Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: maternità, paternità e congedi parentali

Nel settore orafo, dove la presenza femminile è significativa nelle lavorazioni di precisione e negli uffici amministrativi e commerciali, le tutele per maternità e congedi parentali assumono particolare rilievo. Il contratto migliora il quadro di legge garantendo l’integrazione retributiva al 100% durante il congedo obbligatorio.

In sintesi

Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri integra l’indennità INPS di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione netta. Il congedo di paternità obbligatorio (10 giorni) è disciplinato dalla legge. Il divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino a un anno del bambino è assoluto e inderogabile.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ultimo rinnovo
10 febbraio 2026
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
D.Lgs. 151/2001; D.Lgs. 105/2022; D.Lgs. 81/2008

Tabella riepilogativa maternità e congedi

Maternità e congedi parentali – legge e integrazione CCNL Orafi
Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retrib. media giorn. Integrazione al 100%
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni entro 5 mesi 100% (INPS) Già al 100% per legge
Congedo parentale (madre) Max 3 mesi non trasf. 30% fino a 12 anni figlio / 60% primo mese Nessuna integrazione aggiuntiva obbligatoria
Congedo parentale (padre) Max 3 mesi non trasf. 30% fino a 12 anni figlio / 60% primo mese Nessuna integrazione aggiuntiva obbligatoria
Astensione anticipata (rischio) Fino al parto + post 80% (INPS) Integrazione al 100%

Le percentuali INPS sono quelle vigenti al 2026 dopo le modifiche del D.Lgs. 105/2022 (c.d. Decreto Trasparenza). Per i figli nati o adottati da gennaio 2024, il primo mese di congedo parentale è retribuito al 60%, il secondo al 60% (novità 2024), i successivi al 30%.

Congedo di maternità obbligatorio: cos’è e come funziona

Il congedo di maternità obbligatorio dura complessivamente 5 mesi (D.Lgs. 151/2001) e può essere fruito in due modi:

  • Formula classica: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo.
  • Formula flessibile: 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo, a condizione che il medico e l’INPS attestino l’assenza di rischi per la salute della madre e del nascituro.

Durante il congedo obbligatorio, l’INPS eroga un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede che il datore di lavoro integri tale indennità fino al 100% della retribuzione contrattuale netta: la lavoratrice non subisce quindi alcuna riduzione del reddito durante il congedo obbligatorio.

Congedo di paternità obbligatorio

Il congedo di paternità obbligatorio, introdotto stabilmente dall’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 e potenziato dal D.Lgs. 105/2022, prevede 10 giorni da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall’adozione). L’indennità è al 100% della retribuzione a carico INPS: il padre non subisce perdita di reddito. Questi giorni si aggiungono al congedo parentale facoltativo e non possono essere ceduti alla madre.

Congedo parentale: diritti e trattamento economico

Il congedo parentale (D.Lgs. 151/2001, artt. 32-46, come modificato dal D.Lgs. 105/2022) spetta a ciascun genitore per un massimo di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore, entro il dodicesimo anno di vita del figlio.

L’indennità INPS durante il congedo parentale varia:

  • Per il primo mese: 60% della retribuzione (novità dal 2024 per i figli nati o adottati da gennaio 2024).
  • Per il secondo mese: 60% (elevato dal 2024).
  • Per i mesi successivi: 30%.

Il CCNL Orafi Argentieri non prevede un’integrazione aggiuntiva obbligatoria del congedo parentale oltre quanto disposto dalla legge: il miglioramento contrattuale si concentra sul congedo di maternità obbligatorio.

Tutela della lavoratrice durante la gravidanza

Il divieto di licenziamento della lavoratrice decorre dall’inizio della gravidanza (certificata dal medico) fino al compimento di un anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001, art. 54). Il licenziamento intimato in tale periodo è nullo. Anche il licenziamento collettivo non può riguardare la lavoratrice gestante o in congedo obbligatorio.

