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La guida

CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: preavviso e licenziamento

Guida ai termini di preavviso previsti dal CCNL Legno e Arredamento Artigianato per licenziamento e dimissioni: durate per livello, indennità sostitutiva, giusta causa e tutele legali per i lavoratori delle imprese artigiane.

In sintesi

Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato il preavviso dipende dal solo livello (art. 91, riscritto dall’accordo del 5 marzo 2024): 2 mesi per AS, A, B e C super, 1 mese per C, D ed E, 15 giorni per il livello F, senza differenze di anzianità. Gli stessi termini valgono per il licenziamento e per le dimissioni. In caso di mancato rispetto del preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Preavviso minimo
15 giorni (livello F)
Preavviso massimo
2 mesi (livelli AS, A, B e C super)
Norma legge di riferimento
Art. 2118-2119 c.c. – L. 604/1966 – D.Lgs. 23/2015

Il preavviso: cos’è e perché è fondamentale

Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sua effettiva cessazione. La sua funzione è duplice: consente al datore di trovare un sostituto e al lavoratore di cercare una nuova occupazione.

La disciplina del preavviso è fondamentalmente contrattuale: l’art. 2118 c.c. stabilisce il principio generale del preavviso per i contratti a tempo indeterminato, ma rimette ai contratti collettivi la determinazione dei termini concreti. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato fissa tali termini in funzione del livello di inquadramento del lavoratore, senza differenze di anzianità di servizio.

Una caratteristica importante del sistema artigiano è che lo stesso termine di preavviso si applica sia al licenziamento da parte del datore sia alle dimissioni del lavoratore (art. 91). Il preavviso è dunque simmetrico: chi recede deve rispettarlo, indipendentemente da chi prende l’iniziativa.

Tabella dei termini di preavviso

Termini di preavviso per licenziamento e dimissioni – CCNL Legno e Arredamento Artigianato (art. 91)
Livello Preavviso
AS 2 mesi
A 2 mesi
B 2 mesi
C super 2 mesi
C 1 mese
D 1 mese
E 1 mese
F 15 giorni

Fonte: art. 91 del CCNL Area Legno-Lapidei come riscritto dall’accordo di rinnovo 5 marzo 2024 (settore legno, arredo, mobili). Il termine dipende dal solo livello, non dall’anzianità. Il licenziamento e le dimissioni possono aver luogo in qualunque giorno della settimana; chi risolve il rapporto senza rispettare il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso, e al lavoratore preavvisato possono essere concessi brevi permessi per cercare una nuova occupazione.

Preavviso e dimissioni: le regole per il lavoratore

Quando è il lavoratore a prendere l’iniziativa di dimettersi, deve rispettare gli stessi termini di preavviso previsti per il licenziamento. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto (o, per i rapporti instaurati dal 12 marzo 2016, mediante la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro). Il lavoratore che non rispetta il preavviso di dimissioni è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva per il periodo non goduto.

Vi sono tuttavia ipotesi in cui il lavoratore può dimettersi senza preavviso:

  • Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): se il datore ha tenuto comportamenti gravi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto (es. mancato pagamento prolungato della retribuzione, comportamenti vessatori o molestie), il lavoratore può dimettersi immediatamente. In tal caso ha anche diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a suo favore.
  • Periodo di prova: durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso (vedi la guida dedicata).

Licenziamento: tipologie e rispetto del preavviso

Il datore di lavoro può risolvere il rapporto a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi principali:

  • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali (es. assenze ingiustificate reiterate, comportamenti scorretti non gravi). Richiede il preavviso contrattuale.
  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede il preavviso contrattuale.
  • Licenziamento per giusta causa: infrazione grave che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave insubordinazione, falsa certificazione medica). Non richiede preavviso (licenziamento «in tronco»).

Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi. L’omissione della forma scritta o dei motivi rende il licenziamento inefficace.

L’indennità sostitutiva del preavviso

Quando una delle parti risolve il rapporto senza rispettare il termine di preavviso (o con preavviso inferiore a quello dovuto), deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto (art. 2118 c.c.).

La retribuzione «globale di fatto» comprende non solo il minimo tabellare ma anche tutte le voci fisse e continuative della retribuzione (superminimi, indennità contrattuali, quota di tredicesima pro-quota). L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione INPS e a tassazione IRPEF ordinaria.

