983 – Requisiti degli adottanti
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli anche
adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati.
Commento
I requisiti soggettivi per l'adozione legittimante. L'articolo 6 disciplina i requisiti che i coniugi devono possedere per poter adottare. Il primo requisito è strutturale: il matrimonio deve durare da almeno tre anni e il rapporto deve essere stabile — nessuna separazione, neppure di fatto, negli ultimi tre anni. La legge, tuttavia, valorizza anche la convivenza prematrimoniale stabile: se i coniugi hanno convissuto continuativamente per almeno tre anni prima del matrimonio e il tribunale ne accerta stabilità e continuità, il requisito temporale si considera soddisfatto.
Il secondo requisito è qualitativo: l'idoneità affettiva e la capacità di educare, istruire e mantenere il minore, valutata in concreto dal tribunale per i minorenni attraverso le indagini di cui all'art. 22. Sul piano dell'età, il legislatore ha scelto un bilanciamento: la differenza anagrafica tra adottanti e adottando deve essere non inferiore a diciotto anni (per garantire un adeguato ruolo genitoriale) e non superiore a quarantacinque anni (per non esporre il minore all'eventualità di perdere precocemente i genitori adottivi).
Il sistema prevede però numerose valvole di flessibilità: il tribunale può derogare ai limiti di età se la mancata adozione causerebbe un danno grave e altrimenti non evitabile per il minore. Il comma 6 indica ulteriori casi di deroga al limite massimo: superamento da un solo coniuge per non più di dieci anni, presenza di figli minori già adottivi, adozione di un fratello del minore già adottato. Sono inoltre previsti criteri preferenziali: la disponibilità ad adottare più fratelli o minori con disabilità.
Casi pratici
Caso 1: Coppie con convivenza prematrimoniale
Tizio e Tizia hanno convissuto stabilmente per quattro anni prima di sposarsi e sono coniugati da un anno. Il tribunale per i minorenni, accertata la continuità e la stabilità della convivenza prematrimoniale, ritiene soddisfatto il requisito triennale e procede alla valutazione degli ulteriori requisiti per l'adozione.
Domande frequenti
Da quanto tempo devono essere sposati i coniugi per adottare?
Da almeno tre anni, senza che vi sia stata separazione personale neppure di fatto negli ultimi tre anni. La convivenza prematrimoniale stabile di almeno tre anni può essere valutata dal tribunale.
Ci sono limiti di età per gli adottanti?
Sì. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età del minore adottando, con deroghe possibili in casi di grave danno per il minore.
Quante adozioni possono effettuare gli stessi coniugi?
La legge consente più adozioni anche con atti successivi. È criterio preferenziale aver già adottato un fratello dell'adottando o richiedere l'adozione di più fratelli.
Cosa si intende per idoneità affettiva degli adottanti?
È la capacità di fornire al minore le cure affettive, educative e materiali di cui ha bisogno. Viene valutata dal tribunale per i minorenni attraverso adeguate indagini.
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