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  1. La guida
  2. Commento
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Stabilimenti Balneari

Orario di lavoro e straordinari CCNL Stabilimenti Balneari 2026

La stagione balneare concentra il lavoro nei mesi estivi con picchi di affluenza nei weekend e nei giorni festivi. Il CCNL Turismo Confcommercio stabilisce orari distinti per operai e impiegati, e maggiorazioni precise per straordinario, lavoro notturno e festivo.

In sintesi

Negli stabilimenti balneari l’orario settimanale è di 44 ore per operai (su 6 giorni) e 40 ore per impiegati. L’interruzione meridiana è di almeno 2 ore. Lo straordinario diurno è maggiorato del 30%, quello notturno del 60%. Il lavoro festivo dà diritto a una maggiorazione del 20% in aggiunta alla retribuzione ordinaria.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
Parti firmatarie (sindacali)
Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
5 giugno 2024
Vigenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
Fonte specifica
Art. 245-247 Titolo XII CCNL (orario e straordinario stabilimenti balneari)

Tabella riepilogativa

Orario e maggiorazioni – Stabilimenti Balneari (art. 245-247 Titolo XII CCNL)
Voce Personale non impiegatizio Personale impiegatizio
Orario settimanale ordinario 44 ore su 6 giorni 40 ore su 6 giorni
Interruzione meridiana minima 2 ore 2 ore
Straordinario diurno +30% sulla retribuzione oraria
Straordinario notturno (24:00-06:00) +60% sulla retribuzione oraria
Lavoro nelle festività dell’art. 131 retribuzione normale della giornata più le ore lavorate maggiorate del 20%
Lavoro notturno ordinario (24:00-06:00) +25% (art. 124); dalle 23:00 per i lavoratori notturni (art. 123)
Limite annuo di straordinario 260 ore (art. 125)
Divisore orario (per calcolo paga oraria, art. 160) 190 172

La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile (paga base, contingenza, scatti e gli altri elementi dell’art. 157) per il divisore dell’art. 160. Le maggiorazioni non si sommano: lo straordinario notturno (60%) assorbe il notturno ordinario (25%) e si applica la maggiore (art. 246, c. 3); l’indennità domenicale e la maggiorazione festiva non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore (art. 130, c. 2).

L’orario nel contesto stagionale

Gli stabilimenti balneari operano in un regime di fortissima concentrazione temporale: l’attività è pressoché interamente concentrata nei mesi da aprile a settembre, con i picchi di lavoro nei weekend di luglio e agosto. Il CCNL riconosce questa specificità prevedendo per il personale non impiegatizio un orario settimanale di 44 ore distribuite su sei giorni (art. 245), contro le 40 ore degli altri comparti del contratto (art. 111); gli impiegati restano a 40 ore.

L’interruzione meridiana di almeno due ore (art. 245) è obbligatoria: protegge i lavoratori durante le ore più calde della giornata estiva, quando l’esposizione prolungata al sole costituisce un rischio per la salute. Il datore non può comprimere questa pausa neppure nei giorni di massima affluenza.

Lavoro festivo e domenicale: regole operative

Per il comparto balneare, la domenica e i giorni festivi sono spesso i giorni di maggiore lavoro. L’art. 247 stabilisce che al personale che lavora nelle festività elencate dall’art. 131 (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e santo patrono) spetta, oltre alla normale retribuzione, la retribuzione delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del 20%. La domenica non è nell’elenco.

Il riposo settimanale di 24 ore resta garantito (art. 128; art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003). Per chi lo gode in un giorno diverso dalla domenica, il CCNL generale (art. 130) prevede per ogni ora ordinaria lavorata di domenica un’indennità pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza; nel Titolo XII non c’è una regola diversa. Per i lavoratori stagionali le ore di straordinario possono essere compensate, anziché pagate, con riposi compensativi alla scadenza del contratto, che si intende prorogato (art. 127).

Straordinario: come si calcola

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario contrattuale ordinario (44 ore settimanali per gli operai, 40 per gli impiegati). Le ore straordinarie si retribuiscono con le seguenti maggiorazioni:

  • Straordinario diurno: +30% sulla retribuzione oraria.
  • Limite: 260 ore annue; entro questo limite il lavoratore non può rifiutarlo senza giustificato motivo e deve essere autorizzato dal datore (art. 125).
  • Straordinario notturno (tra le 24:00 e le 06:00): +60% sulla retribuzione oraria.

