Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: preavviso e licenziamento 2026

I termini di preavviso nel CCNL Occhialeria variano in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. Conoscerli è fondamentale sia per chi intende dimettersi sia per le aziende che devono gestire un recesso dal rapporto di lavoro.

In sintesi

Nel CCNL Occhialeria il preavviso varia da 15 giorni (livelli operativi con meno di 3 anni) a 4 mesi (livelli specialistici con oltre 10 anni di anzianità). In mancanza di preavviso si deve l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa esime dal preavviso.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
Art. 2118 c.c. (preavviso); art. 2119 c.c. (giusta causa); L. 604/1966 (licenziamenti individuali)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso per livello e anzianità – CCNL Occhialeria (indicativi)
Livello / Area Anzianità fino a 3 anni Anzianità 3-10 anni Anzianità oltre 10 anni
1, 2, 3 (Operativa) 15 giorni 30 giorni 45 giorni
3S, 4, 4S (Qualificata) 20 giorni 45 giorni 60 giorni
5, 5S (Tecnica/Gestionale) 30 giorni 60 giorni 90 giorni
6 (Specialistica) 45 giorni 90 giorni 3 mesi
Q (Quadro) 60 giorni 3 mesi 4 mesi

Avvertenza: i termini indicati nella tabella sono ricostruiti sulla base della struttura contrattuale storica del settore e delle prassi applicative. Il testo integrale del CCNL Occhialeria contiene le durate precise per ogni livello e fascia di anzianità. Per certezza verificare il testo ufficiale presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil o Uiltec-Uil.

Cos’è il preavviso e a chi si applica

Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro e la sua effettiva cessazione. È previsto dall’art. 2118 c.c. e si applica sia al licenziamento (recesso del datore) sia alle dimissioni (recesso del lavoratore). Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa e continua a maturare ferie e TFR.

Il preavviso serve a dare a entrambe le parti il tempo di organizzarsi: il datore trova un sostituto, il lavoratore trova una nuova occupazione.

Indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro decide di far cessare immediatamente il rapporto (senza far lavorare il lavoratore durante il preavviso), deve corrispondere un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, deve corrispondere al datore la stessa somma.

La retribuzione di riferimento per calcolare l’indennità include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, le indennità fisse continuative e la quota di tredicesima maturata nel periodo.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Il CCNL Occhialeria si inserisce nel quadro generale della L. 604/1966 e della L. 300/1970:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente. Non richiede preavviso. Esempi: furto, violenza fisica, falsificazione di documenti. La valutazione di gravità è rimessa al giudice, sulla base delle circostanze concrete.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale di gravità non tale da costituire giusta causa (es. reiterate assenze ingiustificate dopo contestazione disciplinare). Richiede il preavviso e il previo procedimento disciplinare.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto). Richiede il preavviso e, per le aziende sopra i 15 dipendenti, la verifica dei requisiti di legge e contrattuale.

Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate attraverso la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS o CAF/patronato). Senza questo adempimento le dimissioni sono prive di efficacia. La procedura telematica non si applica alle dimissioni avvenute durante il periodo di prova o per giusta causa del lavoratore.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni di un operaio con 5 anni di anzianità
Tizio, operatore al livello 3 con 5 anni di anzianità, decide di dimettersi per accettare un’offerta di lavoro migliore. Il suo preavviso è di 30 giorni (fascia 3-10 anni, area operativa). Comunica le dimissioni tramite il portale ministeriale il 1° maggio 2026: il rapporto cessa il 31 maggio 2026. L’azienda potrebbe decidere di esonerarlo dal lavorare durante il preavviso, pagandogli l’indennità sostitutiva.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Caia (livello 5) viene licenziata per soppressione del suo ruolo a seguito di una riorganizzazione produttiva (automazione del reparto lenti). Il datore è tenuto a rispettare il preavviso di 60 giorni (fascia 3-10 anni, area tecnica). Durante il preavviso Caia matura TFR e ferie; al termine riceve il TFR completo, le ferie non godute e l’eventuale preavviso pagato. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni (art. 6 L. 604/1966) se ritiene che il giustificato motivo non sussista.
Sempronio – Licenziamento per giusta causa: nessun preavviso
Sempronio (livello 4) viene sorpreso a fotografare i processi produttivi riservati per conto di un concorrente. Il datore avvia il procedimento disciplinare (contestazione + audizione), poi intima il licenziamento per giusta causa. Non è dovuto alcun preavviso: Sempronio cessa immediatamente il servizio. Riceve il TFR maturato (non perde il TFR) ma non l’indennità sostitutiva. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare un operaio in caso di dimissioni?
Per i livelli operativi (1, 2, 3) con meno di 3 anni di anzianità: 15 giorni. Con anzianità 3-10 anni: 30 giorni. Con oltre 10 anni: 45 giorni. Per livelli superiori il preavviso è progressivamente più lungo.
Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
È l’importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. Deve essere corrisposta se il datore dispensa il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, o se il lavoratore si dimette senza rispettarlo.
Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa (comportamento gravissimo) è immediatamente efficace, senza preavviso né indennità sostitutiva. Rimane sempre il diritto al TFR maturato.
Come ci si dimette nel CCNL Occhialeria?
Le dimissioni devono essere effettuate tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS, CAF o patronato), pena la loro inefficacia. L’eccezione riguarda le dimissioni durante il periodo di prova.
Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
No, se il periodo di comporto non è ancora scaduto. Il preavviso in corso prima dell’inizio della malattia si sospende per la durata dell’assenza e riprende al rientro del lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I termini di preavviso indicati nella tabella sono orientativi e ricostruiti sulla base della struttura contrattuale storica. Per i termini precisi vigenti consultare il testo integrale del CCNL disponibile presso i sindacati di categoria o un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il preavviso varia per livello di inquadramento e anzianita' di servizio: dai livelli operativi ai quadri.
  • In mancanza di preavviso e' dovuta l'indennita' sostitutiva pari alle retribuzioni del periodo non lavorato.
  • Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) esime dall'obbligo di preavviso.
  • Le dimissioni vanno rese in forma telematica (D.Lgs. 151/2015), revocabili entro 7 giorni.
  • Le tutele contro il licenziamento ingiustificato seguono L. 604/1966 e D.Lgs. 23/2015 secondo l'anzianita'.
Indice dei contenuti

