Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Spedizionieri e Corrieri

Preavviso e licenziamento nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Da 6 giorni per gli operai a 4 mesi e 15 giorni per i Quadri e il 1° livello: la guida ai termini di preavviso per livello e anzianità nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, con le regole specifiche per autisti e corrieri.

In sintesi

Il preavviso nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione varia da 6 giorni lavorativi (operai) a 4 mesi e 15 giorni (Quadri e 1° livello con oltre 10 anni). Per dimissioni il preavviso è dimezzato. Il personale viaggiante ha 20 giorni di calendario (qualifica 3, parametri A, B, C) o 15 (qualifica 2, parametri D, E, F). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese per gli impiegati.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Art. 36 CCNL

Tabella riepilogativa

Preavviso di licenziamento – personale impiegato (art. 36 CCNL)
Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
Quadri e 1° livello 2 mesi 15 giorni 3 mesi 15 giorni 4 mesi 15 giorni
2° livello 1 mese 15 giorni 2 mesi 2 mesi 15 giorni
Altri livelli 1 mese 1 mese 15 giorni 2 mesi
Preavviso – operai e personale viaggiante
Categoria Preavviso licenziamento Preavviso dimissioni
Operai 6 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi
Viaggiante qualifica 3 (parametri A, B, C) 20 giorni di calendario 20 giorni di calendario
Viaggiante qualifica 2 (parametri D, E, F) 15 giorni di calendario 15 giorni di calendario

Per gli impiegati il preavviso in caso di dimissioni è ridotto alla metà. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese. Chi risolve senza rispettare il preavviso deve versare un’indennità sostitutiva.

Come funziona il preavviso

Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto (da parte di datore o lavoratore) e la cessazione effettiva. La sua funzione è dare tempo alla parte «che subisce» la risoluzione di organizzarsi: il lavoratore per trovare un nuovo impiego, l’azienda per trovare un sostituto.

Durante il preavviso:

  • il rapporto di lavoro è in piena vigenza: il lavoratore deve continuare a prestare l’attività e ha diritto alla retribuzione;
  • il lavoratore ha diritto a 2 ore giornaliere (o 12 ore settimanali) di permesso retribuito per la ricerca di un nuovo impiego;
  • il preavviso si computa nel calcolo del TFR e dell’anzianità di servizio.

Il preavviso per gli impiegati: decorrenza e dimissioni

Per i lavoratori impiegati (Quadri e livelli dal 1° in giù non classificati come operai), il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese. Se il licenziamento o le dimissioni sono comunicati il 20 marzo con preavviso di 1 mese, il termine non scade il 20 aprile ma il 30 aprile (il 16 marzo era già passato, quindi la comunicazione del 20 marzo decorre dal 1° aprile).

In caso di dimissioni degli impiegati, il preavviso è ridotto alla metà:

  • Quadri/1° livello fino a 5 anni: preavviso dimissioni = 1 mese 7-8 giorni (metà di 2 mesi 15 giorni);
  • 2° livello 5-10 anni: preavviso dimissioni = 1 mese (metà di 2 mesi);
  • altri livelli oltre 10 anni: preavviso dimissioni = 1 mese (metà di 2 mesi).

Il preavviso per operai e personale viaggiante

La disciplina è diversa per operai e conducenti:

  • Operai (ad esempio addetti allo smistamento, facchini, magazzinieri): il preavviso è di 6 giorni lavorativi sia per licenziamento sia per dimissioni. Decorre da qualsiasi giorno della settimana;
  • Personale viaggiante: il preavviso è di 20 giorni di calendario per la qualifica 3 (parametri A, B, C) e di 15 giorni di calendario per la qualifica 2 (parametri D, E, F), sia per licenziamento sia per dimissioni (art. 36 c. 1 lett. e).

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro non vuole che il lavoratore presti servizio durante il preavviso (cd. «messa in dispensa»), oppure se il lavoratore non rispetta il preavviso in caso di dimissioni, la parte inadempiente deve versare un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per il periodo di preavviso non rispettato. L’indennità sostitutiva è imponibile fiscalmente e contribuisce al calcolo del TFR.

Pubblicita

Casi pratici

Tizio – Spedizioniere al 2° livello con 7 anni di anzianità licenziato
Tizio (2° livello, 7 anni di anzianità) riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 18 aprile 2026. Il preavviso per il 2° livello con anzianità 5-10 anni è di 2 mesi; decorre dal 1° maggio 2026 (la comunicazione del 18 aprile decorre dal 1° del mese successivo) e scade il 30 giugno 2026. Tizio lavora fino al 30 giugno e ha diritto a 2 ore giornaliere per la ricerca di lavoro.
Caia – Autista che dà le dimissioni
Caia (autista di qualifica 3, parametro B, personale viaggiante, 8 anni di servizio) decide di dimettersi il 3 giugno 2026. Il preavviso per la qualifica 3 è di 20 giorni di calendario, sia per licenziamento che per dimissioni. Caia deve prestare servizio per 20 giorni di calendario dalla comunicazione. Se l’azienda la «mette in dispensa» prima, deve pagarle l’indennità sostitutiva per i giorni rimanenti.
Sempronio – Operaio che si dimette senza preavviso
Sempronio (operaio, addetto smistamento) si dimette il 1° luglio 2026 senza rispettare i 6 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda può trattenere dalla sua ultima busta paga un importo pari a 6 giorni di retribuzione a titolo di indennità sostitutiva per il preavviso non dato. Il TFR viene comunque liquidato integralmente (il mancato preavviso non pregiudica il TFR).

Domande frequenti

Quanti mesi di preavviso spettano a uno spedizioniere al 2° livello con 7 anni?
Per il 2° livello con anzianità tra 5 e 10 anni il preavviso di licenziamento è di 2 mesi. In caso di dimissioni si dimezza: 1 mese. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese.
Il personale viaggiante ha lo stesso preavviso degli impiegati?
No. Per il personale viaggiante il preavviso è di 20 giorni di calendario per la qualifica 3 (parametri A, B, C) e di 15 per la qualifica 2 (D, E, F), per licenziamento e dimissioni. Per gli operai non viaggianti è di 6 giorni lavorativi.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per i giorni/mesi di preavviso non rispettati. L’indennità è imponibile e contribuisce al TFR.
Per le dimissioni il preavviso è obbligatorio?
Sì, ma per gli impiegati è ridotto alla metà rispetto al licenziamento. Per dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento stipendio) non è dovuto alcun preavviso.
Il preavviso viene computato nel TFR?
Sì. Il periodo lavorato durante il preavviso è retribuito e computato nel TFR. L’indennità sostitutiva del preavviso contribuisce anch’essa alla base di calcolo del TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (art. 36). I termini di preavviso si applicano alle risoluzioni ordinarie (giustificato motivo soggettivo o oggettivo, dimissioni volontarie); il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiede preavviso. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.