Indice
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La guida

CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Tabelle retributive CCNL Tessile e Moda Artigianato 2024-2026

Guida ai minimi tabellari mensili lordi per le piccole imprese artigiane del tessile, abbigliamento, calzaturiero e lavorazioni a mano: livelli, aumenti programmati e struttura della busta paga.

In sintesi

Il CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo 16 luglio 2024, vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) prevede 7 livelli retributivi. Dal 1° ottobre 2026 è in vigore la quarta e ultima tranche: nel settore Abbigliamento il minimo è 1.454,41 € al 1° livello, 1.606,03 € al 3° e 1.675,42 € al 4°. Gli aumenti sono stati erogati in quattro tranche: luglio 2024, gennaio 2025, ottobre 2025 e ottobre 2026.

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  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Platea
~142.000 lavoratori, ~26.000 imprese artigiane
Ambito
Imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, lavorazioni a mano e su misura, pulitintolavanderie, occhialeria

Tabella riepilogativa dei minimi mensili lordi

Minimi tabellari mensili lordi – Settore Abbigliamento (Artigianato) – dal 1° ottobre 2025 e dal 1° ottobre 2026
Livello Profilo tipico Minimo dal 1° ottobre 2025 Minimo dal 1° ottobre 2026 Indennità di funzione Scatto anzianità
6S (Quadri) Quadro, dirigente di piccola impresa 2.039,91 € non pubblicato in fonte aperta +20,66 € 15,49 €
6 Impiegato direttivo, responsabile di reparto 1.910,15 € non pubblicato in fonte aperta — 12,91 €
5 Impiegato/intermedio specializzato, capo squadra 1.751,06 € non pubblicato in fonte aperta — 10,85 €
4 Operaio specializzato, impiegato qualificato 1.617,92 € 1.675,42 € — 9,30 €
3 Operaio qualificato, addetto a macchine specifiche 1.551,03 € 1.606,03 € — 8,26 €
2 Operaio comune, addetto a lavorazioni semplici 1.485,39 € 1.538,39 € — 7,75 €
1 Operaio generico, mansioni ausiliarie 1.404,41 € 1.454,41 € — 7,23 €

Nota: i valori si riferiscono al settore Abbigliamento (artigianato). Il sottosettore Tessile Calzaturiero presenta minimi leggermente superiori (es. livello 3: 1.559,10 €; livello 6S: 2.038,39 € da ottobre 2025). Gli importi sono al lordo di IRPEF e contributi previdenziali. Il quadro 6S percepisce l’indennità di funzione di 20,66 € aggiuntivi. Le tabelle delle quattro decorrenze sono state diffuse dalle parti con il verbale integrativo del 22 luglio 2024. Dal 1° ottobre 2026 il Tessile Calzaturiero ha 1.460,23 € al 1° livello, 1.548,15 € al 2°, 1.615,10 € al 3° e 1.684,50 € al 4°. Fonti: accordo di rinnovo 16 luglio 2024 (aumenti); tabelle ottobre 2026 dei settori Abbigliamento e Tessile sulla banca dati ilccnl.it (livelli da 1 a 4).

Struttura degli aumenti programmati 2023-2026

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha previsto aumenti retributivi erogati in quattro tranche su base quadriennale (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Il piano è stato costruito sul parametro del livello 3 come riferimento e propagato agli altri livelli in proporzione.

Cronologia degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo 16 luglio 2024
Tranche Decorrenza Note
1ª 1° luglio 2024 +28 € al 3° livello (tutti i settori)
2ª 1° gennaio 2025 +40 €; livello 3 abbigliamento: 1.502,03 €
3ª 1° ottobre 2025 +49 €; livello 3 abbigliamento: 1.551,03 €
4ª 1° ottobre 2026 +55 € abbigliamento (+56 € tessile calzaturiero); livello 3 abbigliamento: 1.606,03 €

L’incremento a regime al 3° livello è di 172 € nell’Abbigliamento e nelle Pulitintolavanderie, 173 € nel Tessile Calzaturiero, 171 € nelle Lavorazioni a mano e su misura, 174 € nell’Occhialeria; gli altri livelli sono riparametrati. A copertura della carenza contrattuale dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2024 è stata erogata ai lavoratori in forza al 16 luglio 2024 una una tantum di 110 € lordi (77 € per gli apprendisti, il 70%), non computabile ai fini del TFR, in due rate: 55 € a settembre 2024 e 55 € a marzo 2025.

Scatti di anzianità

Il CCNL prevede quattro scatti di anzianità biennali per i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie (art. 67); decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio. Gli importi per scatto, riferiti al livello, sono fissi e non assorbibili da altri miglioramenti. Dal 1° gennaio 2025 maturano gli scatti anche gli apprendisti, con un importo di 6,00 € per scatto non rapportato alla percentuale di retribuzione; nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie, agli apprendisti già in forza al 16 luglio 2024 resta la disciplina degli scatti vigente alla loro assunzione.

