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Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Aeroportuali e Handling
Guida completa alla tutela economica e alla conservazione del posto in caso di malattia o infortunio per il personale aeroportuale di terra: periodi di comporto, integrazione dell’indennità INPS, aspettativa e tutele specifiche per lavoratori notturni e con disabilità.
Il CCNL Trasporto Aereo garantisce la conservazione del posto durante la malattia per un periodo di comporto definito (generalmente 12 mesi in 24-36 mesi). Durante l’assenza il lavoratore riceve l’integrazione INPS più un’integrazione a carico del datore. Il rinnovo handlers 2023 ha introdotto 12 mesi aggiuntivi di aspettativa non retribuita per malattie gravi. L’infortunio sul lavoro (INAIL) ha un trattamento distinto e più favorevole.
Tabella riepilogativa: comporto e trattamento economico
| Periodo di assenza | Fonte erogazione | Trattamento economico |
|---|---|---|
| 1°-3° giorno (carenza) | Datore (CCNL) | Di norma integrazione contrattuale; la carenza INPS (primo giorno) è a carico datore per malattia oltre 4 giorni |
| Dal 4° al 20° giorno | INPS + integrazione datore | INPS 50% + integrazione CCNL fino a quota piena (indicativamente 100% per i primi mesi) |
| Dal 21° al 180° giorno | INPS + integrazione datore | INPS 66,67% + integrazione CCNL decrescente |
| Fino al limite di comporto | INPS + eventuale integrazione | Integrazione ridotta o cessante secondo il CCNL |
| Oltre il comporto | Solo INPS (se indennità ancora dovuta) | Conservazione del posto cessata; possibile licenziamento o aspettativa non retribuita |
Le percentuali di integrazione esatte variano tra la sezione Gestori e la sezione Handlers del CCNL. Consultare il testo contrattuale applicato per le aliquote precise. Le percentuali INPS indicate sono quelle previste dalla normativa generale (art. 74 R.D. 1827/1935 e L. 138/1943).
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il periodo di comporto è il periodo durante il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Superato questo termine senza guarigione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto, che non è un licenziamento per giusta causa ma un recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Il comporto può essere secco (periodo continuativo unico) o per sommatoria (somma di più assenze in un determinato arco temporale). Il CCNL Trasporto Aereo prevede di norma il comporto per sommatoria su un periodo di 24 o 36 mesi. Questo significa che non è un’unica lunga malattia a far scattare il superamento del comporto, ma la somma di tutte le assenze per malattia nell’arco del periodo di riferimento.
Nel calcolo del comporto non si computano: le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale, i congedi per maternità/paternità obbligatori, le assenze per donazione di sangue o midollo osseo.
Aspettativa non retribuita per malattie gravi
Il rinnovo della sezione Handlers del 25 ottobre 2023 ha introdotto un’importante novità: fino a 12 mesi aggiuntivi di aspettativa non retribuita per i lavoratori affetti da malattie gravi, invalidanti o oncologiche, al termine del normale periodo di comporto. Durante questo periodo il lavoratore non percepisce retribuzione ma conserva il posto di lavoro e la copertura previdenziale è sospesa. Il rinnovo dei gestori del 2025 ha introdotto a sua volta criteri differenziati per lavoratori con disabilità o patologie croniche.
Infortunio sul lavoro: tutela INAIL e integrazione contrattuale
L’infortunio sul lavoro (incluse le malattie professionali) è assicurato dall’INAIL (D.P.R. 1124/1965). Il lavoratore infortunato ha diritto a:
- Indennità giornaliera INAIL: dal 4° giorno (i primi 3 sono a carico del datore) pari al 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° in poi.
- Integrazione contrattuale: il CCNL prevede un’integrazione da parte del datore per elevare il trattamento economico a una quota della retribuzione ordinaria.
- Conservazione del posto: il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia comune. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea.
- Rendita INAIL: in caso di invalidità permanente superiore al 16% del danno biologico, l’INAIL eroga una rendita.
Gli aeroporti sono ambienti con rischi specifici (mezzi di rampa, bagagli pesanti, superfici scivolose, jet blast, agenti chimici per il de-icing). Il CCNL e la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) impongono misure preventive specifiche, formazione obbligatoria e dispositivi di protezione individuale.
Certificazione e obblighi del lavoratore
Il lavoratore assente per malattia deve: (1) comunicare tempestivamente l’assenza al datore entro l’inizio del turno; (2) far pervenire il certificato medico telematico all’INPS e al datore entro i termini di legge. L’INPS gestisce i certificati telematici e il datore può verificarne la ricezione. La visita di controllo fiscale (visite mediche INPS) è possibile nelle fasce di reperibilità previste dalla legge (in genere ore 10-12 e 17-19 per i lavoratori privati, salvo turni particolari). Il lavoratore con turni H24 deve rispettare le fasce in base all’orario contrattuale del giorno dell’assenza.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto a lungo il CCNL aeroportuali garantisce la conservazione del posto in malattia?
Come viene integrata l’indennità INPS durante la malattia?
L’infortunio sul lavoro si computa nel comporto?
Cosa succede se supero il periodo di comporto?
Il lavoratore notturno ha tutele sanitarie aggiuntive?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le percentuali di integrazione esatte in caso di malattia sono contenute nei testi integrali del CCNL. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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