Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Spedizionieri e Corrieri

Maternità, paternità e congedi nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Integrazione al 100% per cinque mesi, congedo del padre, permessi per lutto e ferie solidali: la guida ai congedi per genitori e lavoratori con responsabilità familiari nel settore logistica e spedizioni.

In sintesi

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (art. 64) conserva il posto per 8 mesi (2 prima del parto e 6 dopo) e integra l’indennità INPS fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza e al 50% per il 6° mese. Prevede 2 giorni retribuiti per nascita o adozione (art. 20) e le «ferie solidali» (art. 24 bis). Il congedo parentale rimane nella cornice della legge (d.lgs. 151/2001).

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Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Artt. 20, 24 bis e 64 CCNL; d.lgs. 151/2001

Tabella riepilogativa

Congedi e integrazioni economiche – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Congedo / permesso Durata Trattamento economico Fonte
Maternità obbligatoria 5 mesi (2 ante + 3 post parto) Retribuzione intera per i primi 5 mesi di assenza · 50% per il 6° mese Legge + art. 64 CCNL
Congedo padre obbligatorio 10 giorni lavorativi da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% a carico dell’INPS; in più 2 giorni retribuiti per nascita (art. 20 c. 7) Legge + CCNL
Congedo parentale Fino a 6 mesi per genitore, 10 in totale (11 se il padre ne fruisce almeno 3), entro i 14 anni del figlio; preavviso scritto di 15 giorni 30% INPS (80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio) d.lgs. 151/2001; art. 64 c. 6 CCNL
Permesso lutto (coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado) Almeno 3 giorni lavorativi l’anno (4 se si viaggia fuori provincia) Retribuito Art. 20 c. 4 CCNL
Grave infermità documentata dei familiari Almeno 5 giorni lavorativi l’anno Retribuito Art. 20 c. 5 CCNL
Ferie solidali Cessione volontaria di ferie eccedenti le 4 settimane, 4 giornate di ex festività e ROL Cedente non perde la retribuzione Art. 24 bis CCNL

Il congedo di maternità: legge e integrazione CCNL

Il congedo obbligatorio di maternità è previsto dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 16-27) e dura 5 mesi: 2 mesi prima del parto presunto e 3 mesi dopo. Con opzione alternativa si può posticipare a 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, se medico specialista e medico competente attestano l’assenza di controindicazioni.

La legge garantisce l’80% della retribuzione per l’intero periodo, a carico dell’INPS. L’art. 64 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione stabilisce che l’azienda:

  • conserva il posto per 8 mesi, 2 prima del parto e 6 dopo (se la lavoratrice si astiene dal mese prima, gli 8 mesi decorrono dall’assenza effettiva);
  • integra quanto percepito per previdenza obbligatoria fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza;
  • riconosce il 50% della retribuzione globale per il 6° mese.

Il congedo di paternità: obbligatorio e facoltativo

Il congedo obbligatorio del padre è previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001: 10 giorni lavorativi da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, anche non consecutivi. È retribuito al 100% dall’INPS.

L’art. 20 c. 7 del CCNL prevede inoltre permessi in occasione della nascita, degli affidi e delle adozioni, che le aziende retribuiscono per un minimo di 2 giorni, al netto di quelli previsti per legge.

Il congedo parentale

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è disciplinato dalla legge (d.lgs. 151/2001, artt. 32-38, aggiornati dal d.lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva UE 2019/1158). Spetta a ciascun genitore fino a 6 mesi; in totale 10 mesi tra i genitori (11 se il padre ne fruisce almeno 3, e per il genitore solo), fino ai 14 anni di vita del bambino dal 1° gennaio 2026. L’INPS indennizza 9 mesi al 30%, con 80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio. Il lavoratore deve preavvisare l’azienda per iscritto almeno 15 giorni prima (art. 64 c. 6); il CCNL non prevede un’integrazione economica oltre la legge.

I permessi per lutto e le nuove ferie solidali

In caso di lutto (coniuge anche separato, convivente more uxorio, parenti entro il 2° grado come genitori, nonni e fratelli, anche del coniuge, e conviventi attestati dall’anagrafe) l’art. 20 c. 4 garantisce un permesso retribuito di almeno 3 giorni lavorativi l’anno, che diventano 4 se occorre viaggiare fuori dalla provincia. Per la grave infermità documentata degli stessi familiari il permesso retribuito è di almeno 5 giorni lavorativi l’anno (art. 20 c. 5).

