Indice
La guida
Maternità, paternità e congedi nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Integrazione al 100% per cinque mesi, congedo del padre, permessi per lutto e ferie solidali: la guida ai congedi per genitori e lavoratori con responsabilità familiari nel settore logistica e spedizioni.
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (art. 64) conserva il posto per 8 mesi (2 prima del parto e 6 dopo) e integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza e al 50% per il 6° mese. Prevede 2 giorni retribuiti per nascita o adozione (art. 20) e le «ferie solidali» (art. 24 bis). Il congedo parentale rimane nella cornice della legge (d.lgs. 151/2001).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Congedo / permesso | Durata | Trattamento economico | Fonte |
|---|---|---|---|
| Maternità obbligatoria | 5 mesi (2 ante + 3 post parto) | Retribuzione intera per i primi 5 mesi di assenza · 50% per il 6° mese | Legge + art. 64 CCNL |
| Congedo padre obbligatorio | 10 giorni lavorativi da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto | 100% a carico dell’INPS; in più 2 giorni retribuiti per nascita (art. 20 c. 7) | Legge + CCNL |
| Congedo parentale | Fino a 6 mesi per genitore, 10 in totale (11 se il padre ne fruisce almeno 3), entro i 14 anni del figlio; preavviso scritto di 15 giorni | 30% INPS (80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio) | d.lgs. 151/2001; art. 64 c. 6 CCNL |
| Permesso lutto (coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado) | Almeno 3 giorni lavorativi l’anno (4 se si viaggia fuori provincia) | Retribuito | Art. 20 c. 4 CCNL |
| Grave infermità documentata dei familiari | Almeno 5 giorni lavorativi l’anno | Retribuito | Art. 20 c. 5 CCNL |
| Ferie solidali | Cessione volontaria di ferie eccedenti le 4 settimane, 4 giornate di ex festività e ROL | Cedente non perde la retribuzione | Art. 24 bis CCNL |
Il congedo di maternità: legge e integrazione CCNL
Il congedo obbligatorio di maternità è previsto dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 16-27) e dura 5 mesi: 2 mesi prima del parto presunto e 3 mesi dopo. Con opzione alternativa si può posticipare a 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, se medico specialista e medico competente attestano l’assenza di controindicazioni.
La legge garantisce l’80% della retribuzione per l’intero periodo, a carico dell’INPS. L’art. 64 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione stabilisce che l’azienda:
- conserva il posto per 8 mesi, 2 prima del parto e 6 dopo (se la lavoratrice si astiene dal mese prima, gli 8 mesi decorrono dall’assenza effettiva);
- integra quanto percepito per previdenza obbligatoria fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza;
- riconosce il 50% della retribuzione globale per il 6° mese.
Il congedo di paternità: obbligatorio e facoltativo
Il congedo obbligatorio del padre è previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001: 10 giorni lavorativi da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, anche non consecutivi. È retribuito al 100% dall’INPS.
L’art. 20 c. 7 del CCNL prevede inoltre permessi in occasione della nascita, degli affidi e delle adozioni, che le aziende retribuiscono per un minimo di 2 giorni, al netto di quelli previsti per legge.
Il congedo parentale
Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è disciplinato dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 32-38, aggiornati dal d.lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). Spetta a ciascun genitore fino a 6 mesi; in totale 10 mesi tra i genitori (11 se il padre ne fruisce almeno 3, e per il genitore solo), fino ai 14 anni di vita del bambino dal 1° gennaio 2026. L’INPS indennizza 9 mesi al 30%, con 80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio. Il lavoratore deve preavvisare l’azienda per iscritto almeno 15 giorni prima (art. 64 c. 6); il CCNL non prevede un’integrazione economica oltre la legge.
I permessi per lutto e le nuove ferie solidali
In caso di lutto (coniuge anche separato, convivente more uxorio, parenti entro il 2° grado come genitori, nonni e fratelli, anche del coniuge, e conviventi attestati dall’anagrafe) l’art. 20 c. 4 garantisce un permesso retribuito di almeno 3 giorni lavorativi l’anno, che diventano 4 se occorre viaggiare fuori dalla provincia. Per la grave infermità documentata degli stessi familiari il permesso retribuito è di almeno 5 giorni lavorativi l’anno (art. 20 c. 5).
L’art. 24 bis disciplina le «ferie solidali»: su base volontaria e gratuita un lavoratore può cedere a un collega che deve assistere figli, coniuge o convivente e genitori bisognosi di cure costanti le ferie eccedenti le quattro settimane (22 giorni su 5 giorni settimanali, 26 su 6), le 4 giornate di ex festività e le 40 ore di ROL (4,5 giornate per il viaggiante). Ogni richiesta può riguardare al massimo 30 giorni, con certificazione di struttura sanitaria pubblica o convenzionata; l’anonimato di richiedente e cedenti è garantito e il beneficiario può usare i giorni ceduti solo dopo aver esaurito i propri.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto percepisce una lavoratrice in maternità?
Quanti giorni aggiuntivi per la nascita di un figlio prevede il CCNL?
Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità?
Cosa sono le «ferie solidali» del CCNL?
Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Logistica?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina del congedo di maternità e paternità è regolata principalmente dal d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità); le integrazioni descritte sono quelle degli artt. 20, 24 bis e 64 del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.