Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

Ferie, ROL ed ex festività costituiscono il pacchetto di riposi retribuiti garantiti dal CCNL. Conoscere le regole su fruizione, scadenza e monetizzazione è fondamentale sia per il lavoratore sia per il datore.

In sintesi

Il CCNL Alimentari Panificazione Artigianato prevede 173 ore annue di ferie (circa 22 giorni su 5 gg lavorativi), 16 ore di ROL annue e 4 giornate di ex festività. Le ore di ROL non godute si pagano entro il 31 gennaio dell’anno successivo; gli aumenti dal 2027 e le 8 ore in più per i turnisti valgono solo per le imprese non artigiane della Parte II del contratto. Le ferie devono essere godute in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
Rinnovo
6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Ferie annue
173 ore (sia operai sia impiegati)

Tabella riepilogativa: ferie, ROL ed ex festività

Istituti di riduzione orario – CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
Istituto Quantità Scadenza fruizione Note
Ferie annue 173 ore Di regola entro l’anno, in via continuativa Sia operai sia impiegati; maturazione proporzionale
ROL (riduzione orario) 16 ore/anno Nell’anno; le ore non godute si pagano entro il 31 gennaio dell’anno successivo Maturano a dodicesimi (art. 22)
Ex festività 4 giornate/anno Entro il 31 dicembre Fruizione individuale o collettiva
Ferie panificazione (in forza al 31/12/1994) 27 giorni Di regola in via continuativa Regola transitoria dell’art. 29
Permesso asilo nido Fino a 8 ore/anno Proporzionale alle esigenze Madre o padre alternativo; frazionabile; dal rinnovo 2024
Congedo matrimoniale 15 giorni calendario Consecutivi; richiesta con 6 gg preavviso Con retribuzione normale di fatto

Le ferie: monte ore e fruizione

Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato stabilisce che tutti i lavoratori (operai e impiegati, a prescindere dal livello) hanno diritto a 173 ore annue di ferie retribuite. In termini di giorni, considerando un divisore orario di 173 ore mensili e una settimana lavorativa di 5 giorni da 8 ore (40 ore settimanali), 173 ore corrispondono a circa 21,6 giornate lavorative, approssimabili a 22 giorni.

Le ferie sono concesse in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti. Il datore di lavoro, nel fissare le ferie, deve tener conto delle esigenze dell’azienda e degli interessi del lavoratore. Il diritto alle ferie non è sostituibile con indennità durante il rapporto di lavoro (art. 36 Costituzione, D.Lgs. n. 66/2003).

Le ferie piene spettano dopo 12 mesi consecutivi di anzianità; prima maturano a dodicesimi, 173/12 ≅ 14,4 ore per ogni mese (art. 29), considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni (art. 30). Gli apprendisti fino a 16 anni hanno almeno 30 giorni di ferie; i lavoratori della panificazione già in forza al 31 dicembre 1994 conservano 27 giorni.

ROL: riduzione dell’orario di lavoro

Le ROL sono permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Per le imprese artigiane (Parte I del CCNL) l’art. 22 prevede, dal 1° luglio 1993, 16 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore. Si usano previa intesa con il datore, singolarmente o collettivamente; maturano a dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero) e vanno godute nell’anno. Le ore non utilizzate sono pagate al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Il monte di 76 ore, le 4 ore in più dal 1° gennaio 2027, le 8 ore per i turnisti dal 1° giugno 2024 e la liquidazione ad aprile delle ROL impiegatizie riguardano soltanto la Parte II del contratto (imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, art. 19 come modificato dall’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024). Fonte per la Parte I: testo del CCNL 6 dicembre 2021, artt. 22, 28 e 29.

Ex festività e festivita nazionali

Oltre alle ferie e alle ROL, il CCNL riconosce 4 giornate di permessi retribuiti in sostituzione delle ex festività soppresse (quelle abolite dalla legge nel corso degli anni). Queste giornate devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno, individualmente o collettivamente (es. durante la chiusura estiva del laboratorio).