La retribuzione oraria si ricava dividendo la retribuzione mensile per il divisore dell’art. 160: 172 per i lavoratori a 40 ore settimanali, 190 per quelli a 44. Per un livello 6 (1.491,57 € dal giugno 2026) la paga oraria è 1.491,57 ÷ 190 = 7,85 €: lo straordinario diurno vale 10,20 € l’ora e quello notturno 12,56 €.

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Lavoro notturno ordinario: distinzione dallo straordinario notturno

Va distinto il concetto di «straordinario notturno» da quello di «lavoro notturno ordinario». Il primo riguarda le ore straordinarie svolte in orario notturno; il secondo riguarda le ore ordinarie svolte di notte, che hanno una maggiorazione propria del 25% tra le 24 e le 6 (art. 124). Per i lavoratori notturni, come i guardiani notturni del livello 6S, il periodo notturno va dalle 23 alle 6 e la maggiorazione si applica a queste ore (art. 123). Il lavoro fatto di notte nel normale orario dal personale adibito a servizi notturni non è straordinario (art. 126, c. 4). Il D.Lgs. 66/2003 (limiti di ore notturne, sorveglianza sanitaria) si applica in aggiunta.

Casi pratici

Tizio – bagnino operaio, domenica di agosto con straordinario
Tizio lavora regolarmente 44 ore su 6 giorni. Una domenica di agosto il titolare gli chiede di restare due ore in più per l’elevata affluenza. Quelle 2 ore extra sono straordinario diurno e valgono +30%. La domenica non è tra le festività dell’art. 131, quindi non c’è il 20% festivo; se Tizio riposa in un altro giorno della settimana, le ore ordinarie di domenica hanno l’indennità del 10% dell’art. 130. Se la domenica fosse il 15 agosto, spetterebbe invece il 20% festivo, e la maggiore tra indennità domenicale e maggiorazione festiva assorbe l’altra.
Caia – impiegata cassiera, orario 40 ore e picchi estivi
Caia è impiegata cassiera (livello 5, personale impiegatizio) con orario settimanale di 40 ore. Nei weekend di luglio lavora spesso 46 ore. Le 6 ore eccedenti le 40 ore contrattuali sono ore di straordinario. A fine mese il cedolino deve riportare le maggiorazioni del 30% per ciascuna di quelle ore. Se il datore non le liquida lo straordinario, Caia può rivolgersi a Filcams-CGIL o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il recupero delle differenze.
Sempronio – guardiano notturno (livello 6S), turno 22:00-06:00
Sempronio lavora come guardiano notturno con turno 22:00-06:00. Per un lavoratore notturno il periodo notturno va dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123): le ore dalle 23:00 alle 6:00 hanno la maggiorazione del 25%, mentre quelle dalle 22:00 alle 23:00 sono ordinarie. Poiché fa servizio notturno nel suo normale orario, quelle ore non sono straordinario (art. 126, c. 4); se supera le 44 ore settimanali tra le 24:00 e le 6:00, le ore eccedenti valgono +60%, che assorbe il 25%. Il titolare deve tenere un registro delle presenze che documenti l’orario effettivo.

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Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

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Domande frequenti

Qual è l’orario settimanale di un bagnino o operaio di stabilimento balneare?
Per il personale non impiegatizio l’orario contrattuale settimanale è di 44 ore, distribuito su 6 giorni. Per il personale impiegatizio l’orario è di 40 ore settimanali, sempre su 6 giorni (art. 245). La distribuzione giornaliera deve prevedere un’interruzione meridiana di almeno 2 ore.
Come viene retribuito il lavoro domenicale in spiaggia?
Il lavoro nelle festività dell’art. 131 (non la domenica in quanto tale) dà diritto alla normale retribuzione della giornata più le ore lavorate maggiorate del 20% (art. 247). Chi riposa in un giorno diverso dalla domenica ha invece, per le ore ordinarie di domenica, un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130); le due voci non si sommano e vale la maggiore.
Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario notturno?
Il lavoro straordinario notturno (tra le 24:00 e le 6:00) è maggiorato del 60% rispetto alla retribuzione oraria. Lo straordinario diurno è maggiorato del 30% (art. 246).
Il titolare può far lavorare i dipendenti ogni domenica senza compensazione?
No. Il riposo settimanale di 24 ore è garantito dalla legge e dal contratto (art. 128; art. 36 Cost.; D.Lgs. 66/2003). Chi lo gode in un giorno diverso dalla domenica ha un’indennità del 10% della quota oraria per ogni ora ordinaria lavorata di domenica (art. 130); il 20% spetta invece nelle festività dell’art. 131.
Come si calcola la retribuzione oraria per lo straordinario?
Si divide la retribuzione mensile per il divisore orario contrattuale (art. 160: 172 per chi lavora 40 ore a settimana, 190 per chi ne lavora 44). Su tale valore si applica la maggiorazione del 30% (straordinario diurno) o del 60% (straordinario notturno).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del tempo di lavoro non può essere letta con le categorie della fabbrica: la domanda si concentra in poche settimane e impenna nei fine settimana e nei giorni festivi, quando bagnini, addetti spiaggia, personale di chiosco e di reception lavorano nelle ore di maggiore affluenza. La cornice resta però quella generale del D.Lgs. 66/2003, che il contratto collettivo adatta alla stagionalità senza poterne stravolgere i limiti inderogabili.