Importi mensili per scatto biennale (art. 67 come rinnovato nel 2024):

  • Livello 1: 7,23 €
  • Livello 2: 7,75 €
  • Livello 3: 8,26 €
  • Livello 4: 9,30 €
  • Livello 5: 10,85 €
  • Livello 6: 12,91 €
  • Livello 6S: 15,49 €

Cosa compone la busta paga oltre al minimo tabellare

Il minimo tabellare è la base retributiva garantita dal contratto collettivo, ma la busta paga effettiva può includere voci aggiuntive:

  • Scatti di anzianità: maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore.
  • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato aziendalmente, può essere assorbibile o non assorbibile a seconda di quanto concordato per iscritto.
  • Indennità di funzione: riservata al livello 6S (Quadri), pari a 20,66 € mensili.
  • Maggiorazioni per straordinario e lavoro notturno/festivo: disciplinate dall’art. sull’orario di lavoro.
  • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre, pari a un dodicesimo per ogni mese di servizio nell’anno.
  • Contributi EBNA/FSBA e San.Arti.: sono a carico del datore (bilateralità 125 € l’anno per dipendente, San.Arti. 10,42 € al mese); dal rinnovo 2024 la quota versata va indicata nel cedolino. L’impresa che non aderisce deve pagare al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) di 25 € lordi al mese per 13 mensilità.

Differenza tra CCNL Artigianato e CCNL Industria

Il presente CCNL si applica esclusivamente alle imprese artigiane che soddisfano i requisiti dimensionali e soggettivi della legge-quadro sull’artigianato (L. n. 443/1985). Non va confuso con il CCNL Tessile Abbigliamento Moda per le aziende industriali, siglato da Confindustria Moda con le stesse sigle sindacali ma con contenuti e minimi diversi (rinnovato a novembre 2024, vigenza aprile 2024 – marzo 2027, platea ~372.000 dipendenti). La distinzione è essenziale: un’impresa artigiana che applica per errore il contratto industriale (o viceversa) incorre in irregolarità retributiva e contributiva.

Casi pratici

Tizio – Operaio qualificato di livello 3 con due anni di anzianità
Tizio lavora come cucitore specializzato in una piccola sartoria artigiana dal giugno 2023. Da ottobre 2025 il suo minimo tabellare è 1.551,03 €. Avendo maturato due anni di servizio continuativo, ha già maturato il primo scatto di anzianità da 8,26 € mensili, portando la sua retribuzione base contrattuale a 1.559,29 € lordi. A dicembre 2025 percepisce la tredicesima pari a un mese di retribuzione base.
Caia – Impiegata di livello 5 in un laboratorio di moda
Caia è responsabile amministrativa di un laboratorio artigiano di abbigliamento. Inquadrata al livello 5, da ottobre 2025 percepisce un minimo tabellare di 1.751,06 € lordi mensili. Il datore le ha riconosciuto un superminimo non assorbibile di 80 € mensili concordato per iscritto. La sua retribuzione base è quindi 1.831,06 € lordi, oltre alla tredicesima.
Sempronio – Trasferimento da azienda industriale ad artigiana
Sempronio era inquadrato al livello 4 in un’azienda industriale del tessile (CCNL Industria, minimo ~1.800 € circa). Lascia quell’impiego e viene assunto da una piccola impresa artigiana: il nuovo datore applica il CCNL Artigianato, con livello 4 a 1.617,92 € da ottobre 2025. La differenza retributiva è dovuta alla diversa natura del contratto collettivo applicato: Sempronio deve verificare che l’azienda abbia i requisiti per qualificarsi come impresa artigiana.

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Domande frequenti

Qual è il minimo tabellare del livello 3 da ottobre 2025?
Il minimo tabellare del livello 3 è 1.551,03 € lordi mensili per il sottosettore Abbigliamento e 1.559,10 € per il Tessile Calzaturiero, in vigore dal 1° ottobre 2025 secondo le tabelle definite dal rinnovo del 16 luglio 2024.
Quando scatta l’aumento di ottobre 2026?
La quarta e ultima tranche di aumento decorre dal 1° ottobre 2026. L’aumento al 3° livello è di 55 € nell’Abbigliamento (56 € nel Tessile Calzaturiero): da quella data il 3° livello Abbigliamento è 1.606,03 € e il Tessile Calzaturiero 1.615,10 €. In tutto il rinnovo vale 172 € a regime al 3° livello Abbigliamento.
Il livello 6S ha una retribuzione aggiuntiva rispetto al livello 6?
Sì. Il livello 6S (Quadri) percepisce il minimo tabellare di 2.039,91 € più l’indennità di funzione di 20,66 €, per un totale contrattuale di 2.060,57 € lordi mensili da ottobre 2025.
Gli scatti di anzianità si perdono cambiando datore?
Sì. Gli scatti di anzianità maturano in ragione del servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Cambiando impresa, il conteggio riparte da zero, anche se si rimane nello stesso settore e con lo stesso livello di inquadramento.
Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
Il pagamento inferiore al minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi ai sindacati (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per richiedere le differenze retributive maturate.
Il CCNL Artigianato si applica anche alle cooperative tessili?
No. Il CCNL Artigianato si applica alle imprese che hanno la qualifica di impresa artigiana ai sensi della L. n. 443/1985. Le cooperative sociali o di produzione e lavoro applicano contratti collettivi diversi, anche se operano nel tessile.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani) e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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