Indice
La guida
CCNL Vetro e Lampade: periodo di prova — durata, forma scritta e recesso
Il periodo di prova nel CCNL Vetro e Lampade varia da 2 a 6 mesi secondo il livello. La forma scritta è obbligatoria; la malattia sospende il computo. Ecco tutto ciò che serve sapere, sia dal lato del lavoratore sia del datore.
Nel CCNL Vetro e Lampade (art. 10) il periodo di prova va da 2 mesi (operai e livelli base) a 6 mesi (cat. A e B dei meccanizzati, livelli 7°-8° della trasformazione, 8°-9° del soffio, quadri e impiegati B-C delle lampade). La forma scritta è obbligatoria; malattia e infortunio sospendono il computo.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Sotto-settore | Livelli/Categorie | Durata prova | Gruppo |
|---|---|---|---|
| Meccanizzati | Cat. A e B | 6 mesi | — |
| Meccanizzati | Cat. C2 | 5 mesi | — |
| Meccanizzati | Cat. C1 e D2 | 4 mesi | gruppi 1 e 2 |
| Meccanizzati | Cat. D1, D2 (gruppo 3), D3, E, F | 2 mesi | — |
| Trasformazione | Livelli 8 e 7 | 6 mesi | — |
| Trasformazione | Livello 6A | 5 mesi | — |
| Trasformazione | Livelli 5 e 6 | 4 mesi | gruppi 1 e 2 |
| Trasformazione | Livello 5 (gruppo 3), livelli 4, 3, 2 e 1 | 2 mesi | — |
| Soffio, a mano e semiautomatici | Livelli 9 e 8 | 6 mesi | gruppo 1 |
| Soffio, a mano e semiautomatici | Livello 6 | 4 mesi | gruppo 1 |
| Soffio, a mano e semiautomatici | Livelli 8a, 7 e 6 (gruppo 3), 5, 4, 3, 2 e 1 | 2 mesi | — |
| Lampade e display | Livello A (quadri); B e C (impiegati) | 6 mesi | gruppo 1 |
| Lampade e display | Livelli D, E, F, G, H e I (impiegati); D, E ed F (intermedi) | 3 mesi | gruppi 1 e 2 |
| Lampade e display | Livelli E, F, G, H, I e L (operai) | 2 mesi | gruppo 3 |
Come si legge: gruppo 1 = impiegati e quadri, gruppo 2 = intermedi, gruppo 3 = operai. Per amministrativi e tecnici con almeno un biennio di servizio in altre aziende la prova si riduce da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo, da 4 a 3 mesi. Fonte: art. 10 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro). Il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo, che non risulta pubblicato in forma aperta.
La forma scritta: obbligatoria e vincolante
Il periodo di prova è valido solo se risulta da atto scritto inserito nel contratto di assunzione o in una lettera allegata. L’accordo verbale non è sufficiente. Il documento scritto deve indicare:
- la durata esatta del periodo (in mesi), coerente con il livello di inquadramento;
- il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
- la data di decorrenza del rapporto di lavoro.
In assenza di forma scritta, per costante orientamento della giurisprudenza, il rapporto si considera a tempo indeterminato dal primo giorno, senza periodo di prova, con piena applicazione delle tutele in materia di licenziamento.
Sospensione del periodo di prova
Il CCNL e la giurisprudenza concordano che alcune vicende sospendono il decorso del periodo di prova, impedendo al datore di verificare effettivamente la prestazione:
- Malattia e infortunio: il periodo si sospende e riprende alla guarigione del lavoratore;
- Ferie: se godute durante la prova (anche se poco frequente), sospendono il computo;
- Congedi obbligatori (maternità, paternità): la prova è sospesa per tutta la durata del congedo.
La logica è semplice: il periodo di prova mira a verificare la prestazione del lavoratore e le sue capacità; ciò non è possibile in assenza del lavoratore dal luogo di lavoro.
Il recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Il rapporto cessa alla comunicazione del recesso. Tuttavia esistono limiti invalicabili:
- Il recesso del datore non può essere discriminatorio (es. per sesso, età, opinioni politiche, attività sindacale) né ritorsivo (es. per aver segnalato irregolarità): in questi casi è nullo e impugnabile;
- Se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova (es. è rimasto in malattia per tutto il periodo), il recesso al termine della prova può configurare abuso del diritto;
- Le lavoratrici in stato di gravidanza non possono essere licenziate durante la prova per tale motivo (art. 54 d.lgs. 151/2001).
Conferma e computo dell’anzianità
Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza alcuna comunicazione. Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: scatti biennali, comporto per malattia, TFR, ferie maturate.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel settore meccanizzato del vetro?
Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?
La malattia interrompe il periodo di prova nel CCNL Vetro?
Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
Cosa succede se la prova termina senza comunicazioni?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. Le durate sono quelle dell’art. 10. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.