Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: ferie, permessi e ROL

Nelle emittenti locali il diritto alle ferie si scontra spesso con la continuità dei palinsesti: il CCNL Aeranti-Corallo bilancia le esigenze operative con le tutele del lavoratore.

In sintesi

Il CCNL Aeranti-Corallo riconosce quattro settimane di ferie annue (irrinunciabili), permessi retribuiti per lutto e matrimonio (15 giorni), 150 ore triennali per diritto allo studio e 10 ore annue per permessi sindacali. La programmazione ferie deve tenere conto delle esigenze dell’emittente.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriale)
Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
Parti firmatarie (sindacali)
CISAL Terziario con assistenza CISAL
Vigenza
1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
Art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003 (artt. 10-12); L. 30/2000 (maternità); D.Lgs. 151/2001

Tabella riepilogativa

Ferie e principali permessi retribuiti – CCNL Aeranti-Corallo
Istituto Durata Note
Ferie annue (5 giorni/settimana) 20 giorni lavorativi (4 settimane) Irrinunciabili; almeno 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore
Ferie annue (6 giorni/settimana) 24 giorni lavorativi (4 settimane) Stessa logica di fruizione
Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuito; applicabile anche per unione civile
Permesso per lutto 3 giorni per evento Per decesso di familiare stretto (coniuge, genitori, figli, fratelli)
Permessi sindacali 10 ore per anno Retribuite; per assemblea o attività RSA/RSU
Diritto allo studio 150 ore nel triennio Per lavoratori iscritti a corsi scolastici o universitari

Il CCNL Aeranti-Corallo richiama le disposizioni legislative in materia di congedi parentali, permessi per assistenza a familiari disabili (Legge 104/1992) e ogni altro permesso previsto dalla legge, che si applicano direttamente anche al settore.

Ferie: la disciplina contrattuale

Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale (art. 36 Cost.) e contrattuale irrinunciabile. Nessun accordo individuale può sostituire le ferie con un’indennità economica durante il corso del rapporto di lavoro; ciò è possibile solo alla cessazione del rapporto (liquidazione delle ferie residue).

Le quattro settimane di ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno: un lavoratore assunto il 1° luglio, al 31 dicembre avrà maturato circa 10 giorni lavorativi di ferie (la metà). Nel settore radiotelevisivo, la programmazione delle ferie deve tenere conto della continuità dei palinsesti: il datore ha facoltà di frazionare il godimento delle ferie, purché garantisca almeno due settimane consecutive su richiesta del lavoratore entro l’anno di maturazione, e le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi.

Festività nazionali

Il contratto riconosce le festività nazionali previste dalla legge. Per le emittenti locali che trasmettono anche nei giorni festivi, il lavoratore che presta servizio in tali giornate ha diritto a:

  • La retribuzione ordinaria per le ore lavorate.
  • Una maggiorazione del 30% sulla quota oraria per il lavoro festivo ordinario.
  • Un giorno di riposo compensativo in altra giornata della settimana, oppure, in alternativa, l’indennità sostitutiva concordata.

Permessi per eventi familiari e personali

Il CCNL prevede permessi retribuiti per eventi specifici:

  • Matrimonio o unione civile: 15 giorni consecutivi di calendario, retribuiti integralmente. Il lavoratore deve comunicare la data con ragionevole anticipo.
  • Lutto familiare: 3 giorni di calendario retribuiti per il decesso di coniuge, convivente stabile, genitori, figli, fratelli e sorelle. La documentazione del decesso va prodotta al rientro.
  • Donazione sangue: giornata di riposo retribuita ai sensi della L. 584/1967, richiamata dal CCNL.

Diritto allo studio: le 150 ore

I lavoratori che frequentano corsi di scuola pubblica o privata riconosciuta (scuola dell’obbligo, maturità, corsi universitari, master riconosciuti) hanno diritto a un monte-ore di permessi retribuiti pari a 150 ore nel triennio, usufruibili compatibilmente con le esigenze organizzative dell’emittente. L’istituto deriva dall’accordo interconfederale del 1973 e viene recepito dal CCNL. Il lavoratore deve documentare l’iscrizione e la frequenza.

Permessi sindacali

I lavoratori componenti della RSA o RSU hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento dell’attività sindacale. Il CCNL Aeranti-Corallo prevede 10 ore annue di permesso retribuito per assemblea sindacale, ripartite tra tutti i lavoratori dell’unità produttiva. I rappresentanti sindacali possono usufruire di ulteriori permessi non retribuiti per partecipare a trattative o congressi sindacali.