Attenzione specifica nel settore orafo: la lavoratrice esposta a sostanze chimiche pericolose (acidi, solventi, polveri di metalli pesanti) deve essere adibita a mansioni alternative non a rischio durante la gravidanza e l’allattamento. Se non è possibile una mansione alternativa, il datore deve richiedere all’Ispettorato del Lavoro l’astensione anticipata con indennità INPS.

Casi pratici

Tizio — Padre orafo, 10 giorni di paternità obbligatoria
Alla nascita della figlia, Tizio ha diritto a 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS. Li fruzionerà nei primi 5 mesi dalla nascita, comunicando al datore la fruizione con almeno 5 giorni di anticipo. Non è necessaria l’approvazione del datore: è un diritto. Tizio può scegliere di fruirli anche non consecutivamente.
Caia — Lavoratrice in fonderia, astensione anticipata
Caia è addetta a una mansione di fonderia con esposizione a vapori acidi. Appena accerta la gravidanza, informa il datore. Il responsabile della sicurezza valuta il rischio e, non potendo assegnare una mansione alternativa sicura, richiede all’Ispettorato del Lavoro di Vicenza l’astensione anticipata. Caia inizia l’astensione dal 3° mese di gravidanza invece del 7°: l’INPS eroga l’80%, integrata dal datore al 100% per tutta la durata.
Sempronia — Congedo parentale dopo la maternità
Sempronia, impiegata al livello 6, al termine del congedo obbligatorio di 5 mesi decide di fruire di altri 2 mesi di congedo parentale. Il primo mese è retribuito al 60% dall’INPS, il secondo al 60%. Il datore non deve integrare questi mesi oltre il minimo di legge. Alla fine dei 7 mesi totali di assenza (5 obbligatori + 2 parentali), Sempronia rientra al lavoro al medesimo livello e mansione, con piena anzianità.

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Domande frequenti

Quanto percepisce la lavoratrice orafa durante la maternità obbligatoria?
L’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera per i 5 mesi di congedo obbligatorio. Il CCNL Orafi Argentieri prevede che il datore integri tale indennità fino al 100% della retribuzione contrattuale netta.
Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano al padre?
Il D.Lgs. 105/2022 prevede 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuito al 100% dall’INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita.
Il CCNL prevede il congedo parentale?
Sì. Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 151/2001: ciascun genitore ha diritto a 3 mesi (non trasferibili). Dal 2024 il primo e secondo mese sono retribuiti al 60% dall’INPS.
Una lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
No. Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento intimato in tale periodo è nullo per legge.
Il CCNL prevede tutele specifiche per le lavoratrici esposte a sostanze pericolose in gravidanza?
Sì. La normativa impone al datore di valutare i rischi e adibire la lavoratrice a mansioni alternative. Se non è possibile, deve richiedere l’astensione anticipata con indennità INPS integrata al 100% dal contratto.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026 e alla normativa vigente (D.Lgs. 151/2001, D.Lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tutela della maternita nel CCNL Orafi e Argentieri si fonda sul D.Lgs. 151/2001: congedo di maternita di 5 mesi e divieto di licenziamento fino al compimento di 1 anno del bambino.
  • E previsto il congedo di paternita obbligatorio e la possibilita di astensione flessibile della madre secondo le condizioni di legge.
  • Spettano il congedo parentale, i riposi giornalieri e i congedi per malattia del figlio, con trattamento secondo legge e CCNL vigente.
  • Durante il periodo protetto il rapporto e tutelato; il rientro avviene con conservazione di mansioni e inquadramento.
  • Indennita e integrazioni si leggono sulle circolari INPS aggiornate e sul CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il comparto orafo, argentiero e della gioielleria e fatto di laboratori dove convivono lavorazioni artigianali di precisione e una significativa presenza femminile, in particolare nelle fasi di incassatura, lucidatura e finitura. La tutela della maternita e della genitorialita assume qui un rilievo concreto, perche la continuita delle competenze e preziosa e la legge appronta un sistema di garanzie che il CCNL integra e cala nella realta del settore.

