Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

La tredicesima è l’unica mensilità aggiuntiva garantita a livello nazionale dal CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri. Il premio di risultato, dove presente, è negoziato nei distretti di Valenza, Vicenza e Arezzo. Tutto ciò che occorre sapere su calcolo, maturazione e ratei.

In sintesi

Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede la tredicesima mensilità per tutti i lavoratori, corrisposta entro dicembre. Per gli operai vale 173 ore di retribuzione; per gli impiegati è pari a una mensilità di fatto. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale; eventuale premio di risultato è negoziato a livello aziendale.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
10 febbraio 2026
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
Tredicesima
Sì (obbligatoria per legge e CCNL)
Quattordicesima
Non prevista dal contratto nazionale

Tabella riepilogativa tredicesima

Tredicesima mensilità – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri (valori indicativi)
Livello Minimo mensile (giu. 2025) Tredicesima lorda (operai: 173 ore) Tredicesima lorda (impiegati: 1 mese)
7 (incl. ind. funzione) 2.464,97 € 2.464,97 € 2.464,97 €
6 2.212,40 € 2.212,40 € 2.212,40 €
5 1.928,22 € 1.928,22 € 1.928,22 €
4 1.804,87 € 1.804,87 € 1.804,87 €
3 1.734,59 € 1.734,59 € 1.734,59 €
2 1.574,39 € 1.574,39 € 1.574,39 €

La tredicesima è calcolata sulla retribuzione di fatto (minimo + scatti + superminimi), non sul solo minimo tabellare. I valori indicati si riferiscono al solo minimo tabellare. La tredicesima è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF e contribuzione previdenziale come il normale stipendio.

Cos’è la tredicesima e chi ne ha diritto

La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) è una retribuzione aggiuntiva che il datore è tenuto a corrispondere a tutti i lavoratori dipendenti. Nel settore privato la sua erogazione è garantita da norme di legge, dalla contrattazione collettiva e dalla prassi consolidata. Nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri è espressamente prevista e ne sono disciplinate le modalità di calcolo per operai e impiegati.

Ne hanno diritto tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato, i lavoratori in part-time (in misura proporzionale) e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (in misura proporzionale all’anzianità maturata nell’anno).

Calcolo della tredicesima: operai e impiegati a confronto

Il CCNL distingue la modalità di calcolo tra le due categorie:

  • Operai: la tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione normale (il divisore orario del contratto è 173, ottenuto dividendo il minimo mensile per il numero convenzionale di ore mensili). La retribuzione oraria è quindi: minimo mensile ÷ 173.
  • Impiegati: la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo tabellare + scatti di anzianità maturati + eventuali superminimi non assorbibili). Non include le componenti variabili (straordinari, premi).

In entrambi i casi, se il lavoratore ha prestato servizio per l’intero anno (da gennaio a dicembre), matura l’intera tredicesima. In caso di rapporto iniziato o cessato durante l’anno, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (una frazione di mese superiore a 15 giorni si arrotonda a mese intero).

La quattordicesima: non prevista dal contratto nazionale

A differenza di alcuni altri contratti nazionali (es. commercio, turismo), il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo istituto può essere presente in contratti integrativi aziendali o accordi di distretto, ma non costituisce un diritto minimo garantito da questo CCNL. Prima di affidarsi alla presenza della quattordicesima, è quindi necessario verificare il proprio contratto aziendale.

Premio di risultato e contrattazione di secondo livello

Il premio di risultato (PDR) è un istituto retributivo variabile legato al raggiungimento di obiettivi definiti a livello aziendale o di distretto (es. produttività, qualità, presenza). Il CCNL nazionale non ne fissa importi: rimanda alla contrattazione di secondo livello.

Nei tre principali distretti oraferi italiani esistono accordi integrativi che prevedono premi aziendali o territoriali. Il PDR è tassato in modo agevolato: l’IRPEF sostitutiva è del 10% sui premi fino a 3.000 € (limiti e soglie ridefiniti dalla Legge di Bilancio di anno in anno), a beneficio del lavoratore che sceglie tale regime.

