Indice
La guida
Welfare e sanità integrativa nel CCNL Stabilimenti Balneari: Fondo EST, QUAS e Fon.Te 2026
Oltre alla retribuzione mensile, il CCNL Turismo Confcommercio prevede per i lavoratori degli stabilimenti balneari un sistema di welfare contrattuale: sanità integrativa con il Fondo EST, copertura per i quadri con la Cassa Qu.A.S. e pensione integrativa con Fon.Te. Per chi lavora solo la stagione estiva le regole sono più strette di quanto si creda: a termine, Fondo EST e Fon.Te riguardano solo i contratti di durata superiore a tre mesi.
Il CCNL prevede tre pilastri di welfare. Fondo EST: 12 € al mese per 12 mensilità a carico del datore (15 € dal 1° gennaio 2027), per i dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti; a termine solo con contratto oltre tre mesi e su richiesta scritta, con le mensilità non lavorate a carico del lavoratore (art. 186). Qu.A.S. per i quadri: 340 € a carico dell’azienda e 50 € del lavoratore, con +20 € dal 2025 e +20 € dal 2026 a carico del datore (art. 153). Fon.Te: adesione volontaria, contribuzione dello 0,55% a carico del lavoratore e dello 0,55% a carico del datore (art. 185).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Fondo | Destinatari | Contribuzione | Articolo |
|---|---|---|---|
| Fondo EST | Dipendenti a tempo indeterminato (pieno e parziale) e apprendisti, esclusi i quadri. A termine: solo contratto iniziale oltre 3 mesi, su richiesta scritta all’assunzione | 12 € al mese per 12 mensilità a carico del datore (dal 2019); +3 € al mese dal 1° gennaio 2027, quindi 15 €. Quota di iscrizione: 15 € a tempo pieno, 8 € a tempo parziale, a carico del datore | 186 |
| Qu.A.S. | Quadri (nei balneari il solo quadro A, art. 239) | 340 € annui a carico dell’azienda e 50 € del lavoratore; quota costitutiva una tantum di 340 € a carico dell’azienda; +20 € a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e +20 € dal 1° gennaio 2026 | 153 |
| Fon.Te | Adesione volontaria: tempo indeterminato (pieno e parziale) e a termine con contratto oltre 3 mesi | 0,55% a carico del lavoratore e 0,55% a carico del datore (di cui 0,05% di quota associativa ciascuno) sulla retribuzione utile per il TFR; TFR prelevato dal maturando (3,45% o 6,91%); una tantum di 15,50 € (11,88 € azienda, 3,62 € lavoratore) | 185 |
I fondi sono istituiti a livello nazionale di settore: il datore di lavoro è obbligato a iscrivervi i lavoratori aventi diritto, e il diritto all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile (art. 186, c. 11). Se il datore omette i versamenti al Fondo EST, deve riconoscere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di 16 € lordi per 14 mensilità, fermo il risarcimento del maggior danno (art. 186, c. 12). Gli importi del Fondo EST e della Qu.A.S. dopo il 2018 vengono dall’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024; per le retribuzioni vedi le tabelle retributive.
Il Fondo EST: assistenza sanitaria integrativa
Il Fondo EST è il fondo di assistenza sanitaria integrativa istituito da FIPE, Filcams, Fisascat e Uiltucs, a cui il CCNL aderisce (art. 186). Vanno iscritti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno (quota di iscrizione di 15 €) o parziale (8 €), e gli apprendisti; sono esclusi i quadri, che hanno la Qu.A.S. Il contributo è di 12 € al mese per dodici mensilità, a carico del datore, e dal 1° gennaio 2027 sale di 3 € al mese (ipotesi di accordo del 5 giugno 2024). Il lavoratore a tempo indeterminato non versa quote proprie.
Le prestazioni sono quelle del piano sanitario del Fondo: l’elenco, i massimali e le quote a carico dell’iscritto stanno nel suo regolamento, non nel CCNL. Di norma comprendono:
- Rimborso parziale di visite mediche specialistiche;
- Esami diagnostici (analisi del sangue, radiologie, ecografie);
- Trattamenti odontoiatrici (visite, estrazioni, devitalizzazioni);
- Ricoveri ospedalieri in caso di interventi chirurgici;
- Protesi, lenti, ausili.
Il lavoratore a termine può essere iscritto solo se il contratto iniziale dura più di tre mesi e se ne fa richiesta scritta all’azienda all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere dei periodi dell’anno non lavorati: l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto (art. 186, c. 8). Per un contratto stagionale di tre mesi o meno il CCNL non prevede l’iscrizione.