Il congedo di maternita

Il pilastro della tutela e il congedo di maternita disciplinato dal D.Lgs. 151/2001: un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cinque mesi complessivi, di norma articolato attorno alla data presunta del parto, durante il quale spetta un’indennita. La lavoratrice puo avvalersi, nei limiti e alle condizioni di legge, della flessibilita che consente di modulare la collocazione del periodo, sempre nel rispetto della tutela della salute propria e del nascituro.

Il divieto di licenziamento

A protezione della maternita opera un divieto di licenziamento che copre dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di eta del bambino. In questo arco di tempo il recesso del datore e di regola vietato, salvo ipotesi tassative come la giusta causa o la cessazione dell’attivita. E una tutela forte, che mira a evitare che la genitorialita si traduca in una penalizzazione sul piano occupazionale.

Il congedo di paternita

Accanto alla madre, la legge riconosce al padre un congedo di paternita obbligatorio, da fruire nel periodo intorno alla nascita, oltre alle ipotesi in cui il padre subentra nella tutela in luogo della madre. Si tratta di un riconoscimento del ruolo paterno nella cura del figlio nei primi giorni di vita, con un trattamento economico secondo le regole vigenti, da verificare nella loro versione aggiornata.

Congedo parentale e riposi

Dopo il congedo di maternita, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale, un periodo di astensione facoltativa entro i limiti di eta del figlio e di durata complessiva stabiliti dalla legge, con un’indennita parametrata secondo le regole vigenti. Spettano inoltre i riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino e i congedi per la malattia del figlio. Nei laboratori orafi, dove l’organizzazione e spesso flessibile, la fruizione di questi istituti richiede un coordinamento con i tempi della lavorazione.

Salute, sicurezza e mansioni

La normativa prevede una tutela rafforzata della salute della lavoratrice in gravidanza e nel periodo successivo: ove la mansione comporti rischi — si pensi all’uso di sostanze chimiche nei processi di galvanica o lucidatura tipici del settore — il datore deve adottare misure di protezione e, se necessario, adibire la lavoratrice a mansioni compatibili, fino all’eventuale astensione anticipata nei casi previsti. La valutazione dei rischi specifici e qui particolarmente rilevante.

Il rientro al lavoro

Al termine dei periodi di congedo la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a rientrare nella stessa unita produttiva, conservando mansioni e inquadramento e beneficiando di eventuali miglioramenti maturati nel frattempo. Il rientro deve avvenire senza penalizzazioni; il sistema delle tutele mira a rendere compatibile la cura dei figli con la prosecuzione di una carriera professionale, anche in un settore artigiano dove le competenze maturano nel tempo.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternita nel settore orafo?

Cinque mesi complessivi di astensione obbligatoria, secondo il D.Lgs. 151/2001, di norma attorno alla data presunta del parto, con possibilita di flessibilita alle condizioni di legge.

Posso essere licenziata durante la gravidanza?

No, salvo ipotesi tassative. Il divieto di licenziamento opera dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno di eta del bambino, con poche eccezioni come la giusta causa.

Spetta il congedo di paternita?

Si. Il padre ha diritto a un congedo di paternita obbligatorio nel periodo intorno alla nascita, oltre alle ipotesi in cui subentra nella tutela al posto della madre.

Se la mia mansione e a rischio in gravidanza, cosa accade?

Il datore deve adottare misure di protezione e, se necessario, adibirti a mansioni compatibili; nei casi previsti e ammessa l'astensione anticipata. Nel settore orafo conta la valutazione dei rischi chimici.

Al rientro mantengo le stesse mansioni?

Si. Hai diritto a rientrare nella stessa unita produttiva conservando mansioni e inquadramento, beneficiando di eventuali miglioramenti maturati durante l'assenza, senza penalizzazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.