Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive e minimi 2024-2027

Guida ai minimi tabellari del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie: struttura dei 9 livelli, aumenti programmati in quattro tranche e componenti della busta paga.

In sintesi

Il rinnovo del 19 luglio 2024 fissa un aumento complessivo di 165 € per il livello 6 (11,04%), distribuito in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026, 60 € dal 1° agosto 2027. I minimi 2026 vanno da 1.538 € (livello 7) a 2.521 € (Quadri con indennità). I lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
circa 60.000 lavoratori
Ambito
Aziende ortofrutticole e agrumarie: lavorazione, condizionamento, commercio all’ingrosso e import-export di prodotti ortofrutticoli e agrumi

Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (in euro)
Livello Dal 01/09/2024 Dal 01/06/2025 Dal 01/06/2026 Dal 01/08/2027
Quadro (Q)* 2.336,65 2.367,00 2.397,00 2.486,95
1 2.229,65 2.258,50 2.287,15 2.373,00
2 1.970,16 1.995,90 2.021,00 2.096,95
3 1.883,91 1.908,40 1.932,55 2.005,00
4 1.706,50 1.728,40 1.750,40 1.815,95
5 1.633,10 1.654,00 1.674,95 1.737,90
6 Super (6S) 1.598,30 1.618,70 1.639,20 1.700,80
6 1.559,90 1.579,90 1.599,95 1.660,00
7 1.500,10 1.519,30 1.538,55 1.596,30

* I Quadri percepiscono, in aggiunta al minimo tabellare, un’indennità di funzione di 160 € mensili, portando la retribuzione base a circa 2.521 € dal 1° giugno 2025. Tutti gli importi sono lordi mensili, da cui si detraggono contributi previdenziali e IRPEF.

Come si calcola la struttura retributiva

Il minimo tabellare (o paga nazionale conglobata) costituisce la base della busta paga. Al minimo si aggiungono ulteriori componenti che compongono la retribuzione complessiva:

  • Scatti di anzianità: maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 13 scatti nel corso dell’intero rapporto. L’importo varia per livello.
  • Indennità di funzione: riservata ai Quadri (160 € mensili), riconosce la responsabilità gestionale del ruolo.
  • Indennità di disagio termico: introdotta con il rinnovo 2024. Si applica ai lavoratori esposti a freddo intenso nelle celle frigorifere («disagio freddo») o a calore prolungato da impianti («disagio caldo»): maggiorazione del 10% sulla quota oraria.
  • Tredicesima e quattordicesima mensilità: la prima corrisposta a dicembre, la seconda a giugno (vedi articolo dedicato).
  • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il singolo datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
  • Premi di risultato aziendali: eventuali accordi di secondo livello possono prevedere erogazioni legate alla produttività.

Aumenti programmati 2024-2027

Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha stabilito un piano di aumenti scaglionato su quattro tranche, calcolate sul livello 6 come parametro di riferimento:

Piano degli aumenti per il livello 6 – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Decorrenza Aumento mensile (liv. 6) Cumulato
1° settembre 2024 + 65,00 € + 65,00 €
1° giugno 2025 + 20,00 € + 85,00 €
1° giugno 2026 + 20,00 € + 105,00 €
1° agosto 2027 + 60,00 € + 165,00 €

L’incremento complessivo sull’intero quadriennio è di 165 € lordi mensili per il livello 6, pari all’11,04% della retribuzione tabellare di partenza. Gli aumenti degli altri livelli sono proporzionali.

Retribuzione dei lavoratori stagionali

Il settore ortofrutticolo e agrumario è caratterizzato da un’intensa presenza di lavoro stagionale: campagne di raccolta, lavorazione e condizionamento hanno picchi nelle stagioni di produzione (primavera-estate per frutta estiva, autunno per agrumi e mele, ecc.). Il CCNL stabilisce che:

  • I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato, per il periodo di effettiva prestazione.
  • La paga oraria si calcola dividendo il minimo mensile per 173 ore (orario standard mensile su 40 ore settimanali).
  • Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) maturano pro rata temporis anche per i lavoratori stagionali, in proporzione ai mesi lavorati.
  • Il rinnovo 2024 ha ampliato il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali per le stagioni successive: chi ha già lavorato per la stessa azienda nella campagna precedente ha un diritto privilegiato di riassunzione.