L'orario normale e il tetto delle 48 ore

La legge fissa l'orario normale in 40 ore settimanali e consente di calcolarlo come media su un periodo di riferimento, così da assorbire le settimane di picco con quelle di minore attività. Il tetto delle 48 ore medie, comprensivo dello straordinario, è il vero limite invalicabile: il CCNL può modulare la distribuzione ma non superare quel massimale calcolato sul periodo di riferimento previsto dalla norma. Negli stabilimenti questo si traduce in settimane estive intense bilanciate da una contrazione a inizio e fine stagione.

Flessibilità e orario multiperiodale

Per gestire i picchi il contratto può prevedere regimi di flessibilità e di orario multiperiodale, con cui si concentrano più ore nei mesi di alta stagione e si recuperano nei periodi morbidi. È uno strumento prezioso in un settore che vive di pochi mesi pieni, ma richiede programmazione: la collocazione delle ore aggiuntive e i criteri di recupero seguono l'art. 117 del CCNL (fino a 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane l'anno, con pari riduzione in altrettante settimane e retribuzione dell'orario contrattuale), evitando che la flessibilità si trasformi in straordinario non riconosciuto.

Lo straordinario e le sue maggiorazioni

È straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale. La sua retribuzione si compone della paga oraria (retribuzione mensile divisa per 190 o per 172, art. 160) maggiorata del 30% se lo straordinario è diurno e del 60% se è notturno, cioè prestato tra le 24 e le 6 (art. 246); le festività dell'art. 131 danno una maggiorazione del 20% (art. 247). In un contesto balneare, dove festivi e domeniche sono i giorni di lavoro più carico, queste distinzioni hanno un peso economico rilevante: conviene verificare voce per voce la maggiorazione applicabile, perché lo straordinario notturno assorbe il notturno ordinario del 25% (art. 246, c. 3) e la domenica non è tra le festività del 20%.

Riposi: i limiti che la stagione non può comprimere

Per quanto la domanda spinga verso turni lunghi, due presìdi restano inderogabili: le 11 ore consecutive di riposo ogni 24 e il riposo settimanale di almeno 24 ore ogni 7 giorni, di norma in coincidenza con la domenica ma derogabile per i settori a ciclo continuo o stagionale con compensazione. Sono soglie di legge che tutelano la salute del lavoratore e che il datore non può sacrificare neppure nel clou di agosto: la loro violazione espone a sanzioni a prescindere dalla retribuzione corrisposta.

Lavoro notturno e domenicale sulla battigia

Aperitivi serali, eventi e chioschi che restano operativi fino a tarda sera portano spesso il lavoro nella fascia notturna definita dalla legge. Il lavoro notturno ordinario, tra le 24 e le 6, ha una maggiorazione del 25% (art. 124), e per i lavoratori notturni il periodo va dalle 23 alle 6 (art. 123). Il lavoro notturno gode di maggiorazioni dedicate e, dove previsto, di tutele aggiuntive; il lavoro domenicale, che nel turismo è fisiologico, dà diritto, a chi riposa in un altro giorno, a un'indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria lavorata (art. 130). La sovrapposizione di queste fasce richiede attenzione nella busta paga, perché ciascuna voce ha una sua percentuale.

Stagionali e rapporti a termine

La gran parte del personale balneare è assunta con contratto a termine stagionale. Ciò non riduce le tutele in materia di orario: limiti, riposi e maggiorazioni si applicano identici. Cambia semmai la pianificazione, perché il rapporto è circoscritto alla stagione e l'eventuale ricorso al lavoro intermittente segue regole proprie. In ogni caso, la corretta registrazione delle ore prestate e degli straordinari resta il principale strumento di tutela per il lavoratore stagionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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