← Torna a Adozione e affidamento (L. 184/1983)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il tribunale può affidare il minore al servizio sociale limitando la responsabilità genitoriale: il provvedimento indica collocazione, compiti, durata (max 24 mesi) e cadenza delle relazioni al giudice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5-bis L. 184/1983 – Affidamento al servizio sociale con limitazione della responsabilità genitoriale

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.

2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica: a) il soggetto presso il quale il minore è collocato; b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3; c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore; d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori; e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile; f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2; g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi; h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore, del curatore speciale e del collocatario.

4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.

5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.

6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

Commento

L'affidamento al servizio sociale: uno strumento intermedio. L'articolo 5-bis introduce una forma speciale di affidamento, distinta da quella familiare disciplinata dall'articolo 4: il minore viene affidato non a una famiglia ma al servizio sociale del luogo di residenza, nei casi in cui la responsabilità genitoriale debba essere limitata ma non sia ancora emersa una situazione tale da giustificare l'affidamento familiare pieno o l'adottabilità.

Il presupposto è duplice: il minore deve trovarsi in una condizione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 del codice civile, e gli interventi di sostegno attivati ai sensi dell'art. 1 devono essersi rivelati inefficaci o i genitori devono aver rifiutato di collaborare. Il tribunale, con il provvedimento che limita la responsabilità genitoriale, costruisce un vero e proprio piano articolato: indica chi ha la collocazione fisica del minore, quali atti spettano al servizio sociale (anche in collaborazione con il servizio sanitario), quali ai genitori e quali all'eventuale curatore speciale, fissando altresì la durata (massimo ventiquattro mesi) e la periodicità delle relazioni di aggiornamento all'autorità giudiziaria (non superiore a sei mesi).

La norma assicura trasparenza e tracciabilità: entro quindici giorni dalla notifica, il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile a tutte le parti coinvolte. Se il provvedimento definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza per la vigilanza.

Casi pratici

Caso 1: Affidamento al servizio sociale per genitori non collaborativi

La famiglia di Tizia ha rifiutato, senza giustificato motivo, di partecipare agli interventi di sostegno attivati dai servizi. Il tribunale per i minorenni, limitando la responsabilità genitoriale, affida il minore al servizio sociale del Comune di residenza, indicando nel provvedimento il soggetto collocatario, i compiti del servizio e le modalità di mantenimento dei rapporti tra il minore e i genitori, con una durata di diciotto mesi.

Domande frequenti

Quando si ricorre all'affidamento al servizio sociale?

Quando il minore è in condizione di pregiudizio ai sensi dell'art. 333 c.c. e gli interventi di sostegno si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato.

Qual è la durata massima dell'affidamento al servizio sociale?

Non superiore a ventiquattro mesi, con le stesse regole di proroga previste dall'art. 4 per l'affidamento familiare.

Con quale frequenza il servizio sociale deve riferire all'autorità giudiziaria?

Con periodicità non superiore a sei mesi, riferendo sull'andamento degli interventi e sui rapporti del minore con i genitori.

Chi viene informato del nominativo del responsabile dell'affidamento?

Entro quindici giorni dalla notifica, il servizio sociale comunica il nominativo al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, all'eventuale curatore e al soggetto collocatario.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.