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CCNL Occhialeria: preavviso e licenziamento 2026
I termini di preavviso nel CCNL Occhialeria dipendono dalla categoria: 12 o 18 giorni per gli operai, termini in mesi crescenti con l’anzianità per le qualifiche intermedie. Conoscerli è fondamentale sia per chi intende dimettersi sia per le aziende che devono gestire un recesso dal rapporto di lavoro.
Nel CCNL Occhialeria il preavviso degli operai è di 12 giorni (livelli 1, 2, 3 e 3S) o 18 giorni (livelli 4 e 4S, art. 82); per le qualifiche intermedie va da mezzo mese a 2 mesi secondo livello e anzianità, e chi si dimette deve la metà (art. 89). In mancanza di preavviso si deve l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa esime dal preavviso.
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Tabella riepilogativa
| Categoria | Livello | Anzianità | Preavviso di licenziamento |
|---|---|---|---|
| Operai (art. 82) | 1, 2, 3, 3S | qualunque | 12 giorni |
| Operai (art. 82) | 4, 4S | qualunque | 18 giorni |
| Qualifiche intermedie (art. 89) | 5 | fino a 5 anni | 1 mese |
| Qualifiche intermedie (art. 89) | 5 | oltre 5 e fino a 10 anni | 1 mese e mezzo |
| Qualifiche intermedie (art. 89) | 5 | oltre 10 anni | 2 mesi |
| Qualifiche intermedie (art. 89) | 4, 4S | fino a 5 anni | mezzo mese |
| Qualifiche intermedie (art. 89) | 4, 4S | oltre 5 e fino a 10 anni | 1 mese |
| Qualifiche intermedie (art. 89) | 4, 4S | oltre 10 anni | 1 mese e mezzo |
Fonti: art. 82 nel testo in vigore dal 1° luglio 2017 riportato dallaccordo di rinnovo del 4 dicembre 2020 (il testo del CCNL 9 novembre 2013 prevedeva 6 e 12 giorni); art. 89 del testo 2013. Le dimissioni seguono gli stessi termini degli operai; per le qualifiche intermedie il dimissionario deve la metà dei termini di licenziamento. Il preavviso decorre in qualunque giorno della settimana per gli operai, dalla metà o dalla fine del mese per le qualifiche intermedie, e non può coincidere con le ferie. I termini degli impiegati sono nell’art. 99, che non abbiamo potuto leggere in una fonte aperta: per loro fa fede il testo applicato in azienda.
Cos’è il preavviso e a chi si applica
Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro e la sua effettiva cessazione. È previsto dall’art. 2118 c.c. e si applica sia al licenziamento (recesso del datore) sia alle dimissioni (recesso del lavoratore). Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa e continua a maturare ferie e TFR.
Il preavviso serve a dare a entrambe le parti il tempo di organizzarsi: il datore trova un sostituto, il lavoratore trova una nuova occupazione.
Indennità sostitutiva del preavviso
Se il datore di lavoro decide di far cessare immediatamente il rapporto (senza far lavorare il lavoratore durante il preavviso), deve corrispondere un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, deve corrispondere al datore la stessa somma.
L’indennità è pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso (artt. 82 e 89); il datore può trattenerla dalle competenze dovute al lavoratore.
Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
Il CCNL Occhialeria si inserisce nel quadro generale della L. 604/1966 e della L. 300/1970:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente. Non richiede preavviso. Esempi: furto, violenza fisica, falsificazione di documenti. La valutazione di gravità è rimessa al giudice, sulla base delle circostanze concrete.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale di gravità non tale da costituire giusta causa (es. reiterate assenze ingiustificate dopo contestazione disciplinare). Richiede il preavviso e il previo procedimento disciplinare.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto). Richiede il preavviso e, per le aziende sopra i 15 dipendenti, la verifica dei requisiti di legge e contrattuale.
Dimissioni: procedura telematica obbligatoria
Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate attraverso la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS o CAF/patronato). Senza questo adempimento le dimissioni sono prive di efficacia. La procedura telematica non si applica alle dimissioni avvenute durante il periodo di prova o per giusta causa del lavoratore.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso deve dare un operaio in caso di dimissioni?
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
Come ci si dimette nel CCNL Occhialeria?
Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I termini di preavviso indicati nella tabella sono quelli degli artt. 82 e 89 del testo 2013 e dell’accordo del 4 dicembre 2020; i rinnovi successivi potrebbero averli modificati. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.