Qu.A.S.: la cassa sanitaria per i quadri
I quadri non sono iscritti al Fondo EST: devono essere iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria per i quadri del settore terziario (Qu.A.S.), per l’art. 153 del CCNL. Nei balneari l’unico quadro è il quadro A, cioè il direttore (art. 239). La quota annua è di 340 € a carico dell’azienda e di 50 € a carico del dipendente, più una quota costitutiva una tantum di 340 € a carico dell’azienda. L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 aggiunge 20 € a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e altri 20 € dal 1° gennaio 2026: se gli aumenti si sommano, dal 2026 sono 380 € dell’azienda più 50 € del lavoratore, cioè 430 € annui. Le prestazioni sono quelle del piano della Cassa.
Fon.Te: la pensione integrativa del settore
Fon.Te è il fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito il 9 aprile 1998, riconosciuto dal CCNL come forma pensionistica applicabile ai lavoratori del settore (art. 185). È un fondo negoziale (di categoria), che investe i contributi in strumenti finanziari diversificati e garantisce una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione pubblica al momento del pensionamento. L’adesione è volontaria e può riguardare i lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale, e quelli a termine con contratto di durata superiore a tre mesi.
L’adesione a Fon.Te offre vantaggi significativi:
- Deducibilità fiscale: i contributi versati a Fon.Te dal lavoratore e dal datore sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 € all’anno (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005); il TFR conferito non rientra in questo limite.
- Tassazione agevolata in uscita: le prestazioni in uscita (rendita o capitale) sono tassate con un’aliquota del 15%, ridotta fino al 9% per i periodi di iscrizione più lunghi, molto inferiore rispetto all’IRPEF ordinaria.
- Contributo datoriale: per chi aderisce, il CCNL (art. 185, c. 3) prevede lo 0,55% della retribuzione utile per il TFR a carico del lavoratore e lo 0,55% a carico del datore (in ciascun caso 0,05% è quota associativa), oltre al TFR prelevato dal maturando (3,45% o 6,91% della stessa retribuzione) e a una quota una tantum di 15,50 € all’iscrizione, di cui 11,88 € a carico dell’azienda e 3,62 € del lavoratore. Con l’ipotesi del 2024 il lavoratore può anche destinare a Fon.Te il premio di risultato dell’art. 13: vedi tredicesima, quattordicesima e premi.
Per i lavoratori stagionali che cambiano datore ogni anno, l’adesione a Fon.Te garantisce la portabilità del capitale accumulato: la posizione individuale rimane aperta nel fondo anche durante i periodi di inattività, continuando a rivalutarsi con gli investimenti del fondo.
Il ruolo degli enti bilaterali del turismo
Il sistema di welfare contrattuale si completa con gli enti bilaterali del turismo: organismi paritetici (costituiti da rappresentanti dei datori e dei sindacati) che gestiscono servizi di supporto a lavoratori e imprese del settore. Tra le funzioni degli enti bilaterali vi sono:
- Sostegno al reddito: il 30% della quota contrattuale di servizio dell’ente territoriale è destinato ai lavoratori di aziende in crisi o in ristrutturazione che subiscono sospensioni dell’attività, e quando integra la disoccupazione INPS è almeno il 20% dell’indennità (art. 21);
- Interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione dell’ente (art. 22, c. 3);
- Formazione e qualificazione professionale, anche dell’apprendistato (artt. 20 e 22);
- Raccolta degli accordi territoriali e aziendali e dei dati sui contratti a termine e sull’apprendistato (art. 20).
L’ente bilaterale nazionale di riferimento è EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo); a livello territoriale operano gli enti bilaterali territoriali, di norma regionali (art. 22).
Casi pratici
Domande frequenti
Cos’è il Fondo EST e chi ha diritto a iscriversi?
Il lavoratore stagionale è iscritto al Fondo EST?
Cos’è Fon.Te e come si aderisce?
Quando aumenta la contribuzione al Fondo EST?
Cosa copre la Qu.A.S. e a chi si applica?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Turismo-Confcommercio dell’8 febbraio 2018 (artt. 153, 185 e 186) e all’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Le prestazioni sanitarie e previdenziali sono quelle dei regolamenti dei fondi (EST, Qu.A.S., Fon.Te), che non fanno parte del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.