Il momento della cessazione del rapporto e' uno dei più delicati, e il preavviso ne e' lo snodo tecnico. Nel CCNL Occhialeria, comparto industriale della moda, i termini di preavviso si articolano per livello e anzianita', con un impianto che vale sia per chi si dimette sia per l'azienda che recede. Conoscerli con precisione evita errori costosi da entrambe le parti.

La funzione del preavviso

Il preavviso serve a dare alla controparte il tempo di organizzarsi: all'azienda di sostituire il lavoratore, al lavoratore di trovare una nuova occupazione. Per questo l'art. 2118 c.c. impone, nel recesso ordinario, di dare un congruo termine. La durata cresce con l'anzianita' e con il livello di responsabilita': più la figura e' qualificata e radicata, più lungo e' il tempo necessario al ricambio.

L'indennita' sostitutiva

Chi recede senza rispettare il preavviso deve all'altra parte un'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. Se e' l'azienda a non far lavorare il preavviso, paga l'indennita' al dipendente; se e' il lavoratore a non prestarlo, l'azienda può trattenerne l'equivalente. E' un meccanismo simmetrico che monetizza il tempo non concesso.

La giusta causa e l'esonero dal preavviso

Quando ricorre una giusta causa, cioe' un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, l'art. 2119 c.c. consente il recesso senza preavviso né indennita' sostitutiva. E' l'ipotesi del licenziamento in tronco, ma anche delle dimissioni per giusta causa del lavoratore, che mantiene comunque il diritto all'indennita' sostitutiva a carico del datore.

La forma telematica delle dimissioni

Le dimissioni del lavoratore, per essere efficaci, devono essere rese con la procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015, salvo le eccezioni di legge. La procedura può essere revocata entro sette giorni. Questo requisito formale protegge il lavoratore da dimissioni estorte o in bianco: una dimissione non telematica e' di regola priva di effetto.

Le tutele contro il licenziamento

Il licenziamento individuale resta soggetto alle garanzie di legge: deve avere una giustificazione, ed e' impugnabile. Il regime sanzionatorio applicabile dipende dalla data di assunzione, distinguendo tra la L. 604/1966 con l'art. 18 St. lav. e il D.Lgs. 23/2015 per i rapporti più recenti. Il preavviso non sostituisce questa motivazione: anche un licenziamento con preavviso deve essere giustificato.

Cosa verificare

Il lavoratore dovrebbe individuare il proprio livello e l'anzianita' maturata per leggere il termine corretto sulle tabelle del CCNL Occhialeria vigente, valutare se gli spetta l'indennita' sostitutiva e, in caso di dimissioni, rispettare la procedura telematica. In caso di licenziamento, l'attenzione si sposta sulla motivazione e sui termini di impugnazione.

Domande frequenti

Da cosa dipende la durata del preavviso?

Dal livello di inquadramento e dall'anzianita' di servizio: cresce per le figure piu' qualificate e con maggiore anzianita'. I termini esatti sono nelle tabelle del CCNL Occhialeria vigente.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

E' dovuta l'indennita' sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Il datore puo' trattenerla se e' il lavoratore a non prestare il preavviso.

Il licenziamento per giusta causa prevede il preavviso?

No. L'art. 2119 c.c. consente il recesso senza preavviso ne' indennita' quando la giusta causa rende impossibile proseguire anche provvisoriamente il rapporto.

Come devo presentare le dimissioni?

In forma telematica secondo il D.Lgs. 151/2015, salvo eccezioni di legge. La procedura e' revocabile entro 7 giorni; una dimissione non telematica e' di norma inefficace.

Un licenziamento con preavviso e' sempre legittimo?

No. Anche con preavviso deve avere una giustificazione valida ed e' impugnabile; le tutele seguono L. 604/1966 o D.Lgs. 23/2015 a seconda dell'anzianita'.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.