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La guida
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: maternità e congedi
Le tutele per la maternità, la paternità e i congedi parentali nel settore ortofrutticolo e agrumario: l’integrazione contrattuale alla legge e la posizione delle lavoratrici stagionali.
Il CCNL integra il D.Lgs. 151/2001: durante il congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) l’azienda integra l’indennità INPS dell’80% fino al 100% della retribuzione lorda (art. 27) e per i mesi di congedo tredicesima e quattordicesima spettano nella misura del 20% (artt. 77 e 78). Le percentuali del congedo parentale sono fissate dalla legge e dall’INPS; il CCNL aggiunge preavviso di 15 giorni, congedo a ore e anticipo del TFR (art. 26). Le lavoratrici stagionali sono protette dal divieto di licenziamento per gravidanza.
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Tabella riepilogativa maternità e congedi
| Istituto | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Congedo obbligatorio di maternità | 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto, oppure 1+4) | 80% retribuzione (INPS) + integrazione del datore fino al 100% della retribuzione lorda (art. 27); 13ª e 14ª al 20% per i mesi di congedo (artt. 77-78) | D.Lgs. 151/2001 + CCNL |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto | 100% (INPS) | D.Lgs. 105/2022 |
| Congedo parentale (madre o padre) | 6 mesi per genitore (max 10-11 mesi totali) | Indennità INPS con percentuali fissate dalla legge (aumentate dalle leggi di bilancio per i primi mesi); il CCNL consente l’anticipo del TFR anche senza i requisiti di legge | D.Lgs. 151/2001 + CCNL art. 26 |
| Adozione / affidamento | 5 mesi di congedo per l’adozione; fino a 3 mesi per l’affidamento | Stesso trattamento della maternità (indennità INPS all’80%) | CCNL art. 26 |
| Part-time dopo la maternità | Conversione del full-time in part-time fino ai 3 anni del figlio (imprese con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato; richiesta scritta 60 giorni prima) | Retribuzione riproporzionata all’orario | CCNL art. 26 |
Il congedo obbligatorio di maternità: la base legale
Il congedo obbligatorio di maternità è regolato dal D.Lgs. 151/2001. La lavoratrice è obbligata ad astenersi dal lavoro nei 5 mesi distribuiti tra i 2 mesi precedenti il parto e i 3 successivi (distribuzione standard), oppure 1 mese prima e 4 dopo (c.d. flessibilità anticipata del parto, previo parere medico). Durante questo periodo:
- L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi.
- Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari aggiunge, a carico del datore di lavoro, un’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della retribuzione lorda per i 5 mesi di congedo obbligatorio (art. 27). Per i mesi di congedo, tredicesima e quattordicesima spettano dal datore nella misura del 20% (artt. 77 e 78). Per le lavoratrici a termine e stagionali l’integrazione vale nei limiti di scadenza del contratto.
- Il posto di lavoro è protetto: non si può essere licenziate dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Il congedo di paternità obbligatorio (legge)
Il D.Lgs. 105/2022, attuativo della Direttiva UE 2019/1158, ha portato il congedo di paternità obbligatorio a 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non modifica questo istituto di legge, che si applica quindi nella sua integralità anche nel settore.
Il congedo parentale (facoltativo)
Dopo il congedo obbligatorio, madre e padre possono fruire del congedo parentale facoltativo. Le regole vigenti (D.Lgs. 151/2001 aggiornato dal D.Lgs. 105/2022) prevedono:
- Ciascun genitore ha diritto a un congedo parentale di 6 mesi (massimo 10 o 11 mesi totali tra i due genitori, elevati a 11 se il padre usa almeno 3 mesi).
- I periodi di congedo possono essere fruiti continuativamente o a giornate o ore.
- L’indennità è a carico dell’INPS e la sua percentuale è fissata dalla legge, che negli ultimi anni l’ha aumentata per i primi mesi: l’aliquota in vigore si legge nella circolare INPS dell’anno. Il CCNL richiede un preavviso al datore di almeno 15 giorni (2 giorni per il congedo a ore con orario ridotto al 50%).
- Il CCNL consente di chiedere l’anticipo del TFR in caso di congedo facoltativo anche senza i requisiti di legge. Per la malattia del figlio: sotto i 3 anni uno dei genitori può assentarsi senza limite; tra i 3 e i 14 anni ciascun genitore ha 10 giorni lavorativi l’anno, non retribuiti (art. 47 D.Lgs. 151/2001 dal 2026; riferimento contrattuale: art. 26).
Tutele per le lavoratrici stagionali
Nel settore ortofrutticolo la componente femminile è molto rilevante nelle fasi di selezione, calibratura e confezionamento del prodotto. Le lavoratrici stagionali godono di specifiche tutele:
- Divieto di licenziamento per gravidanza: si applica anche durante il contratto a tempo determinato, dall’inizio della gravidanza fino a un anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001). Ciò non impedisce la naturale scadenza del contratto a termine.
- Diritto di precedenza (art. 35): i lavoratori stagionali hanno la precedenza nella riassunzione presso la stessa azienda e per le stesse lavorazioni, se inviano la comunicazione entro 45 giorni dall’ultima cessazione. Il diritto si perde con la mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute.
- Se il contratto stagionale scade prima del congedo, l’indennità di maternità INPS spetta se il congedo inizia entro 60 giorni dalla fine del rapporto; oltre i 60 giorni e fino a 180 serve, nei due anni precedenti, il versamento di almeno 26 contributi settimanali (art. 24 D.Lgs. 151/2001, testo su Normattiva).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto spetta di quattordicesima durante la maternità obbligatoria?
Una lavoratrice stagionale può essere licenziata perché incinta?
Il congedo parentale spetta anche ai padri?
Cosa succede se una stagionale è incinta alla scadenza del contratto?
Quanto dura il congedo parentale?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.