Le festività nazionali e religiose tuttora vigenti (Capodanno, Epifania, Pasqua, ecc.) sono retribuite come giornate ordinarie. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una festività nazionale o una domenica, la sostituzione con un’altra giornata è concordata nell’ambito dell’impresa. La festività civile del 4 novembre è retribuita come domenica.

Permessi speciali e congedo matrimoniale

Il CCNL prevede alcune ulteriori fattispecie di assenza retribuita:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, da fruire consecutivamente, con la normale retribuzione di fatto mensile. La richiesta va presentata di norma almeno 6 giorni prima;
  • Permesso asilo nido (novità rinnovo 2024): fino a 8 ore annue frazionabili per l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesse alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre;
  • Congedo per assistenza intergenerazionale (Parte II del CCNL, imprese non artigiane fino a 15 dip.): 3 mezze giornate retribuite all’anno per assistenza a genitori anziani (75 anni o più) in caso di ricovero, dimissioni o visite mediche specialistiche.

Casi pratici

Tizio – Panettiere, ferie nel mese di agosto
Tizio lavora a tempo pieno in un panificio artigianale. Nel corso dell’anno ha maturato 173 ore di ferie. Il titolare chiude il laboratorio per 2 settimane ad agosto: sono 10 giorni lavorativi × 8 ore = 80 ore. Tizio ne usufruisce senza problemi. Le restanti 93 ore di ferie possono essere godute in periodi concordati durante l’anno. Se a fine rapporto restassero ferie non godute, queste verrebbero liquidate in denaro.
Caia – Impiegata contabile, ROL non godute
Caia è un’impiegata di livello 2° in un pastificio artigianale. Ha maturato 16 ore di ROL nel 2025 ma non le ha fruite. Per l’art. 22 del CCNL le ore non godute non si perdono: le vengono pagate entro il 31 gennaio 2026, con la retribuzione oraria del suo livello (minimo mensile diviso 173).
Sempronio – Operaio assunto in corso d’anno, ferie proporzionali
Sempronio viene assunto il 1° luglio. Lavorerà 6 mesi (luglio-dicembre). Le ferie maturate sono proporzionali: 173 ore × 6/12 = 86,5 ore (arrotondabili a 87 ore). Se usufruisce di alcune ferie durante l’anno, le ore residue vengono liquidate alla cessazione o godute l’anno successivo secondo accordo con il datore.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Tutti i lavoratori hanno diritto a 173 ore annue di ferie. Distribuendo l’orario su 5 giorni lavorativi (8 ore/giorno), corrispondono a circa 21-22 giorni lavorativi. Su 6 giorni (6h40min) corrispondono a circa 26 giorni.
Quando maturano le ferie nel CCNL Artigianato Alimentare?
Le ferie maturano proporzionalmente all’anzianità di servizio nell’anno. Per chi lavora l’intero anno solare matura 173 ore. Per chi viene assunto o lascia nel corso dell’anno, le ferie si calcolano in dodicesimi, in proporzione ai mesi di servizio (art. 29).
Le ferie non godute possono essere monetizzate?
In linea generale no: la legge (D.Lgs. n. 66/2003) prevede che le ferie non possano essere monetizzate durante il rapporto di lavoro. Le 16 ore di ROL non godute nell’anno vengono pagate entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 22). Alla cessazione del rapporto, le ferie residue vengono sempre indennizzate.
Cosa sono le ex festività nel CCNL Artigianato Alimentare?
Sono 4 giornate di permessi retribuiti che sostituiscono alcune festività soppresse dalla legge. Devono essere fruite individualmente o collettivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno.
I permessi per inserimento all’asilo nido sono previsti?
Sì. Il rinnovo del 2024 ha introdotto un permesso retribuito fino a 8 ore annue frazionabili per agevolare l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesso alla madre lavoratrice o in alternativa al padre lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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