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La guida
Ferie, permessi e ROL nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato
Ferie, ROL ed ex festività costituiscono il pacchetto di riposi retribuiti garantiti dal CCNL. Conoscere le regole su fruizione, scadenza e monetizzazione è fondamentale sia per il lavoratore sia per il datore.
Il CCNL Alimentari Panificazione Artigianato prevede 173 ore annue di ferie (circa 22 giorni su 5 gg lavorativi), 16 ore di ROL annue e 4 giornate di ex festività. Le ore di ROL non godute si pagano entro il 31 gennaio dell’anno successivo; gli aumenti dal 2027 e le 8 ore in più per i turnisti valgono solo per le imprese non artigiane della Parte II del contratto. Le ferie devono essere godute in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti.
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Tabella riepilogativa: ferie, ROL ed ex festività
| Istituto | Quantità | Scadenza fruizione | Note |
|---|---|---|---|
| Ferie annue | 173 ore | Di regola entro l’anno, in via continuativa | Sia operai sia impiegati; maturazione proporzionale |
| ROL (riduzione orario) | 16 ore/anno | Nell’anno; le ore non godute si pagano entro il 31 gennaio dell’anno successivo | Maturano a dodicesimi (art. 22) |
| Ex festività | 4 giornate/anno | Entro il 31 dicembre | Fruizione individuale o collettiva |
| Ferie panificazione (in forza al 31/12/1994) | 27 giorni | Di regola in via continuativa | Regola transitoria dell’art. 29 |
| Permesso asilo nido | Fino a 8 ore/anno | Proporzionale alle esigenze | Madre o padre alternativo; frazionabile; dal rinnovo 2024 |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni calendario | Consecutivi; richiesta con 6 gg preavviso | Con retribuzione normale di fatto |
Le ferie: monte ore e fruizione
Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato stabilisce che tutti i lavoratori (operai e impiegati, a prescindere dal livello) hanno diritto a 173 ore annue di ferie retribuite. In termini di giorni, considerando un divisore orario di 173 ore mensili e una settimana lavorativa di 5 giorni da 8 ore (40 ore settimanali), 173 ore corrispondono a circa 21,6 giornate lavorative, approssimabili a 22 giorni.
Le ferie sono concesse in via continuativa, salvo diverso accordo tra le parti. Il datore di lavoro, nel fissare le ferie, deve tener conto delle esigenze dell’azienda e degli interessi del lavoratore. Il diritto alle ferie non è sostituibile con indennità durante il rapporto di lavoro (art. 36 Costituzione, D.Lgs. n. 66/2003).
Le ferie piene spettano dopo 12 mesi consecutivi di anzianità; prima maturano a dodicesimi, 173/12 ≅ 14,4 ore per ogni mese (art. 29), considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni (art. 30). Gli apprendisti fino a 16 anni hanno almeno 30 giorni di ferie; i lavoratori della panificazione già in forza al 31 dicembre 1994 conservano 27 giorni.
ROL: riduzione dell’orario di lavoro
Le ROL sono permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie. Per le imprese artigiane (Parte I del CCNL) l’art. 22 prevede, dal 1° luglio 1993, 16 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore. Si usano previa intesa con il datore, singolarmente o collettivamente; maturano a dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero) e vanno godute nell’anno. Le ore non utilizzate sono pagate al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Il monte di 76 ore, le 4 ore in più dal 1° gennaio 2027, le 8 ore per i turnisti dal 1° giugno 2024 e la liquidazione ad aprile delle ROL impiegatizie riguardano soltanto la Parte II del contratto (imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti, art. 19 come modificato dall’accordo di rinnovo del 6 giugno 2024). Fonte per la Parte I: testo del CCNL 6 dicembre 2021, artt. 22, 28 e 29.
Ex festività e festivita nazionali
Oltre alle ferie e alle ROL, il CCNL riconosce 4 giornate di permessi retribuiti in sostituzione delle ex festività soppresse (quelle abolite dalla legge nel corso degli anni). Queste giornate devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno, individualmente o collettivamente (es. durante la chiusura estiva del laboratorio).
Le festività nazionali e religiose tuttora vigenti (Capodanno, Epifania, Pasqua, ecc.) sono retribuite come giornate ordinarie. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una festività nazionale o una domenica, la sostituzione con un’altra giornata è concordata nell’ambito dell’impresa. La festività civile del 4 novembre è retribuita come domenica.
Permessi speciali e congedo matrimoniale
Il CCNL prevede alcune ulteriori fattispecie di assenza retribuita:
- Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, da fruire consecutivamente, con la normale retribuzione di fatto mensile. La richiesta va presentata di norma almeno 6 giorni prima;
- Permesso asilo nido (novità rinnovo 2024): fino a 8 ore annue frazionabili per l’inserimento del figlio/a all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia, concesse alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre;
- Congedo per assistenza intergenerazionale (Parte II del CCNL, imprese non artigiane fino a 15 dip.): 3 mezze giornate retribuite all’anno per assistenza a genitori anziani (75 anni o più) in caso di ricovero, dimissioni o visite mediche specialistiche.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ferie spettano nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato?
Quando maturano le ferie nel CCNL Artigianato Alimentare?
Le ferie non godute possono essere monetizzate?
Cosa sono le ex festività nel CCNL Artigianato Alimentare?
I permessi per inserimento all’asilo nido sono previsti?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.