L’art. 24 bis disciplina le «ferie solidali»: su base volontaria e gratuita un lavoratore può cedere a un collega che deve assistere figli, coniuge o convivente e genitori bisognosi di cure costanti le ferie eccedenti le quattro settimane (22 giorni su 5 giorni settimanali, 26 su 6), le 4 giornate di ex festività e le 40 ore di ROL (4,5 giornate per il viaggiante). Ogni richiesta può riguardare al massimo 30 giorni, con certificazione di struttura sanitaria pubblica o convenzionata; l’anonimato di richiedente e cedenti è garantito e il beneficiario può usare i giorni ceduti solo dopo aver esaurito i propri.

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Casi pratici

Tizio – Congedo di paternità obbligatorio
Tizio (autista, 3° livello Super) diventa padre il 15 marzo 2026. Ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio del padre entro il 15 agosto 2026 (5 mesi dalla nascita), pagati al 100% dall’INPS. L’art. 20 c. 7 del CCNL prevede inoltre almeno 2 giorni di permesso retribuito per la nascita, al netto di quelli di legge. Tizio può quindi assentarsi per 10 giorni di congedo più i 2 giorni del CCNL senza usare ferie.
Caia – Congedo di maternità con integrazione
Caia (impiegata spedizioni, 2° livello, retribuzione globale 2.147 euro lordi mensili) inizia il congedo di maternità il 1° aprile 2026. L’INPS le corrisponde l’80% = 1.718 euro mensili. Il datore di lavoro integra la differenza (20% = 429 euro) per i primi 5 mesi di assenza (art. 64), portando la retribuzione al 100% fino al 31 agosto 2026. Per l’eventuale 6° mese l’azienda riconosce il 50% della retribuzione globale, cioè 1.073,50 euro.
Sempronio – Ferie solidali per il figlio malato del collega
Sempronio lavora su 5 giorni settimanali: i suoi 22 giorni di ferie coincidono con le quattro settimane minime, quindi non ha ferie cedibili. Può però cedere le sue 4 giornate di ex festività e parte delle 40 ore di ROL a un collega il cui figlio ha bisogno di cure costanti (art. 24 bis). Sempronio decide di cedere 2 giornate di ex festività: il collega potrà usarle solo dopo aver fruito delle proprie ferie, ex festività e permessi, e Sempronio non perde la retribuzione corrispondente.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanto percepisce una lavoratrice in maternità?
La legge garantisce l’80% della retribuzione per 5 mesi (a carico INPS). L’art. 64 del CCNL integra fino all’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi di assenza e riconosce il 50% per il 6° mese.
Quanti giorni aggiuntivi per la nascita di un figlio prevede il CCNL?
L’art. 20 c. 7 del CCNL prevede permessi per nascita, affidi e adozioni retribuiti per un minimo di 2 giorni, al netto di quelli previsti per legge (tra cui i 10 giorni del congedo di paternità obbligatorio).
Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità?
Sì. L’art. 27-bis del d.lgs. 151/2001 prevede 10 giorni lavorativi obbligatori di congedo del padre da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, pagati al 100% dall’INPS. Il CCNL aggiunge almeno 2 giorni di permesso retribuito per la nascita (art. 20 c. 7).
Cosa sono le «ferie solidali» del CCNL?
L’art. 24 bis consente di cedere, volontariamente e a titolo gratuito, ferie eccedenti le 4 settimane, le 4 giornate di ex festività e le ore di ROL a un collega che assiste figli, coniuge, convivente o genitori bisognosi di cure costanti, fino a 30 giorni per ogni richiesta. La cessione è anonima e non comporta perdita di retribuzione per chi cede.
Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Logistica?
Il congedo parentale segue la legge (d.lgs. 151/2001): indennità INPS del 30%, con 80% per tre mesi di coppia entro i 6 anni del figlio, e fruizione fino ai 14 anni. Il CCNL non prevede integrazioni economiche, ma chiede un preavviso scritto di almeno 15 giorni (art. 64 c. 6).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. La disciplina del congedo di maternità e paternità è regolata principalmente dal d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità); le integrazioni descritte sono quelle degli artt. 20, 24 bis e 64 del CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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