Casi pratici

Tizio – Tecnico che vuole le ferie in agosto
Tizio chiede di fruire di tre settimane consecutive di ferie in agosto. L’emittente può accordarle salvo esigenze oggettive di palinsesto. Il datore non può però negare sistematicamente le ferie: due settimane consecutive devono essere garantite su richiesta del lavoratore nell’anno di maturazione. Se le ferie vengono spostate per esigenze aziendali, devono essere fruite entro i 18 mesi successivi.
Caia – Speaker che si sposa
Caia comunica all’emittente il suo matrimonio previsto per il 15 giugno 2026. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito, che decorrerà presumibilmente dal 15 giugno. Durante questo periodo riceverà la normale retribuzione mensile e il periodo si computa a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio.
Sempronio – Operatore che frequenta l’università
Sempronio, operatore di ripresa al 3° livello, è iscritto alla facoltà di Scienze della Comunicazione. Ha diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio contrattuale per seguire le lezioni e gli esami. Deve presentare domanda all’emittente con ragionevole anticipo e documentare l’iscrizione universitaria. Le assenze vengono inserite in busta paga come «permesso diritto allo studio» e non incidono sulle ferie.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano ai lavoratori delle emittenti locali?
Quattro settimane annue (20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni, 24 per chi lavora su 6 giorni). Le ferie sono irrinunciabili: non possono essere sostituite da un’indennità durante il rapporto.
Il lavoratore può scegliere quando fare le ferie?
Le ferie vengono programmate dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze produttive e delle preferenze del lavoratore. Almeno due settimane consecutive devono essere garantite su richiesta, entro l’anno di maturazione.
Quanti giorni di permesso per il matrimonio?
15 giorni di calendario retribuiti per matrimonio o unione civile, da fruire in occasione dell’evento.
Esiste il diritto allo studio nel CCNL radiotelevisivo?
Sì. I lavoratori che frequentano corsi scolastici o universitari hanno diritto a 150 ore di permesso retribuito nel triennio, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’emittente.
Le ferie maturate ma non godute vengono pagate alla fine del rapporto?
Sì. Le ferie non godute alla cessazione del rapporto si liquidano con un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni non fruiti.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il diritto alle ferie e' irrinunciabile e garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 c.c.; il minimo legale e' di quattro settimane l'anno (D.Lgs. 66/2003).
  • Le radio e TV private a programmazione continua organizzano ferie e permessi su turni che devono comunque assicurare il riposo del lavoratore.
  • I permessi ROL e gli ex festivita' hanno natura contrattuale: monte ore e modalita' di fruizione sono nelle tabelle del CCNL vigente.
  • Almeno due settimane di ferie vanno godute nell'anno di maturazione; il resto entro 18 mesi.
  • Le ferie non sono di norma monetizzabili in costanza di rapporto, salvo quelle eccedenti il minimo.
Indice dei contenuti

Il settore delle emittenti radiotelevisive private vive di palinsesti continui: la programmazione non si ferma, e questo si riflette sull'organizzazione di ferie, permessi e riposi del personale tecnico, redazionale e amministrativo. La disciplina di base resta quella comune, ma la sua applicazione richiede flessibilita' nei turni.

Le ferie: un diritto irrinunciabile

Le ferie annuali retribuite sono garantite dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109 c.c. e costituiscono un diritto irrinunciabile, funzionale al recupero delle energie psicofisiche. Il D.Lgs. 66/2003 fissa il minimo in quattro settimane annue. In un'azienda a ciclo continuo come un'emittente, il datore stabilisce il periodo di godimento tenendo conto delle esigenze produttive ma anche degli interessi del lavoratore, attraverso una programmazione a turni.

I tempi di godimento e il divieto di monetizzazione

La legge scandisce la fruizione: almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore, e le restanti entro i diciotto mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione. Le ferie corrispondenti al minimo legale non possono essere sostituite da un'indennita' economica in costanza di rapporto: monetizzabile e' solo l'eventuale residuo eccedente il minimo, secondo le tabelle del CCNL vigente, e comunque alla cessazione spetta l'indennita' per ferie non godute.

I permessi ROL e gli ex festivita'

Accanto alle ferie esistono i permessi retribuiti, tra cui i ROL (riduzioni dell'orario di lavoro) e i permessi per le ex festivita' soppresse. A differenza delle ferie, questi istituti hanno natura contrattuale: il monte ore annuo, le regole di maturazione e le modalita' di fruizione sono integralmente disciplinati dalle tabelle del CCNL vigente. Nelle emittenti, dove gli orari seguono il palinsesto, il loro utilizzo va coordinato con i turni.

Lavoro a turni e riposi

La continuita' della programmazione comporta turnazioni che il D.Lgs. 66/2003 disciplina sotto il profilo dei riposi: undici ore consecutive di riposo giornaliero e un riposo settimanale di almeno ventiquattro ore, di norma in coincidenza della domenica, ma con i temperamenti previsti per le attività a ciclo continuo. Il rispetto di questi limiti e' il presidio essenziale a tutela della salute di chi opera su fasce orarie ampie.

Maturazione durante le assenze

Le ferie maturano normalmente durante i periodi di sospensione tutelati, come malattia, maternita' e infortunio, mentre per altri istituti la maturazione segue le regole specifiche. La gestione dei ratei in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno avviene in dodicesimi, secondo i criteri delle tabelle del CCNL vigente.

Fruizione e programmazione

Il punto di equilibrio resta la programmazione: in un'azienda che non chiude mai, ferie e permessi vanno pianificati con anticipo per garantire al tempo stesso la copertura del servizio e il diritto al riposo del lavoratore. La giurisprudenza valorizza il dovere del datore di consentire l'effettivo godimento, non potendo il diritto alle ferie essere svuotato da una organizzazione che ne renda impossibile la fruizione.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano in un'emittente radiotelevisiva?

Il minimo legale e' di quattro settimane annue (D.Lgs. 66/2003), irrinunciabile. Eventuali giorni aggiuntivi sono previsti dalle tabelle del CCNL vigente.

Posso farmi pagare le ferie invece di godere i giorni?

No per le ferie corrispondenti al minimo legale, che vanno effettivamente godute. E' monetizzabile solo l'eventuale residuo eccedente il minimo e, alla cessazione, le ferie non godute.

Cosa sono i permessi ROL e gli ex festivita'?

Sono permessi retribuiti di natura contrattuale: il monte ore e le modalita' di fruizione sono stabiliti dalle tabelle del CCNL vigente, distinti dalle ferie di legge.

Entro quando devo godere le ferie?

Almeno due settimane nell'anno di maturazione e le restanti entro 18 mesi dalla fine di quell'anno, secondo il D.Lgs. 66/2003.

Come funzionano i riposi se lavoro su turni nel palinsesto?

Spettano 11 ore di riposo giornaliero consecutivo e un riposo settimanale di almeno 24 ore, con i temperamenti previsti per le attivita' a ciclo continuo (D.Lgs. 66/2003).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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