Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Spedizionieri e Corrieri

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Quanti giorni di ferie spettano a uno spedizioniere o a un corriere, come si calcolano i permessi ROL, e cosa succede se non vengono fruiti entro l’anno: la guida pratica al tempo libero retribuito nel settore logistica e spedizioni.

In sintesi

Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione le ferie sono 22 giorni lavorativi (26 per chi lavora il sabato). Il personale non viaggiante ha 40 ore di ROL e 4 permessi per ex festività (fino a 32 ore, 72 ore totali). La maturazione progressiva dei ROL nei primi 3 anni vale solo per i nuovi assunti dei piani di assunzione concordati con i sindacati (art. 4 bis).

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Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Artt. 9 c. 14, 11 c. 11, 14, 20, 24 e 4 bis CCNL; d.lgs. 66/2003

Tabella riepilogativa

Ferie, ROL ed ex festività – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Istituto Personale non viaggiante (5 gg/sett.) Personale viaggiante
Ferie annue 22 giorni lavorativi 22 giorni lavorativi
Ferie (orario su 6 giorni) 26 giorni lavorativi 22 giorni lavorativi (il sabato non conta)
ROL annui 40 ore (5 × 8 ore) 4,5 giornate lavorative
Ex festività abolite 4 permessi, in gruppi di 4 o 8 ore (fino a 32 ore) 4 giorni
Totale ROL + ex festività fino a 72 ore 8,5 giorni
Scadenza ROL 31 dicembre (liquidazione ad aprile) 31 dicembre (liquidazione ad aprile)

Le ferie: quante e come si calcolano

Il CCNL riconosce a tutti i lavoratori il diritto a un periodo di riposo annuo retribuito pari a:

  • 22 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni settimanali (la cosiddetta «settimana corta», tipica degli impiegati e degli operatori spedizioni);
  • 26 giorni lavorativi per il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni settimanali (il sabato conta come lavorativo).

Questi giorni spettano indipendentemente dall’anzianità di servizio, al contrario di quanto avviene in altri CCNL dove l’anzianità incide sulla durata delle ferie.

Per assunzioni o cessazioni in corso d’anno, i giorni si calcolano per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non vengono conteggiate; quelle superiori a 15 giorni contano come mese intero. L’arrotondamento avviene alla mezza giornata superiore. Esempio: un lavoratore assunto il 10 marzo e con contratto fino al 31 dicembre (10 mesi) matura 22 × 10/12 = 18,3 giorni, arrotondati a 18,5 giorni.

Modalità di fruizione delle ferie

L’azienda fissa l’epoca delle ferie tenendo conto delle esigenze di servizio e dei desideri del lavoratore, previa consultazione delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ove presenti. Il CCNL prevede che le ferie debbano essere godute di preferenza in modo continuativo; per periodi superiori a due settimane è possibile la divisione in più tranche, concordata con il lavoratore.

Attenzione: la legge (d.lgs. 66/2003) impone che almeno 4 settimane di ferie siano effettivamente godute e non possano essere monetizzate, tranne in caso di cessazione del rapporto. Le ferie eccedenti le 4 settimane possono, all’atto della cessazione del rapporto, essere liquidate in busta paga.

I permessi ROL: 40 ore per il personale non viaggiante

I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 40 ore annue per il personale non viaggiante, da fruire in gruppi di 8 ore ciascuno (5 permessi da un giorno). Per il personale viaggiante ammontano a 4,5 giornate lavorative retribuite. I ROL si aggiungono alle ferie e non le sostituiscono.

La fruizione avviene su richiesta del lavoratore, concordata con l’azienda nel rispetto delle esigenze operative. Il rifiuto aziendale di un singolo permesso è possibile per esigenze organizzative documentate, ma non può essere sistematico.

Le ex festività abolite

Oltre ai ROL, l’art. 14 riconosce permessi retribuiti individuali, in gruppi di quattro o otto ore, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977 (fino a 32 ore l’anno per il personale non viaggiante, 4 giorni per il viaggiante). Si fruiscono in ragione d’anno (1° gennaio – 31 dicembre); quelli non usufruiti decadono e sono pagati entro aprile dell’anno successivo.

