Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: malattia e infortunio

Guida al trattamento economico e normativo in caso di malattia e infortunio sul lavoro nelle imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: comporto, integrazione contrattuale e ruolo di INPS e INAIL.

In sintesi

Il CCNL Legno Arredamento Artigianato prevede un periodo di comporto di 9 mesi (consecutivi o in 12 mesi per ricadute). Il rinnovo 2025 ha introdotto l’integrazione al 100% nei primi 3 giorni per i primi 3 eventi annui. L’infortunio è tutelato dall’INAIL con eventuali integrazioni contrattuali. Durante il comporto il licenziamento per malattia è vietato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
Confartigianato Legno e Arredo · Confartigianato Marmisti · CNA Produzione · CNA Costruzioni · Casartigiani · CLAAI (CCNL Area Legno-Lapidei, codice CNEL F060)
Parti firmatarie (sindacali)
Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Fonte
testo CCNL 25 marzo 2014, aggiornato dagli accordi del 13 marzo 2018 e del 5 marzo 2024 (pubblicati da Confartigianato Vicenza)
Comporto malattia
12 mesi consecutivi; 12 mesi in 18 mesi per più malattie o ricadute (apprendisti: 9 mesi)
Enti erogatori
INPS (malattia) · INAIL (infortuni e malattie professionali)

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – Aspetti principali – CCNL Legno Arredamento Artigianato
Aspetto Regola legge Miglioramento CCNL
Periodo di comporto Non determinato dalla sola legge; fissato dal CCNL 12 mesi consecutivi o 12 mesi in 18 per più malattie; apprendisti 9 mesi
Carenza (1°-3° giorno) Non coperta da INPS (solo dal 4° giorno) Operai: 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni se la malattia supera i 7 giorni
Indennità malattia INPS Dal 4° giorno: 50% fino al 20° giorno; 66,67% dal 21° giorno Operai: fino al 100% netto dal 4° al 180° giorno, poi 34% netto per al massimo 90 giorni; impiegati: intera retribuzione per sei mesi, poi 34% netto per 90 giorni
Infortunio INAIL 60% dal 4° giorno; 75% dal 91° giorno Integrazione fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno fino alla guarigione clinica
Sospensione periodo di prova Non prevista dalla legge La malattia sospende il periodo di prova per pari durata
Licenziamento per malattia Vietato durante il comporto CCNL conferma il divieto; possibile al superamento del comporto

La distinzione tra regola di legge e miglioramento contrattuale è fondamentale: il lavoratore ha diritto a entrambi i livelli di tutela, e il CCNL non può peggiorare quanto previsto dalla legge.

Il periodo di comporto: quanto dura e come si calcola

Il periodo di comporto è il limite massimo di assenza per malattia entro il quale il datore non può licenziare il lavoratore. Nel CCNL Legno e Arredamento Artigianato il comporto è fissato in 12 mesi consecutivi per la malattia continuativa (art. 49). Il limite di 9 mesi vale solo per gli apprendisti (9 mesi consecutivi o 9 mesi in 12 con ricadute).

In caso di ricadute (più episodi di malattia distinti), il comporto si applica quando le assenze complessive superano 12 mesi nell’arco di 18 mesi consecutivi. Il calcolo tiene conto di tutte le assenze per malattia nel periodo di riferimento, anche se distinte.

Se il lavoratore guarisce prima dello scadere del comporto, il rapporto riprende regolarmente. Se la malattia si prolunga oltre il comporto, il datore può recedere dal rapporto corrispondendo il TFR e l’indennità di preavviso; se è il lavoratore a chiedere la risoluzione, gli spetta il solo TFR.

Trattamento economico durante la malattia

La malattia è un istituto disciplinato in primo luogo dalla legge (artt. 2110 c.c., R.D.L. 1827/1935 e successivi), con l’INPS che eroga agli operai una indennità di malattia a partire dal quarto giorno di assenza (per gli impiegati dell’artigianato il trattamento è a carico dell’impresa):

  • Dal 4° al 20° giorno: indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera.
  • Dal 21° giorno in poi: indennità pari al 66,67% della retribuzione media giornaliera.

I primi tre giorni (c.d. carenza) non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Legno Artigianato (art. 49, lettera B) garantisce agli operai il 100% della retribuzione netta per i primi 3 giorni solo se la malattia dura più di 7 giorni, e un’integrazione fino al 100% netto dal 4° al 180° giorno; oltre i 180 giorni spetta un’indennità del 34% della retribuzione netta per al massimo 90 giorni. Agli impiegati spetta l’intera retribuzione globale per i primi sei mesi, poi il 34% netto per al massimo 90 giorni.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela economica è garantita dall’INAIL, non dall’INPS:

  • Giorno dell’infortunio: a carico del datore di lavoro (retribuzione piena).
  • Tre giorni successivi (carenza): indennità del 60% a carico del datore (art. 73 DPR 1124/1965).
  • Dal 4° al 90° giorno: indennità INAIL al 60%.
  • Dal 91° giorno in poi: indennità INAIL al 75%.