In alternativa all’indennità, il datore può optare per la dispensa dal lavoro durante il preavviso (c.d. «preavviso lavorato»): il lavoratore viene esonerato dalla prestazione ma continua a percepire la retribuzione per l’intero periodo di preavviso. In entrambi i casi il costo economico per il datore è equivalente.

Tutele contro il licenziamento illegittimo nelle imprese artigiane

Le imprese artigiane del legno-arredo sono nella quasi totalità microimprese o piccole imprese. Questo incide sul regime di tutele applicabile in caso di licenziamento illegittimo:

  • Imprese fino a 15 dipendenti (soglia più comune nell’artigianato): si applica la tutela indennitaria attenuata ex art. 9 D.Lgs. 23/2015 per i contratti a tutele crescenti (assunzioni dal 7 marzo 2015). Per i contratti anteriori vale l’art. 8 L. 604/1966 (indennità da 2,5 a 6 mensilità).
  • Imprese da 16 a 60 dipendenti (soglia rara nell’artigianato del legno): si applica il D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015.
  • Licenziamento discriminatorio o nullo: in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, il licenziamento discriminatorio (per ragioni di sesso, età, religione, opinioni politiche, ecc.) o ritorsivo è nullo e comporta la reintegra nel posto di lavoro con risarcimento integrale.

Casi pratici

Tizio – Operaio livello D, 7 anni di anzianità: preavviso in caso di licenziamento
Tizio è un falegname di livello D con 7 anni di anzianità. Il datore decide di licenziarlo per giustificato motivo oggettivo (riduzione dell’organico). Per il livello D il preavviso dell’art. 91 è di 1 mese, qualunque sia l’anzianità. Il datore deve comunicare il licenziamento in forma scritta con i motivi e rispettare il termine di preavviso (o corrispondere l’indennità sostitutiva). Tizio ha diritto anche al TFR maturato, alle ferie residue e ai ratei delle mensilità aggiuntive.
Caia – Impiegata livello B, dimissioni per giusta causa
Caia, impiegata di livello B con 4 anni di anzianità, da 3 mesi non riceve lo stipendio intero (il datore paga solo una parte). Caia si rivolge alla Fillea-Cgil, che le conferma il diritto alle dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.). Caia presenta le dimissioni telematicamente, indicando la giusta causa, ed è esentata dal preavviso. Ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (2 mesi per il livello B, art. 91), al TFR, alle ferie non godute e ai ratei delle mensilità aggiuntive. Può altresì richiedere la NASpI.
Sempronio – Licenziamento per giusta causa: nessun preavviso
Sempronio viene sorpreso dal datore a sottrarre materiale (legno e ferramenta) dall’opificio. Il datore avvia il procedimento disciplinare, contesta l’addebito per iscritto e, dopo le controdeduzioni di Sempronio, irroga il licenziamento per giusta causa senza preavviso. Sempronio ha diritto al TFR maturato e alle ferie non godute, ma non all’indennità sostitutiva del preavviso. Ha invece diritto alla NASpI, se ha i requisiti contributivi: anche il licenziamento per giusta causa è perdita involontaria del lavoro (INPS, circolare 142/2015).

Domande frequenti

Quanto preavviso spetta a un operaio livello D con 3 anni di anzianità?
Per il livello D il preavviso è di 1 mese (art. 91), con 3 anni di anzianità come con 20: il CCNL non lo gradua per anzianità.
Le dimissioni richiedono lo stesso preavviso del licenziamento?
Sì, l’art. 91 stabilisce gli stessi termini per il licenziamento e per le dimissioni del lavoratore non in prova. Chi recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere l’indennità sostitutiva.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto, comprensiva della quota pro-rata di tredicesima (le mensilità sono 13).
Esistono casi in cui il preavviso non è dovuto?
Il preavviso non è dovuto in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e durante il periodo di prova. In caso di giusta causa, chi recede non deve il preavviso e chi lo subisce ha diritto all’indennità sostitutiva.
Quali tutele ha il lavoratore artigiano in caso di licenziamento illegittimo?
Nelle imprese fino a 15 dipendenti (la gran parte delle artigiane del legno) si applica la tutela indennitaria attenuata. Il licenziamento discriminatorio o ritorsivo è sempre nullo e comporta la reintegra, a prescindere dalle dimensioni aziendali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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