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La guida
Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente
La malattia e l’infortunio nel settore del noleggio autobus hanno una dimensione aggiuntiva rispetto ad altri contratti: la mansione di autista richiede requisiti di idoneità fisica certificati dalla Commissione Medica patenti. La perdita temporanea o definitiva di tali requisiti può avere conseguenze sul rapporto di lavoro che vanno oltre la semplice assenza. Questa guida illustra il trattamento contrattuale e le sue implicazioni specifiche per il settore.
Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede un periodo di comporto di 180 giorni nei 12 mesi precedenti. Il trattamento economico durante la malattia integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 6 mesi. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale. La perdita definitiva dell’idoneità alla guida può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Regola | Fonte |
|---|---|---|
| Comporto per malattia | 180 giorni nei 12 mesi precedenti | CCNL (art. 39) |
| Trattamento economico (1°-6° mese) | Integrazione al 100% retribuzione netta | CCNL + INPS |
| Trattamento economico (7°-12° mese) | Integrazione al 50% retribuzione netta | CCNL + INPS |
| Infortunio sul lavoro (INAIL) | Dal 1° giorno; indennità INAIL + integrazione contrattuale | T.U. 1124/1965 + CCNL |
| Conservazione del posto | Garantita per l’intera durata del comporto | Art. 2110 c.c. |
| Comporto per infortunio | Separato dal comporto per malattia comune | CCNL |
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto di lavoro e non può essere licenziato per questo motivo. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente fissa il comporto in 180 giorni nell’arco dei 12 mesi precedenti.
Si computa per giorni di calendario (non solo lavorativi). In caso di malattie ricorrenti, si sommano tutti i giorni di assenza per malattia nei 12 mesi precedenti: se la somma supera 180 giorni, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto, con il preavviso contrattuale.
Il comporto per infortunio sul lavoro e per malattia professionale è separato da quello per malattia comune e non si computa nel limite dei 180 giorni. Durante l’inabilità temporanea assoluta da infortunio riconosciuto dall’INAIL, il posto è conservato per l’intera durata dell’inabilità.
Il trattamento economico durante la malattia
Il sistema è strutturato su due livelli che si integrano:
- Indennità INPS (legge): a carico dell’Istituto previdenziale, decorre dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni, la c.d. “carenza”, sono a carico del datore ai sensi del CCNL nel settore). L’indennità INPS è generalmente pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180° giorno.
- Integrazione contrattuale (CCNL): il datore di lavoro integra l’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta per i primi 6 mesi di malattia, e il 50% per i successivi 6 mesi.
Nei periodi di malattia le ferie non maturano (salvo diversa previsione contrattuale), né decorrono i termini del preavviso di licenziamento.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Gli autisti di autobus sono esposti a rischi professionali specifici: incidenti stradali, lesioni muscoloscheletriche da postura prolungata, esposizione a vibrazioni del veicolo, stress da traffico. Per questo il settore ha una sinistrosità INAIL (ex INPS) rilevante.
In caso di infortunio sul lavoro l’impresa deve:
- prestare il primo soccorso e accompagnare il lavoratore al pronto soccorso;
- denunciare l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (o entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni);
- comunicare la denuncia telematicamente tramite il portale INAIL.
L’idoneità alla guida professionale: aspetto specifico del settore
A differenza di altri settori, nel noleggio autobus l’idoneità fisica e psichica alla guida professionale è un requisito abilitativo essenziale, certificato periodicamente dalla Commissione Medica patenti (visita per il rinnovo della patente D). La perdita di tale idoneità configura un caso particolare:
- La sospensione temporanea della patente (es. per malattia temporanea, incidente) non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ma il lavoratore non può svolgere la propria mansione.
- Il datore deve valutare se esistono mansioni alternative compatibili con lo stato di salute (obbligo del c.d. «repechage»).
- In caso di perdita definitiva e irreversibile dell’idoneità alla guida, in assenza di mansioni alternative, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di malattia posso fare senza essere licenziato?
Come viene retribuita la malattia nel CCNL Noleggio Autobus?
Cosa succede se perdo la patente D per malattia?
L’infortunio sul lavoro è retribuito diversamente dalla malattia?
Devo avvisare subito l’azienda se mi ammalo?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. I trattamenti INPS e INAIL sono disciplinati dalla legge e possono variare. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.