Il CCNL (art. 49) obbliga l’impresa a integrare l’indennità dell’istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno e fino alla guarigione clinica, per l’infortunio sul lavoro e per la malattia professionale. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica (infortunio) o per tutto il periodo di indennità per inabilità temporanea (malattia professionale).

Si precisa che la distinzione tra infortunio sul lavoro e malattia comune è importante: per gli infortuni il periodo di assenza non si computa ai fini del comporto contrattuale, che riguarda invece le sole malattie comuni.

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Obblighi di comunicazione e certificazione

In caso di malattia, il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione:

  1. Comunicazione immediata: il lavoratore deve avvisare il datore entro l’inizio del proprio orario di lavoro del primo giorno di assenza (di norma entro la mattinata).
  2. Certificato medico telematico: il medico curante deve rilasciare il certificato di malattia in via telematica al sistema INPS, che lo rende disponibile al datore. Il lavoratore deve comunicare al datore il numero di protocollo del certificato.
  3. Reperibilità: durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie indicate dall’INPS (di norma 10-12 e 17-19) per eventuali visite mediche di controllo disposte dal datore o dall’INPS.

Casi pratici

Tizio – Prima malattia dell’anno, giorni di carenza
Tizio, operaio, si ammala a febbraio e resta assente 5 giorni. Poiché la malattia non supera i 7 giorni, i primi 3 giorni non sono integrati dall’impresa; dal 4° giorno l’INPS paga il 50% e l’impresa integra fino al 100% della retribuzione netta. Se l’assenza fosse durata 10 giorni, anche i primi 3 sarebbero stati pagati al 100% netto.
Caia – Malattia lunga, rischio comporto
Caia è assente per una malattia grave ininterrotta da 7 mesi. Il comporto è di 12 mesi consecutivi: Caia ha ancora 5 mesi di protezione. Il datore non può licenziarla. Se al termine del comporto Caia non è ancora guarita, il datore potrà recedere con preavviso. Se è operaia, riceve l’indennità INPS integrata fino al 100% netto fino al 180° giorno e poi il 34% netto per al massimo 90 giorni; dovrebbe inoltre verificare se è iscritta a San.Arti. (fondo sanitario artigiani), che può offrire ulteriori prestazioni per ricoveri e cure.
Sempronio – Infortunio in laboratorio
Sempronio si ferisce con una macchina da legno durante il lavoro. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni. Il giorno dell’infortunio è retribuito dal datore. Per i tre giorni successivi il datore paga il 60%, dal 4° giorno l’INAIL; in ogni caso l’impresa integra fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno alla guarigione clinica. Il periodo di inabilità per infortunio non si computa nel comporto per malattia comune. Sempronio deve anche verificare se l’impresa è in regola con la valutazione del rischio (DVR) e i DPI per macchine da legno.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
12 mesi consecutivi per una malattia continuativa; con più malattie o ricadute, 12 mesi nell’arco di 18 mesi consecutivi (art. 49). Per gli apprendisti il limite è di 9 mesi.
Come viene integrato il trattamento INPS durante la malattia?
Per gli operai l’impresa integra fino al 100% della retribuzione netta dal 4° al 180° giorno e paga al 100% anche i primi 3 giorni se la malattia supera i 7; oltre i 180 giorni spetta il 34% netto per 90 giorni. Gli impiegati hanno l’intera retribuzione per sei mesi.
Cosa deve fare il lavoratore quando si ammala?
Deve comunicare subito l’assenza al datore e trasmettere il numero di protocollo del certificato medico telematico. Deve mantenersi reperibile nelle fasce orarie INPS (10-12 e 17-19) per le visite di controllo.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
L’INAIL paga dal 4° giorno (60%, poi 75% dal 91°); il CCNL obbliga l’impresa a integrare fino al 100% della retribuzione netta dal 1° giorno fino alla guarigione clinica. Il periodo di inabilità per infortunio non conta nel comporto contrattuale per malattia comune.
Il datore può licenziare il lavoratore malato?
No, durante il periodo di comporto (12 mesi, o 12 in 18 con più malattie) il licenziamento per malattia è vietato. È possibile solo al superamento del comporto, con preavviso e liquidazione di tutte le competenze di fine rapporto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e al verbale integrativo del 17 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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