Casi pratici

Tizio — Operaio (liv. 5), tredicesima intera
Tizio ha lavorato per l’intero anno 2026 al livello 5 con minimo tabellare 1.928,22 €. La tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione: retribuzione oraria = 1.928,22 ÷ 173 = 11,14 €. Tredicesima lorda = 11,14 × 173 = 1.928,22 € (in pratica, una mensilità intera al minimo). Avendo 2 scatti biennali (29,64 € ciascuno), la tredicesima effettiva è calcolata sulla retribuzione di fatto: 1.928,22 + 59,28 = 1.987,50 €.
Caia — Impiegata (liv. 6) assunta a luglio, tredicesima pro-quota
Caia è assunta il 1° luglio 2026. A dicembre ha maturato 6 mesi interi di servizio. Ha diritto a 6/12 della tredicesima: 2.212,40 € × 6/12 = 1.106,20 € lordi. Se l’azienda ha un accordo di premio di risultato per il distretto di Arezzo, Caia può aver diritto anche a una quota del PDR proporzionale ai mesi lavorati, se l’accordo lo prevede.
Sempronio — Operaio che cessa il rapporto in novembre
Sempronio rassegna le dimissioni con effetto 15 novembre 2026. Ha maturato 10 mesi e mezzo. I mesi interi sono 10; la metà mese (16-30 nov.) si arrotonda a mese intero perché supera i 15 giorni: dunque ha diritto a 11/12 della tredicesima. L’azienda la eroga nella busta paga finale insieme alla liquidazione del TFR.

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Domande frequenti

Il CCNL Orafi Argentieri prevede la quattordicesima?
No. Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri non prevede una quattordicesima mensilità a livello nazionale. Eventuali mensilità aggiuntive possono essere previste da accordi aziendali o integrativi territoriali.
Come si calcola la tredicesima per un operaio?
Per gli operai, la tredicesima è pari a 173 ore di retribuzione normale. Il rateo mensile è 1/12 per ogni mese intero lavorato nell’anno.
Come si calcola la tredicesima per un impiegato?
Per gli impiegati la tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione di fatto (minimo + scatti + superminimi). Il rateo mensile è 1/12 per ogni mese intero di servizio.
Quando viene pagata la tredicesima nel settore orafo?
La tredicesima viene corrisposta entro il mese di dicembre, di norma contestualmente alla busta paga o prima delle festività natalizie.
Il premio di risultato è previsto dal CCNL?
Il CCNL non fissa importi di premio di risultato a livello nazionale. Il premio viene negoziato a livello aziendale o territoriale ed è tassato in modo agevolato (10% IRPEF sostitutiva) nei limiti di legge.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tredicesima mensilita e una retribuzione differita di matura nel settore orafo: spetta a tutti i lavoratori subordinati e si rapporta ai mesi di servizio prestati nell'anno.
  • L'eventuale quattordicesima e le mensilita aggiuntive ulteriori non sono imposte dalla legge generale ma dipendono dalle previsioni del CCNL orafi argentieri gioiellieri vigente.
  • I premi di risultato e di produzione hanno natura variabile e sono regolati dalla contrattazione, collettiva o aziendale.
  • In caso di cessazione in corso d'anno, le mensilita aggiuntive spettano in proporzione ai mesi lavorati (ratei).
  • Gli importi e i criteri di calcolo vanno verificati sulle tabelle retributive del CCNL di settore vigente.
Indice dei contenuti

Nel comparto orafo, argentiero e della gioielleria la struttura della retribuzione non si esaurisce nella paga mensile: comprende mensilita aggiuntive e, spesso, componenti variabili legate ai risultati. La tredicesima, l'eventuale quattordicesima e i premi rappresentano una parte significativa del reddito annuo dell'orafo e dell'addetto alla vendita di preziosi. Capire da dove nascono e come si calcolano evita fraintendimenti, soprattutto quando il rapporto inizia o finisce nel corso dell'anno.