Stima del netto mensile

La conversione lordo/netto dipende da aliquota IRPEF, addizionali territoriali e situazione familiare. A titolo puramente orientativo, per un lavoratore single senza carichi di famiglia:

Casi pratici

Tizio – Addetto alla cernita, livello 6, prima stagione
Tizio viene assunto per la campagna di lavorazione delle arance (novembre-marzo) con contratto a tempo determinato stagionale al livello 6. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo tabellare è 1.599,95 € mensili lordi. Lavora 5 mesi: matura anche la quattordicesima e la tredicesima in quota proporzionale (5/12 di ciascuna). La paga oraria è di circa 9,25 € (1.599,95 ÷ 173).
Caia – Impiegata amministrativa a tempo indeterminato, livello 3
Caia è assunta stabilmente da un’azienda di commercio ortofrutticolo all’ingrosso, con inquadramento al livello 3. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo è 1.932,55 € lordi. Dopo 3 anni di servizio matura il primo scatto di anzianità: la sua busta paga aumenta di conseguenza. A giugno percepisce la quattordicesima pari a un’intera mensilità.
Sempronio – Quadro responsabile di magazzino
Sempronio è inquadrato come Quadro in una centrale ortofrutticola con oltre 80 dipendenti. Il suo minimo tabellare dal 1° giugno 2026 è 2.397,00 € più 160 € di indennità di funzione, per un totale base di 2.557,00 € lordi mensili. Lavora su turni in celle frigorifere: matura l’indennità di disagio freddo del 10% sulle ore lavorate in cella, che si aggiunge alla retribuzione base.

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Domande frequenti

Quanto guadagna un lavoratore al livello 6 nel 2026?
Dal 1° giugno 2026 il minimo tabellare del livello 6 è di 1.599,95 € lordi mensili, che salgono a 1.660,00 € dal 1° agosto 2027 con l’ultima tranche di aumento.
Quanti livelli ha il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
Il CCNL prevede 9 livelli: Quadro (Q), 1, 2, 3, 4, 5, 6 Super (6S), 6 e 7. I Quadri percepiscono in aggiunta un’indennità di funzione di 160 € mensili.
Quando vengono erogati gli aumenti contrattuali 2024-2027?
Gli aumenti sono distribuiti in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026 e 60 € dal 1° agosto 2027 (riferimento livello 6).
I lavoratori stagionali hanno gli stessi minimi dei colleghi fissi?
Sì, il principio di non discriminazione (D.Lgs. 368/2001 e D.Lgs. 81/2015) impone l’applicazione degli stessi minimi tabellari a prescindere dalla tipologia contrattuale, per il periodo di effettiva prestazione.
Gli scatti di anzianità sono previsti per i lavoratori stagionali?
Gli scatti di anzianità maturano sul servizio continuativo. Per i lavoratori stagionali, il D.Lgs. 368/2001 e la giurisprudenza riconoscono il cumulo dei periodi stagionali presso lo stesso datore ai fini dell’anzianità, purché il rapporto sia qualificato come stagionale ricorrente. È consigliabile verificare la situazione specifica con il sindacato o un consulente del lavoro.
Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, o al Giudice del Lavoro per recuperare la differenza retributiva con interessi e rivalutazione.

Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La retribuzione del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari si struttura su un sistema di livelli di inquadramento, ciascuno con un minimo tabellare di riferimento.
  • Il minimo tabellare è solo la base: la busta paga si compone anche di scatti di anzianità, mensilità aggiuntive ed eventuali elementi accessori.
  • I lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato, in proporzione alla durata del rapporto.
  • Gli importi vengono adeguati ad ogni rinnovo: per le cifre esatte fa fede esclusivamente il testo ufficiale del CCNL vigente.
  • Capire come si legge la tabella è più utile che memorizzare numeri destinati a cambiare ad ogni accordo.
Indice dei contenuti

Le tabelle retributive sono il cuore economico del contratto, ma anche la parte più volatile: cambiano ad ogni rinnovo e ad ogni tranche di aumento programmato. Per questo la cosa più utile non è fissare un importo — che domani sarà superato — ma capire la struttura della tabella e gli elementi che compongono la retribuzione nel settore ortofrutticolo e agrumario.

