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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia; la povertà non giustifica l'allontanamento e lo Stato deve sostenere i nuclei in difficoltà.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1 L. 184/1983 – Diritto del minore alla famiglia

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Commento

Il principio cardine della legge sull'adozione. L'articolo 1 pone la pietra angolare dell'intero impianto normativo: il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia di origine, e l'ordinamento deve fare tutto il possibile per preservare questo legame prima di ricorrere a misure più incisive come l'affidamento o l'adozione.

Il secondo e terzo comma introducono un principio di fondamentale importanza pratica: la povertà economica non può, da sola, giustificare la separazione del minore dalla propria famiglia. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono chiamati a sostenere i nuclei familiari in difficoltà attraverso interventi concreti, dalla formazione degli operatori sociali all'organizzazione di corsi per famiglie affidatarie e adottive, fino alla possibilità di stipulare convenzioni con enti e associazioni no profit del settore.

Solo quando questi interventi si rivelano insufficienti e la famiglia non è in grado di assicurare la crescita e l'educazione del minore, scattano gli istituti disciplinati dalla legge: prima l'affidamento familiare (art. 2 e seguenti), poi, nei casi più gravi, la dichiarazione di adottabilità (art. 8 e seguenti). Il comma 5 estende queste garanzie a tutti i minori senza alcuna discriminazione, nel rispetto della loro identità culturale.

Casi pratici

Caso 1: Sostegno alla famiglia in difficoltà economica

La famiglia di Tizio si trova in una grave crisi economica e rischia di non poter mantenere il figlio minore. Il servizio sociale locale, anziché procedere all'allontanamento, attiva gli interventi di sostegno previsti dall'art. 1: assistenza economica, supporto educativo e orientamento. Solo se tali interventi si rivelassero insufficienti si valuterebbe il ricorso agli istituti previsti dalla legge.

Domande frequenti

Può un minore essere allontanato dalla famiglia solo perché i genitori sono poveri?

No. La legge vieta espressamente che le condizioni di indigenza siano di ostacolo al diritto del minore a vivere con la propria famiglia. In questi casi devono essere attivati interventi di sostegno e aiuto economico.

Chi è responsabile del sostegno alle famiglie in difficoltà?

Stato, regioni ed enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, devono sostenere i nuclei familiari a rischio per prevenire l'abbandono.

Il diritto alla famiglia vale per tutti i minori?

Sì. Il comma 5 garantisce il diritto senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua o religione, nel rispetto dell'identità culturale del minore.

Quando si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione?

Solo quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, nonostante gli interventi di sostegno attivati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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