La tredicesima come retribuzione differita

La tredicesima mensilita, o gratifica natalizia, e una mensilita aggiuntiva che spetta a tutti i lavoratori subordinati. Ha natura di retribuzione differita: matura mese per mese nel corso dell'anno e si eroga di norma in prossimita delle festivita di fine anno. L'importo e tipicamente pari a una mensilita della retribuzione, ma la base di calcolo - quali voci vi rientrano - e definita dal CCNL orafi argentieri gioiellieri vigente, che va consultato per il dettaglio.

La quattordicesima e le ulteriori mensilita

A differenza della tredicesima, la quattordicesima non e un diritto generale di legge: esiste solo se prevista dal contratto collettivo o da un accordo aziendale, oppure se entrata stabilmente nell'uso aziendale. Occorre quindi verificare se il CCNL di settore la contempli e con quali modalita di maturazione ed erogazione. Lo stesso vale per eventuali mensilita ulteriori: la loro spettanza e la loro misura dipendono interamente dalla fonte contrattuale.

I premi di risultato e di produzione

I premi costituiscono la componente variabile della retribuzione. Possono essere collegati a obiettivi di produttivita, redditivita, qualita o efficienza, e sono tipicamente regolati dalla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale. La loro erogazione e subordinata al raggiungimento dei parametri concordati; non si tratta quindi di importi fissi garantiti. Per i premi di risultato possono inoltre operare specifici regimi fiscali e contributivi agevolati, secondo la normativa vigente al momento dell'erogazione.

La maturazione per ratei

Un punto pratico ricorrente riguarda il rapporto che non copre l'intero anno. In caso di assunzione, dimissioni o licenziamento in corso d'anno, le mensilita aggiuntive spettano in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati: si parla di ratei. Anche i periodi di sospensione del rapporto possono incidere sulla maturazione, secondo le regole del contratto. Alla cessazione, i ratei maturati e non ancora erogati vanno liquidati con le competenze finali.

Effetti su TFR e istituti collegati

Le mensilita aggiuntive incidono su altri istituti: in particolare concorrono, secondo i criteri del CCNL, alla base di calcolo del TFR e possono rilevare per altre indennita. Anche per questo e importante che siano correttamente esposte in busta paga. La componente variabile dei premi, invece, segue regole proprie quanto all'incidenza sugli altri istituti, che vanno verificate caso per caso.

Come verificare la correttezza

Per controllare di percepire quanto dovuto conviene confrontare la busta paga con la tabella retributiva del CCNL orafi vigente e con gli eventuali accordi aziendali sui premi. In caso di rapporto iniziato o cessato in corso d'anno, occorre verificare il calcolo dei ratei. Conservare i prospetti paga e gli accordi sui premi e utile per ricostruire le competenze e contestare eventuali errori entro i termini di prescrizione.

Domande frequenti

La tredicesima spetta anche se ho lavorato solo qualche mese?

Si, in proporzione ai mesi di servizio prestati. La tredicesima e una retribuzione differita che matura mensilmente, quindi in caso di rapporto parziale nell'anno spettano i relativi ratei.

Ho sempre diritto alla quattordicesima?

No. La quattordicesima non e prevista dalla legge generale: spetta solo se la contempla il CCNL orafi argentieri gioiellieri vigente o un accordo aziendale. Va verificato il contratto applicato.

I premi di produzione sono un importo fisso garantito?

No. I premi hanno natura variabile e sono legati al raggiungimento di obiettivi definiti dalla contrattazione, di norma aziendale. La loro erogazione dipende dal conseguimento dei parametri concordati.

Le mensilita aggiuntive influiscono sul TFR?

Tipicamente si, secondo i criteri del CCNL che definiscono la retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Va verificato quali voci concorrono nel contratto applicato.

Dove trovo l'importo esatto della tredicesima?

L'importo e di norma pari a una mensilita, ma la base di calcolo e le voci incluse sono definite dalle tabelle retributive del CCNL orafi vigente, da consultare per il caso concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.