La struttura per livelli

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari classifica i lavoratori in una scala di livelli di inquadramento, dai profili operai più elementari fino ai quadri. A ciascun livello corrisponde un minimo tabellare mensile lordo, che rappresenta la retribuzione base garantita per quella posizione. Più alto il livello, più complesse le mansioni e maggiore il minimo. La declaratoria di ciascun livello descrive le competenze richieste: è lì che si verifica il corretto inquadramento.

Il minimo tabellare non è la busta paga

Un errore frequente è confondere il minimo tabellare con la retribuzione effettiva. Il minimo è la base; sopra di esso si stratificano altre voci: gli scatti di anzianità, che maturano per il decorrere del tempo presso lo stesso datore; le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima); l'indennità di contingenza ove ancora presente; gli eventuali superminimi individuali. La somma di tutte queste voci forma la retribuzione di fatto.

Gli aumenti programmati per tranche

I rinnovi del settore prevedono tipicamente aumenti distribuiti in più tranche lungo la vigenza contrattuale. Ciò significa che il minimo tabellare di un livello non è un numero fisso per tutta la durata del contratto, ma cresce a date prefissate. Per sapere quale importo si applica in un dato mese occorre individuare la tranche vigente in quella data: la tabella allegata al rinnovo riporta le decorrenze.

Stagionali e parità di trattamento

Il settore ortofrutticolo è ad alta intensità stagionale. Un principio fermo è che i lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato: il rapporto a termine non giustifica una retribuzione inferiore a parità di livello. Le competenze maturano in proporzione alla durata effettiva del rapporto, ratei di mensilità aggiuntive e ferie inclusi.

Dove trovare l'importo corretto

Per conoscere il minimo aggiornato del proprio livello non bisogna affidarsi a importi riportati altrove, che invecchiano in fretta, ma consultare la tabella retributiva allegata all'ultimo accordo di rinnovo, pubblicata dalle associazioni firmatarie. La busta paga, dal canto suo, deve riportare in modo trasparente il livello, il minimo applicato e le singole voci accessorie: è il primo documento da controllare.

Come leggere questa scheda

La regola è non cercare un numero ma capire un metodo: individua il tuo livello dalla declaratoria, individua la tranche vigente alla data che ti interessa, leggi il minimo nella tabella ufficiale e somma le voci accessorie spettanti. Così la lettura resta corretta anche dopo il prossimo rinnovo, quando gli importi saranno diversi.

Domande frequenti

Dove trovo i minimi aggiornati del mio livello?

Nella tabella retributiva allegata all'ultimo accordo di rinnovo del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari, pubblicata dalle associazioni firmatarie. Gli importi cambiano ad ogni rinnovo e ad ogni tranche di aumento, quindi va sempre consultata la versione vigente.

Il minimo tabellare coincide con quello che prendo in busta?

No. Il minimo tabellare è solo la base. La retribuzione effettiva comprende anche scatti di anzianità, tredicesima ed eventuale quattordicesima, indennità e superminimi: la somma di queste voci forma la retribuzione di fatto.

Gli stagionali prendono meno dei lavoratori fissi?

No, a parità di livello hanno diritto agli stessi minimi tabellari. Le mensilità aggiuntive e le ferie maturano in proporzione alla durata effettiva del rapporto a termine.

Perché il minimo del mio livello cambia durante la vigenza?

Perché i rinnovi prevedono aumenti distribuiti in più tranche con decorrenze prefissate. Per sapere quale importo vale in un dato mese bisogna individuare la tranche vigente a quella data nella tabella del contratto.

Come verifico di essere inquadrato nel livello giusto?

Confrontando le mansioni effettivamente svolte con la declaratoria di ciascun livello nel CCNL. Se le mansioni corrispondono a un livello superiore a quello assegnato, si può chiedere il corretto inquadramento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.