Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1 L. 184/1983 – Diritto del minore alla famiglia

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

In sintesi

  • Il minore ha il diritto fondamentale di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine.
  • L'indigenza dei genitori non può essere causa ostativa: lo Stato, le regioni e gli enti locali intervengono con sostegno concreto ai nuclei familiari a rischio.
  • Quando la famiglia non riesce a provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di affidamento e adozione previsti dalla legge.
  • Il diritto a vivere in famiglia è garantito senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua o religione, nel rispetto dell'identità culturale del minore.

Il principio cardine della legge sull'adozione. L'articolo 1 pone la pietra angolare dell'intero impianto normativo: il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia di origine, e l'ordinamento deve fare tutto il possibile per preservare questo legame prima di ricorrere a misure più incisive come l'affidamento o l'adozione.

Il secondo e terzo comma introducono un principio di fondamentale importanza pratica: la povertà economica non può, da sola, giustificare la separazione del minore dalla propria famiglia. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono chiamati a sostenere i nuclei familiari in difficoltà attraverso interventi concreti, dalla formazione degli operatori sociali all'organizzazione di corsi per famiglie affidatarie e adottive, fino alla possibilità di stipulare convenzioni con enti e associazioni no profit del settore.

Solo quando questi interventi si rivelano insufficienti e la famiglia non è in grado di assicurare la crescita e l'educazione del minore, scattano gli istituti disciplinati dalla legge: prima l'affidamento familiare (art. 2 e seguenti), poi, nei casi più gravi, la dichiarazione di adottabilità (art. 8 e seguenti). Il comma 5 estende queste garanzie a tutti i minori senza alcuna discriminazione, nel rispetto della loro identità culturale.

Casi pratici

Caso 1: Sostegno alla famiglia in difficoltà economica

La famiglia di Tizio si trova in una grave crisi economica e rischia di non poter mantenere il figlio minore. Il servizio sociale locale, anziché procedere all'allontanamento, attiva gli interventi di sostegno previsti dall'art. 1: assistenza economica, supporto educativo e orientamento. Solo se tali interventi si rivelassero insufficienti si valuterebbe il ricorso agli istituti previsti dalla legge.

Domande frequenti

Può un minore essere allontanato dalla famiglia solo perché i genitori sono poveri?

No. La legge vieta espressamente che le condizioni di indigenza siano di ostacolo al diritto del minore a vivere con la propria famiglia. In questi casi devono essere attivati interventi di sostegno e aiuto economico.

Chi è responsabile del sostegno alle famiglie in difficoltà?

Stato, regioni ed enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, devono sostenere i nuclei familiari a rischio per prevenire l'abbandono.

Il diritto alla famiglia vale per tutti i minori?

Sì. Il comma 5 garantisce il diritto senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua o religione, nel rispetto dell'identità culturale del minore.

Quando si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione?

Solo quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, nonostante gli interventi di sostegno attivati.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.