La maturazione progressiva per i nuovi assunti (art. 4 bis)

L’art. 4 bis prevede un trattamento temporaneo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’ambito di piani di nuova occupazione concordati con i sindacati: per i primi tre anni la maturazione di ROL ed ex festività è progressiva (e la misura si applica una sola volta nella vita lavorativa):

Maturazione ROL per neoassunti – personale non viaggiante
Anno di servizio ROL maturati
1° anno 12 ore di ROL (30% di 40); ex festività 1 giornata; viaggiante 1,5 giornate
2° anno 24 ore di ROL (60%); ex festività 2,5 giornate; viaggiante 2,5 giornate
3° anno 36 ore di ROL (90%); ex festività 3,5 giornate; viaggiante 4 giornate
Dal 4° anno 100%; dal 4° anno decorrono anche gli scatti di anzianità (art. 17)

Le ex festività sono progressive come i ROL. Chi non rientra in un piano di nuove assunzioni matura ROL ed ex festività per intero, in ragione dell’anno di servizio o della frazione di esso.

Casi pratici

Tizio – Assunto nel piano di nuova occupazione
Tizio è assunto il 1° gennaio 2026 come operatore spedizioni (3° livello). Rientra in un piano di nuove assunzioni concordato con i sindacati (art. 4 bis): nel 2026 matura quindi 12 ore di ROL (30%) e 1 giornata di ex festività, mentre le 40 ore piene di ROL scattano dal quarto anno. Se non li fruisce entro il 31 dicembre 2026, vengono liquidati in busta ad aprile 2027.
Caia – Ferie in corso di assunzione
Caia è assunta il 15 settembre 2026 come addetta al customer service (3° Super). Dal 15 settembre al 31 dicembre sono 3 mesi e mezzo. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero: settembre (16 giorni restanti = 1 mese), ottobre, novembre, dicembre = 4 mesi. Le ferie maturate nel 2026 sono 22 × 4/12 = 7,3 giorni, arrotondati a 7,5 giorni.
Sempronio – ROL non fruiti a fine anno
Sempronio ha 40 ore di ROL e ne ha fruiti solo 16 (2 giorni) entro il 31 dicembre 2026 perché l’azienda ha sistematicamente respinto le sue richieste per «esigenze di servizio». Le 24 ore residue non decadono senza liquidazione: vengono monetizzate e pagate ad aprile 2027. Tuttavia, se il rifiuto sistematico dell’azienda è ingiustificato, Sempronio può segnalare la situazione alle OO.SS. o all’ITL.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano a un corriere o spedizioniere?
22 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni settimanali (settimana corta), 26 giorni per chi lavora su 6 giorni. I giorni spettano indipendentemente dall’anzianità di servizio.
Cosa sono i permessi ROL e quante ore sono?
I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 40 ore annue per il personale non viaggiante (5 permessi da 8 ore). Per il personale viaggiante ammontano a 4,5 giornate. Si aggiungono alle ferie e si affiancano alle 32 ore per ex festività abolite.
I ROL scadono se non vengono fruiti?
Sì. I permessi ROL non fruiti entro l’anno solare decadono. Le ore maturate e non godute vengono liquidate monetariamente nel mese di aprile dell’anno successivo.
Un neoassunto ha subito diritto alle 40 ore di ROL?
Di regola sì, in ragione dell’anno di servizio o della frazione di esso (art. 9 c. 14). La maturazione progressiva (12 ore nel 1° anno, 24 nel 2°, 36 nel 3°, 100% dal 4°) riguarda solo i lavoratori assunti nell’ambito dei piani di nuova occupazione concordati con i sindacati (art. 4 bis), e vale anche per le ex festività.
Le ferie possono essere monetizzate?
Solo all’atto della cessazione del rapporto. Il d.lgs. 66/2003 impone che almeno 4 settimane di ferie siano effettivamente godute: non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto di lavoro in corso.
Quali altri permessi spettano oltre alle ferie?
Fino a 20 ore l’anno di permessi su richiesta (10 retribuite per visite ed esami specialistici), 3 giorni lavorativi (4 se si viaggia fuori provincia) per il lutto di familiari entro il secondo grado, almeno 5 giorni lavorativi l’anno per grave infermità documentata, 2 giorni retribuiti per nascita o adozione e 15 giorni di calendario per il matrimonio (art. 20).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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